Vetrate panoramiche amovibili: ok all’installazione in edilizia libera

L’emendamento approvato introduce nel testo del Decreto Aiuti bis l’articolo 33-quater che modifica il Testo Unico dell’Edilizia (DPR 380/2001). Vediamo nel dettaglio cosa prevede l’articolo

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Aggiornamento del 15 settembre 2022_Edilizia libera o no? Permessi o no? L’installazione di vetrate panoramiche amovibili è da sempre oggetto di dibattito. Una questione che dovrebbe (probabilmente) risolversi dopo l’approvazione di un emendamento al disegno di legge del Decreto Aiuti Bis così come segnalato giorni fa dall’associazione ANFIT – Associazione Nazionale Per La Tutela Della Finestra Made In Italy.

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L’emendamento approvato introduce nel testo del Decreto Aiuti bis l’articolo 33-quater che modifica il Testo Unico dell’Edilizia (DPR 380/2001). Vediamo nel dettaglio cosa prevede l’articolo.

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Installazione vetrate amovibili trasparenti nella categoria edilizia libera

La proposta di emendamento (33.0.6) interessa le vetrate trasparenti amovibili e suggerisce l’inserimento delle stesse nella categoria dell’edilizia libera al fine migliorare le prestazioni energetiche e acustiche garantendo una naturale micro-areazione degli interni domestici.

L’articolo 33-quater (Norme di semplificazione in materia di installazione di vetrate panoramiche amovibili) recita: all’articolo 6, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

“b-bis) gli interventi di realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, cosiddette VEPA, dirette ad assolvere a funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche dei balconi aggettanti dal corpo dell’edificio o di logge rientranti all’interno dell’edificio, purché tali elementi non configurino spazi stabilmente chiusi con conseguente variazione di volumi e di superfici, come definiti dal regolamento edilizio-tipo, che possano generare nuova volumetria o comportare il mutamento della destinazione d’uso dell’immobile anche da superficie accessoria a superficie utile. Tali strutture devono favorire una naturale microaerazione che consenta la circolazione di un costante flusso di arieggiamento a garanzia della salubrità dei vani interni domestici ed avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l’impatto visivo e l’ingombro apparente e da non modificare le preesistenti linee architettoniche” ».

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Edilizia libera ma attenzione alle condizioni

Ricordiamo che con il d.m. 2 marzo 2018 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha approvato un Glossario, che dà nome agli interventi, che fanno parte delle categorie di edilizia libera elencate nell’art. 6 TUE.

L’elenco esemplificativo identifica 58 tipologie di interventi, raggruppati per macro categorie, che corrispondono alle diverse lettere del comma 1 dell’art. 6 TUE.

L’approvazione dell’emendamento, e quindi l’inserimento degli interventi di realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti nella categoria edilizia libera, tuttavia non rappresenta un via libera assoluto in quanto resta necessario il rispetto di condizioni al fine di evitare la creazione di nuovi volumi o cambi di destinazione d’uso.

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Foto:iStock.com/piovesempre

Redazione Tecnica

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