Pannelli fotovoltaici in centri storici senza autorizzazioni: superati i regolamenti comunali?

Cambieranno davvero le cose da ora in poi, oppure per rimuovere ostacoli normativi sono necessarie varianti agli strumenti urbanistici vigenti? Ecco cosa accade dopo il decreto attuativo del MiTE

Lisa De Simone 16/09/22
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Pannelli solari anche nei centri storici senza autorizzazioni comunali. E’ davvero possibile, si chiede un nostro lettore, considerando che la realizzazione di una qualsivoglia opera, anche “solo” di manutenzione ordinaria, richiede il rispetto dei regolamenti locali comunali, così che se il regolamento vieta l’installazione di impianti fotovoltaici su alcuni edifici del centro storico, non è possibile procedere.

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Cambieranno davvero le cose da ora in poi, oppure per rimuovere questi ostacoli sono necessarie varianti agli strumenti urbanistici vigenti, con un attesa spesso di anni?

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Il decreto attuativo

Ebbene sì, con il decreto attuativo si dà il via libera a norma di legge che supera anche i regolamenti comunali, e l’installazione dei pannelli nei centri storici non può esser vietata da qualunque tipo di regolamento edilizio in tutti i casi in cui la copertura dei palazzi è in tegole o in materiali della tradizione locale.

Fanno eccezione solo alcuni specifici edifici sui quali è posto il vincolo delle Belle Arti, ma solo quando questi non sono dotati di lastrici solari, ovvero quando non è possibile installare i pannelli in modo che non siano visibili da punti panoramici.

Altrimenti i regolamenti comunali di fatto sono superati. Se infatti già con l’introduzione del Glossario dell’edilizia libera (Decreto Ministro Infrastrutture di concerto con Ministro per la Semplificazione – 2 marzo 2018) l’installazione dei pannelli solari al di fuori della zona A era stata equiparata a manutenzione ordinaria, ora questa limitazione cade del tutto.

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Le norme di legge

A prevederlo espressamente è l’art. 7-bis del Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili”, come modificato dal decreto Ucraina (dl 21/2022).

Come viene precisato nel testo, infatti, l’installazione, con qualunque modalità, anche nelle zone A degli strumenti urbanistici comunalidi impianti solari fotovoltaici e termici sugli edificie la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica nei predetti edifici o strutture e manufatti, nonché nelle relative pertinenze, compresi  gli  eventuali  potenziamenti  o adeguamenti della rete esterni alle aree dei medesimi edifici, strutture e manufatti, sono considerate interventi di manutenzione ordinaria e non sono subordinate all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, ivi compresi quelli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”.

Quindi chi intende installare i pannelli potrà farlo a prescindere da qualunque eventuale limitazione nel regolamento edilizio comunale, essendo espressamente citato dalla legge il caso dei centri storici.

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Beni vincolati e pannelli non visibili

Unica eccezione alla totale liberalizzazione, come dicevamo, gli edifici e i centri storici dichiarati “di notevole interesse pubblico” non già da una delibera comunale ma dalla specifica commissione regionale deputata a questa tipologia di provvedimenti. Si deve trattare infatti, come precisato dal comma 1, lettere b) e c) dell’articolo 136 del Codice di immobili e aree “individuati mediante apposito provvedimento amministrativo”. In presenza dei vincoli indicati, dunque la realizzazione degli interventi è comunque consentita a fronte del rilascio dell’autorizzazione nel caso di i singoli edifici vincolati. In riferimento ai centri storici, invece, è possibile procedere anche senza specifica autorizzazioni in due situazioni:

  • in caso di pannelli integrati nelle coperture non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici;
  • nel caso di coperture i cui manti siano realizzati in materiali della tradizione locale.

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I fondi del PNNR per le comunità energetiche nei piccoli centri

Difficile ipotizzare di fronte a queste chiare indicazioni di legge e alla necessità di accelerare verso la transizione energetica, che qualche sindaco si senta di dire a propri cittadini che non può installare il pannello per semplici motivi estetici, considerando che un pannello sul tetto tutto sommato potrebbe non avere un eccessivo impatto per i turisti che vengono a visitare il borgo, mentre sicuramente avrà un impatto positivo per le tasche del proprietario della casa.

Senza contare poi che sono previsti finanziamenti con i fondi del PNNR per la costituzione di comunità energetiche nei comuni con meno di 5.000 abitanti, per cui i sindaci dovranno necessariamente consentire al fatto di avere anche i pannelli in centro, dal momento che per costituire una comunità, com’è noto, occorre che tutti i soggetti collegati si trovino fisicamente nelle vicinanze dell’impianto stesso. In alternativa dovranno rinunciare ai fondi, oppure scontentare metà paese, con buona pace della necessità di ripopolare i vecchi borghi.

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