Linee guida ponti e gallerie: modifiche e novità introdotte dai decreti MIMS

Tra le novità più rilevanti vi è l’allungamento delle tempistiche entro le quali i gestori devono applicare le Linee Guida. Ecco un riassunto completo con tutte le modifiche e le novità introdotte dai decreti MIMS

Andrea Barocci 15/09/22
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La prima emanazione delle Linee guida sui ponti esistenti è di oltre 2 anni fa, e da allora in ambito tecnico e professionale questo documento ha cominciato a circolare, è stato approfondito, si sono fatti corsi e convegni.

La questione fondamentale però non è nei contenuti delle Linee Guida, ma in chi le deve applicare: i grandi enti gestori (ANAS, AUTOSTRADE, ecc…) hanno sia il know-how che il personale, a fronte di un numero di opere veramente ridotto rispetto al totale (meno del 10%). La vera partita si giocherà sui grandi numeri costituti dai Comuni, che hanno in pancia centinaia di migliaia di infrastrutture senza, molte volte, sapere come gestirle né avendo i soldi per farlo.

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Anzi, molte amministrazioni non sanno neppure di avere l’obbligo di applicazione delle Linee Guida e le iniziative sono sporadiche e individuali; solo ANCI Lombardia, nei giorni scorsi, ha fatto una comunicazione generale. Per il resto al momento tutto è rimasto nell’ambito della buona conoscenza dell’Amministratore dei propri doveri.

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Risulta comunque innegabile come la sensibilità verso certi tipi di tematiche sia aumentata esponenzialmente negli ultimi anni, complici purtroppo alcuni avvenimenti critici; così come è sempre più grande la consapevolezza degli enormi stanziamenti economici che nel prossimo periodo dovranno essere dedicati alle infrastrutture.

Le Linee Guida nascono proprio per creare un linguaggio comune nazionale e una scala di priorità/urgenza d’intervento. Tenendo conto del nostro patrimonio infrastrutturale, si stima che almeno il 70/75% delle opere avrà come esito una CdA (ndr Classe di Attenzione) medio-alta o alta, e quindi l’obbligo di opere di rinforzo o di monitoraggio in continuo.

Soprattutto per i piccoli enti gestori, il primo problema sarà quindi reperire in maniera veloce i fondi necessari per intervenire tempestivamente, senza arrecare danno al tessuto sociale con interruzioni o limitazioni di traffico.

Vediamo nel dettaglio quali sono le modifiche e le novità introdotte dai decreti pubblicati in Gazzetta Ufficiale il 23 agosto 2022.

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Linee Guida ponti e gallerie: i decreti MIMS

La Gazzetta Ufficiale del 23 agosto 2022 ha reso operativi due importanti decreti del MIMS:

  • Decreto ministeriale numero 204 del 1 luglio 2022: Linee Guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti. Adozione delle “Linee Guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti” ai sensi dei commi 1 e 2 dell’articolo 14 del decreto legge 28 settembre 2018, n.109, come da ultimo modificato dall’articolo 49, comma 4, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.
  • Decreto ministeriale numero 247 del 1 agosto 2022: Approvazione delle Linee Guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio delle gallerie esistenti lungo le strade statali o autostrade gestite da Anas S.p.A. o da concessionari autostradali.

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Linee Guida ponti esistenti: modifiche e novità

Il primo, che chiameremo brevemente “LLG ponti esistenti”, è in realtà un aggiornamento e integrazione delle linee guida già note e operative da un paio d’anni, oltre a un inserimento nei ranghi normativi sovraordinati delle linee guida stesse (prima infatti erano fini a loro stesse e obbligatorie solo per i grandi gestori e in un’ottica di sperimentazione)

Le modifiche sono le seguenti:

  • Capitolo 1

Al § 1.1: Aggiunta la definizione di “gestore dell’infrastruttura”.

Al §1.8: Per quanto riguarda i laboratori di prova e le indagini in sito resta l’obbligo di ricorso ai laboratori di cui all’art. 59 del Dpr380/2001 ma vengono eliminati i riferimenti, presenti nel testo iniziale, alle “prove e controlli sui materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti” e quindi alla Circolare 03/12/2019 nr. 633/STC. Questo in conseguenza a un ricorso al TAR e iter giudiziario non ancora concluso.

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  • Capitolo 4

Al § 4.2.3: aggiunta una frase relativa all’aggiornamento dei valori di volume di traffico, in particolare si precisa che, se si aggiornano i volumi di traffico in un ponte con ente gestore ed ente che gestisce la circolazione del traffico diversi, i due enti si devo interfacciare per aggiornare, se necessario, la classe di attenzione.

  • Capitolo 8

Si tratta di un capitolo completamente nuovo e rappresenta probabilmente la parte più importante in quanto prescrive, attraverso la tabella 8.1, la data entro cui le varie tipologie di gestori devono applicare le LLG.

Linee guida ponti e gallerie: modifiche e novità introdotte dai decreti MIMS Tab 8.1 Linee guida ponti

Il nuovo testo aggiunge poi che la tempistica indicata in Tabella 8.1 non è applicabile alle opere per le quali, durante le ispezioni obbligatorie o a seguito di segnalazione, sia già stata accertata la presenza di una riduzione evidente della capacità resistente e/o deformativa della struttura o di alcune sue parti dovuta a:

  • significativo degrado e decadimento delle caratteristiche meccaniche dei materiali,
  • deformazioni significative conseguenti anche a problemi in fondazione,
  • danneggiamenti prodotti da azioni ambientali (sisma, vento, neve e temperatura), da azioni eccezionali (urti, incendi, esplosioni) o da situazioni di funzionamento ed uso anomale,

e per cui deve essere dato avvio immediato alla programmazione delle ulteriore ispezioni approfondite e delle conseguenti operazioni di attribuzione della classe di attenzione e messa in sicurezza.

Interessante notare che le tempistiche di cui al presente decreto vengono “allungate” di 6 mesi rispetto a quelle riportate nelle precedenti disposizioni (Dm del 22 dicembre 2021). In riferimento a quest’ultimo punto, nonostante il periodo aggiuntivo, occorre comunque tenere conto che si parla di almeno 500 mila ponti sui quali applicare il livello 2 (e ottenere la classe di attenzione CdA) da qui a fine 2026; anche con il massimo impegno da parte di amministrazioni e professionisti, il risultato pare utopistico.

>> Scarica le Linee Guida ponti esistenti <<

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Linee Guida gallerie esistenti: confermato l’approccio multilivello

Per quanto riguarda invece le “LLG gallerie esistenti”, queste sono state redatte sulla falsariga delle LLG ponti esistenti: si parte dal livello 0, che consiste in un censimento iniziale e catasto delle opere, per arrivare al livello 5 sulle opere di significativa importanza.

Sono da applicarsi obbligatoriamente per opere di lunghezza superiore a 200 metri, mentre per quelle più corte viene lasciata facoltà al gestore sull’utilizzo o meno delle linee guida. Rispetto ai ponti esistenti si tratta di un numero molto più esiguo di opere: si stimano poco più di 2000 fornici.

L’approccio multilivello, già testato e operativo per i ponti esistenti, rimane confermato anche per le gallerie; e come per i ponti rimane fondamentale la definizione della Classe di Attenzione CdA (per le gallerie sono 4, invece che le 5 per i ponti). Quest’ultima permetterà di ottenere delle priorità d’intervento da accompagnare poi a ispezioni e sistemi di monitoraggio.

Linee guida ponti e gallerie: modifiche e novità introdotte dai decreti MIMS Linee guida gallerie approccio multilivello

Anche le LLG gallerie esistenti riportano il capitolo 8 con i termini di attuazione, riferiti al completamento delle attività previste nella tabella 8.1:

Linee guida ponti e gallerie: modifiche e novità introdotte dai decreti MIMS Tab.8.1 Linee guida ponti esistenti
Tabella 8.1 – Termini temporali di attuazioneN.B. Le tempistiche indicate fanno riferimento al completamento delle attività previste in tabella.

Viene comunque precisato che le tempistiche non sono applicabili alle opere per le quali, durante le ispezioni obbligatorie o a seguito di segnalazione, sia già stata accertata la presenza di una riduzione evidente della capacità resistente e/o deformativa della struttura o di alcune sue parti e per cui deve essere dato avvio immediato alla valutazione della necessità di interventi, dell’immediato avvio della loro programmazione anche con il ricorso ad ulteriori ispezioni approfondite e alle conseguenti operazioni di attribuzione della classe di attenzione e messa in sicurezza.

Infine, entro il termine di 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto (24 agosto u.s.), l’ente gestore deve designare il responsabile di galleria (figura descritta al § 7.1).

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Foto:iStock.com/LianeM

Andrea Barocci

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