Ricoveri per animali da cortile, è sempre edilizia libera?

Alcune recenti sentenze che riguardano un aspetto spesso poco indagato ma sentito da molti cittadini: la rilevanza edilizia dei ricoveri per animali da cortile. Sono sempre pertinenze (e quindi edilizia libera) oppure no?

Mario Petrulli 13/09/22
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In questa occasione, fra le diverse sentenze che si sono registrate durante la pausa estiva, segnaleremo alcune che riguardano un aspetto spesso poco indagato ma sicuramente “sentito” dai cittadini: la rilevanza edilizia dei ricoveri per animali da cortile.

Di norma, tali manufatti sono considerati mere pertinenze, rientranti nell’ambito dell’attività edilizia ex art. 6 del Testo Unico Edilizia laddove siano estremamente modeste e funzionali esclusivamente al fine di fornire ricovero a tale tipologia di animali. Ed infatti, il punto 47 dell’allegato al glossario delle opere di attività edilizia libera di cui al DM del 2 marzo 2018 individua come ipotesi i ricoveri per animali domestici e da cortile, le voliere e gli altri manufatti assimilabili, con relativa recinzione, tutte accomunate dalle limitate dimensioni.

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A conferma, il TAR Campania, Salerno, sez. III, nella sent. 30 agosto 2022, n. 2244, ha ritenuto non necessitante un titolo edilizio l’installazione “di conigliere costituite da pali in legno infissi al terreno, tavolato e copertura di lamiere e di zinco”, confermando un consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui non serve un titolo edilizio, in ragione della pertinenzialità, la realizzazione:

  • di un modesto pollaio e della cuccia del cane (TAR Campania, Salerno, sez. II, sent. 18 maggio 2021, n. 1251[1]);
  • di un pollaio di “dimensioni modestissime, misurando nella parte in laterizio mt. 1,80 di lunghezza, mt. 1,80 di larghezza e mt. 1,60 di altezza, mentre nella parte in rete metallica mt. 4,50 di lunghezza, mt. 2,80 di larghezza e mt. 2,00 di altezza” (TAR Liguria, sez. I, sent. 29 agosto 2020, n. 596);
  • di due voliere, munite di impianto di illuminazione e consistenti in una prima “Struttura in legno di dimensione in pianta circa 3.5 x 6 alta circa 2.2 m chiusa perimetralmente da un telo in PVC scuro e coperta da un pannello di materiale plastico e telo in PVC scuro” ed una seconda “Struttura in legno di dimensione in pianta circa 4.45 x 2.40 alta circa 2.2 chiusa perimetralmente da un telo in PVC scuro e coperta da un pannello coibentato” (TAR Campania, Napoli, sez. VII, sent. 2 novembre 2021, n. 6839).

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Al contrario, dinanzi a dimensioni non modeste ma fortemente impattanti sullo stato dei luoghi, non si potrà più parlare di attività edilizia libera. Ad esempio, il TAR Calabria, Reggio Calabria, nella sent. 24 agosto 2022, n. 600, ha ritenuto legittima la decisione dell’ufficio tecnico comunale di ordinare la demolizione per assenza del permesso di costruire dinanzi ad un “fabbricato in muratura ordinaria della superficie di mq 105 circa adibito a ricovero animali; recinto in legno adibito a ricovero di ovini della superficie di mq 7 con copertura in eternit della superficie di mq 155; ricovero in muratura per detenzione di suini della superficie di mq 25; ricovero in muratura per la detenzione di caprini della superficie di mq 1380 di cui circa mq 100 risulta coperto in lastre eternit”.

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Similmente, in passato, è stata l’esclusa la mera pertinenzialità e riconosciuta la necessità del permesso di costruire nel caso di “un manufatto adibito a canile, posto in appoggio al muro di contenimento del terrazzamento del suddetto fondo agricolo, delle dimensioni di metri 3,00 x 6,40, altezza variabile da 2.80 a 3,00 metri, costituito, su tre lati, da pereti in blocchi di lapillo e cemento e, quanto al terzo, chiuso da cancello metallico, con copertura in pannelli di lamiera grecata coibentata sorretta da struttura in profilati metallici ed un massetto di calcestruzzo, realizzato in adiacenza al suddetto manufatto, delle dimensioni di 2,40 x 6.40 metri, recintato con rete metallica elettrosaldata sorretta da paletti in ferro, il tutto avente un’altezza di 1,50 metri” (TAR Campania, Salerno, sez. II, sent. 12 novembre 2019, n. 1986).

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Infine, segnaliamo che è stato ritenuto necessario il permesso di costruire per una “Struttura chiusa sui lati, lunga mt. 25,40, larga mt. 4,15 e alta mt. 2,00, composta da n. 10 box chiusi per il ricovero di cani. I box risultano essere rivestiti con rete metallica, pavimentati in cemento, con area sovrastante parzialmente coperta da pannelli di colore bianco. Ogni box risulta avere larghezza di mt. 2,00, lunghezza di mt. 4,00 ed altezza di mt. 2,00. La struttura risulta così composta: partendo da sx, considerando il fronte del manufatto, si individua una serie di n. 6 box, parzialmente coperti con pannelli, a seguire, senza soluzione di continuità, si trova un manufatto in cemento con parti chiuse, dotato di n. 2 porte e n. 2 finestre, coperto con pannello in lamiera coibentata contenente all’interno conigli e cibo per animali. Attaccato al manufatto ed a seguire, si trovano altri n. 4 box per ricovero dei cani, anch’ essi parzialmente coperti con pannelli” (TAR Marche, sent. 24 settembre 2021, n. 683: secondo i giudici, “Si tratta di volumi in parte coperti, chiusi con reti metalliche ed ancorati al suolo mediante una pavimentazione in cemento che ne comporta l’inamovibilità; se a ciò si associa che le dimensioni sono indubbiamente rilevanti, tenuto anche conto dell’impatto complessivo, i manufatti non possono non essere considerati come vere e proprie costruzioni idonee ad alterare lo stato dei luoghi con conseguente necessità di munirsi dei necessari titoli abilitativi edilizi e paesaggistici, non potendo peraltro certamente farsi rientrare gli stessi nell’ambito della mera attività libera”.

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[1] Nell’occasione i giudici si sono così espressi: “Come affermato in passato dalla giurisprudenza (TAR Molise, sez. I, sent. 13 marzo 2015, n. 93), “Non è necessario il permesso di costruire per la realizzazione del pollaio se si tratta di opera di modesta entità, accessoria rispetto all’abitazione principale, non avente una propria autonomia funzionale e non dotato di un proprio significativo impatto volumetrico”. Del resto, nel “Glossario unico delle opere edilizie realizzabili in regime di attività libera”, ex art. 1 del D. M. Infrastrutture e Trasporti del 2/03/2018 (“Approvazione del glossario contenente l’elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera”), è prevista, appunto nell’allegato 1, la categoria di opere di edilizia libera, ex art. 6, comma 1, lett. e quinquies del T. U. dell’Edilizia, rappresentato dalle aree ludiche senza fini di lucro e dagli “elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici”, nella quale categoria è compresa, al punto 47, la “installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento” di “ricovero per animali domestici e da cortile, voliera ed assimilata, con relativa recinzione”. Quanto sopra osservato, per il pollaio, può estendersi, analogamente, alla baracca adibita a cuccia per cani, di dimensioni assai contenute, la quale condivide, con il primo, il segnalato carattere pertinenziale, rispetto all’ambito edilizio in cui si colloca.

Immagine: iStock/GarysFRP

Mario Petrulli

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