Adeguamenti antincendio strutture universitarie. In Gazzetta le scadenze

Vediamo nel dettaglio quali sono le scadenze differenziate alle quali fare riferimento per completare i lavori di adeguamento e le misure gestionali di mitigazione del rischio da osservare fino ad avvenuto completamento degli adeguamenti

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Pubblicato in Gazzetta Ufficiale un nuovo decreto con indicazioni sulle scadenze da rispettare per gli adeguamenti antincendio di strutture universitarie e delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica.

Si tratta del decreto del Ministero dell’Interno del 25 agosto 2022 recante “Prescrizioni per l’attuazione, con scadenze differenziate, delle vigenti normative in materia di prevenzione degli incendi per i locali e le strutture delle università e delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica”.

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Vediamo nel dettaglio quali sono le scadenze differenziate alle quali fare riferimento per completare i lavori di adeguamento e le misure gestionali di mitigazione del rischio da osservare fino ad avvenuto completamento degli adeguamenti.

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Adeguamenti antincendio strutture universitarie: le scadenze

Il decreto è entrato in vigore il 9 settembre 2022. Le scadenze riportate al comma 1 dell’articolo 1 del decreto sono:

a) entro il 31 dicembre 2023, i responsabili delle attività di cui al presente comma individuate nelle categorie B e C (decreto del Presidente della Repubblica
1° agosto 2011, n. 151), richiedono al Comando dei vigili del fuoco competente per territorio, qualora non avessero già provveduto, la valutazione del progetto relativo al completo adeguamento dell’attività, fatta salva, se del caso, l’acquisizione del parere in caso di deroga (art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151);

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b) entro il 30 giugno 2024, è presentata al competente Comando dei vigili del fuoco la segnalazione certificata di inizio attività (art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151) attestante l’attuazione almeno delle disposizioni previste ai seguenti punti del decreto del Ministro dell’interno del 26 agosto 1992:

  • 7.0 (generalità),
  • 7.1, limitatamente al secondo comma, lettere a) e b) (illuminazione di sicurezza e impianto di diffusione sonora e/o impianto di allarme);
  • 8 (sistemi di allarme);
  • 9.2 (estintori);
  • 10 (segnaletica di sicurezza);
  • 12 (norme di esercizio);

c) entro il 31 dicembre 2024, devono essere attuate tutte le disposizioni previste ai restanti punti del decreto del Ministro dell’interno del 26 agosto 1992. Entro lo stesso termine, deve essere presentata al competente Comando dei vigili del fuoco la segnalazione certificata di inizio attività di cui all’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, attestante il completo adeguamento alle disposizioni previste dal decreto del Ministro dell’interno del 26 agosto 1992.

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Misure di mitigazione del rischio da osservare fino al completamento dei lavori di adeguamento

Nel decreto vengono inoltre indicate le misure gestionali di mitigazione del rischio da mettere in atto fino al completamento dei lavori di adeguamento.

Tra le principali da osservare ci sono:

  1. limitazione del carico di incendio entro valori compatibili con le effettive caratteristiche di resistenza al fuoco delle strutture;
  2. eliminazione dei materiali con caratteristiche di reazione al fuoco inferiori a quelle previste;
  3. garantire che l’affollamento dell’attività e la relativa distribuzione degli occupanti in ogni condizione di esercizio sia compatibile con il sistema di esodo esistente, eventualmente riducendo l’affollamento presente;
  4. pianificazione e attuazione, in esito alla valutazione del rischio e secondo una cadenza individuata dal responsabile l’attività, di una costante attività di sorveglianza volta ad accertare, visivamente, la permanenza delle normali condizioni operative, della facile accessibilità e dell’assenza di danni materiali;
  5. potenziamento del numero di lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano di emergenza coerentemente alla valutazione del rischio connessa al mancato adeguamento antincendio dell’attività;
  6. integrazione dell’informazione dei lavoratori sui rischi specifici derivanti dal mancato adeguamento antincendio dell’attività;
  7. esecuzione, in aggiunta alle prove di evacuazione già previste dalla vigente normativa, di almeno due esercitazioni antincendio all’anno in linea con gli scenari individuati nel documento di valutazione dei rischi;
  8. integrazione del piano di emergenza con le misure specifiche in caso di presenza di cantieri all’interno delle attività.

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Redazione Tecnica

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