Superbonus, nessun obbligo di mantenimento della destinazione residenziale

Il chiarimento è nella Circolare n.23/E del 2022. Il cambio di destinazione d’uso nel corso della durata dell’agevolazione non comporta l’automatica decadenza dal Superbonus

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L’Agenzia delle Entrate si è pronunciata sul tema destinazione d’uso e Superbonus attraverso la Circolare 23/E del 2022, ribadendo quanto già definito nella risposta n. 290 del 23 maggio 2022ovvero:

“nel caso di interventi che comportino il cambio di destinazione di uso di una o più unità immobiliari all’interno di un edificio, la verifica che tale edificio abbia prevalentemente funzione residenziale va effettuata considerando la situazione esistente al termine dei lavori“.  

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Tuttavia Entrate fa un’interessante precisazione specificando che, in assenza di una specifica preclusione normativa, non ci sono impedimenti sulla fruizione dell’agevolazione nel caso in cui l’immobile classificato – anche al termine dei lavori agevolabili – in una categoria ammessa alla detrazione possa cambiare, in futuro, destinazione d’uso.

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Nessun obbligo da garantire per tutta la durata dell’agevolazione

Per tutta la durata dell’agevolazione, ovvero 5 o 4 anni per le spese sostenute nel 2022, per l’immobile oggetto di interventi non vi è l’obbligo di mantenere i presupposti.

A tal proposito Entrate fa un esempio: la circostanza che una unità immobiliare residenziale classificata A/4, di proprietà di una persona fisica oggetto di interventi agevolabili due anni dopo il termine dei lavori diventi “strumentale” di una attività di impresa o di arti o professioni, non comporta l’automatica decadenza dal Superbonus, salvo l’ipotesi in cui l’Amministrazione finanziaria, in sede di controllo, accerti l’utilizzo dell’agevolazione non in conformità agli articoli 119 e 121 del decreto Rilancio, anche sotto il profilo dell’abuso del diritto ai sensi dell’articolo 10-bis della legge n. 212 del 2000.

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Prevalenza residenziale se superiore al 50%

Entrate riprende anche la questione interventi realizzati sulle parti comuni di un edificio e il  principio di “prevalenza” della funzione residenziale rispetto all’intero edificio, qualora la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza ricomprese nell’edificio in condominio sia superiore al 50 per cento.

In tal caso è possibile ammettere al Superbonus anche il proprietario o detentore di unità immobiliari non residenziali che sostengono le spese per le parti comuni.

Tuttavia, se tale percentuale risulta inferiore, è comunque ammessa la detrazione per le spese realizzate sulle parti comuni da parte dei possessori o detentori di unità immobiliari che sono destinate ad abitazione comprese nello stesso edificio.

Entrate precisa che ai fini della predetta verifica, occorre fare riferimento alla superficie catastale delle unità immobiliari determinata secondo quanto previsto nell’allegato C del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, denominato “Norme tecniche per la determinazione della superficie catastale delle unità immobiliari a destinazione ordinaria”.

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Foto:iStock.com/Sinenkiy

Redazione Tecnica

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