Piscina prefabbricata, pertinenza o nuova costruzione? Da cosa dipende

Se di rilevanti dimensioni, la piscina prefabbricata non è una mera pertinenza e quindi richiede permesso di costruire

Mario Petrulli 05/07/22
Scarica PDF Stampa

Una “piscina prefabbricata in metallo delle dimensioni di mt. 7,00 x 14,00 circa” non può considerarsi una mera pertinenza ma una nuova costruzione, subordinata al preventivo rilascio del permesso di costruire: è quanto ribadito dal TAR Lazio, Roma, sez. II stralcio, nella sent. 21 giugno 2022, n. 8325.

Non si tratta di una novità: infatti, in ambito edilizio, il concetto di pertinenza è meno ampio di quello di cui all’art. 817 c.c.[1] e ricomprende solo opere di modesta entità ed accessorie rispetto ad un’opera principale[2], ma non anche ad opere che, da un punto di vista delle dimensioni e della funzione, si connotino per una propria autonomia rispetto all’opera principale e non siano coessenziali alla stessa, tali, cioè, che non ne risulti possibile una diversa destinazione economica.

Invero, la pertinenza urbanistico-edilizia è configurabile allorquando sussiste un oggettivo nesso che non consenta altro che la destinazione della cosa ad un uso servente durevole e sussista una dimensione ridotta e modesta del manufatto rispetto alla cosa in cui esso inerisce.

>> Ti interessano articoli come questo? Clicca qui per riceverli direttamente

Inoltre, a differenza della nozione di pertinenza di derivazione civilistica, ai fini edilizi il manufatto può essere considerato una pertinenza quando è non solo preordinato ad un’oggettiva esigenza dell’edificio principale ed è funzionalmente inserito al suo servizio, ma anche allorquando è sfornito di un autonomo valore di mercato e non comporta carico urbanistico, proprio in quanto esaurisce la sua finalità nel rapporto funzionale con l’edificio principale[3].

Ciò che rileva, pertanto, è l’aspetto dimensionale della piscina prefabbricata; ed infatti, in passato, la giurisprudenza ha affermato che:

  • “una piscina fuori terra delle dimensioni di ml 6,00×4,00 appoggiata al suolo su un letto di sabbia e rivestita mediante un soppalco esterno da giardino in legno ed una casetta in legno delle dimensioni di ml 2,50×2,50 su basamento di calcestruzzo sono assimilabili ad elementi di arredo pertinenziale di un edificio giusto l’art. 6, comma 1, lett. e-quinquies), d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380”[4];

Leggi anche Accatastamento piscina pertinenziale: cosa deve fare il tecnico incaricato?

  • “La realizzazione di una piscina prefabbricata di dimensioni relativamente modeste in rapporto all’edificio a destinazione residenziale, sito in zona agricola, rientra nell’ambito delle pertinenze […] Ciò che rileva, infatti, è che sussista un rapporto pertinenziale tra un edificio preesistente e l’opera da realizzare e tale rapporto sia oggettivo nel senso che la consistenza dell’opera deve essere tale da non alterare in modo significativo l’assetto del territorio e deve inquadrarsi nei limiti di un rapporto adeguato e non esorbitante rispetto alle esigenze di un effettivo uso normale del soggetto che risiede nell’edificio principale”[5];
  • “Una piscina prefabbricata, di dimensioni normali, annessa ad un fabbricato ad uso residenziale sito in zona agricola, ha natura obiettiva di pertinenza e costituisce un manufatto adeguato all’uso effettivo e quotidiano del proprietario dell’immobile principale”[6]; cfr: TAR Puglia, Lecce, I, 1° giugno 2018 n. 931; II, 14 gennaio 2019 n. 40; Consiglio di Stato, V, 16 aprile 2014 n. 1951).

Conseguentemente, come ricordato dai giudici romani, una piscina prefabbricata di rilevanti dimensioni non è suscettibile di accertamento postumo di compatibilità paesaggistica, ai sensi dell’art. 167[7] del Codice dei beni culturali e del paesaggio (Decreto Legislativo n. 42/2004), essendo in grado di modificare irreversibilmente lo stato dei luoghi con diversa destinazione ed uso del suolo; a tal fine, quindi, non vi è differenza con una piscina interrata, per la quale ugualmente la giurisprudenza esclude l’accertamento postumo di compatibilità paesaggistica[8], considerandola alla stregua di una nuova costruzione richiedente, pertanto, il permesso di costruire[9].

In collaborazione con www.studiolegalepetrulli.it

Consigliamo

Questa agile guida ai permessi e alle autorizzazioni per l’installazione di:
• Tettoie, pergolati e pergotende • Gazebo, pensiline e tende da sole • Verande, dehor e pompeiane • Chioschi • Inferriate • Arredi da giardino, box e piscine • Pavimentazioni da esterno • Serre e case mobili:

Gli interventi edilizi per le opere precarie e gli arredi da esterni – Maggio 2021

Utilizzare al meglio gli spazi esterni è una legittima aspirazione di ogni proprietario e, normalmente, ciò avviene tramite l’installazione di strutture leggere idonee allo scopo: pergolati, tettoie, gazebo ed altri elementi di arredo. Ma quanti si domandano, prima di procedere, se sia necessario o meno premunirsi di un idoneo titolo abilitativo? La presente guida, aggiornata con le ultime novità normative e giurisprudenziali, si pone lo scopo di fornire la definizione delle diverse tipologie di installazioni possibili negli spazi esterni e di individuare il relativo titolo edilizio necessario alla luce della giurisprudenza più recente e del dato normativo: solo così, infatti, sarà possibile evitare errori e conseguenti sanzioni. Lo stile agile e veloce, l’utilizzo di un linguaggio chiaro, unitamente alle immagini e alla rassegna della casistica più interessante rappresentano le caratteristiche del presente volume, utile per professionisti e operatori del diritto, oltreché per tutti coloro che hanno la legittima aspirazione di migliorare i propri spazi esterni. La presente edizione contiene anche una trattazione degli interventi in regime di edilizia libera nelle regioni italiane a statuto ordinario e in quelle a statuto speciale, ivi comprese le Province Autonome di Trento e Bolzano.   Mario PetrulliAvvocato, esperto in edilizia, urbanistica e diritto degli enti locali; componente del Comitato scientifico della rivista L’Ufficio Tecnico, collabora con siti giuridici (tra i quali www.ediliziaurbanistica.it) e società di consulenza; è coautore, insieme ad Antonella Mafrica, di pubblicazioni per Maggioli Editore. Titolare dello Studio legale Petrulli (www.studiolegalepetrulli.it).

Mario Petrulli | 2021 Maggioli Editore

22.00 €  20.90 €

Consigliamo anche

Un utile volume su permessi e titoli edilizi, e uno focalizzato invece sugli abusi:

Il Testo Unico dell’Edilizia: attività edilizia e titoli abilitativi dei lavori

Il T.U.E. ha subito, negli anni, una serie di modifiche radicali.  L’opera, abbinando il dovuto rigore ad un taglio operativo, permette di individuare, per ogni singolo articolo, la norma e la giurisprudenza vigente tempo per tempo. Ciò risulta particolarmente utile, per esempio, ove sia necessario verificare il rispetto delle norme vigenti in un dato arco temporale al fine di stabilire la regolarità del manufatto (elemento peraltro necessario per poter godere dei Superbonus fiscali). L’opera è indirizzata ai professionisti tecnici costretti a confrontarsi quotidianamente con norme di difficile interpretazione anche per gli esperti. Il manuale esamina dettagliatamente la prima parte del Testo Unico dell’edilizia (articoli 1-51) focalizzata sull’attività edilizia e sui titoli abilitativi e presenta una serie di peculiarità che la differenziano da lavori analoghi:- ogni articolo presenta il testo vigente e la versione storica, indicando la norma intervenuta;- gli articoli sono arricchiti da un commento e da oltre 2.000 riferimenti giurisprudenziali;- la giurisprudenza riporta: il riferimento (organo giudicante, Sezione, data e numero), un titolo per orientare il lettore e la massima. Il testo del codice è aggiornato con oltre 35 provvedimenti legislativi a partire dalla legge Lunardi fino al decreto Semplificazioni. In appendice sono presenti le c.d. definizioni standardizzate e il quadro dei principali lavori edilizi secondo la riforma Madia.   Donato Palombellasi è laureato in Giurisprudenza (laurea quadriennale) con il massimo dei voti e plauso della commissione, discutendo una tesi in Diritto amministrativo. Ha un Master per Giuristi d’Impresa ottenuto presso l’Università di Bologna con specializzazione in opere pubbliche; successivamente ha seguito numerosi corsi specialistici su temi giuridici, economici e finanziari. Ha acquisito esperienza ultra trentennale nel Diritto immobiliare, prima all’interno di studi professionali e poi in aziende operanti nel settore edile-immobiliare. Collaboratore storico di numerose testate specialistiche di rilevanza nazionale, partecipa al comitato scientifico di alcune riviste giuridiche. È autore di numerose opere in materia di Edilizia, Urbanistica, Tutela del consumatore in ambito immobiliare, Contrattualistica immobiliare e Condominio presenti presso le principali biblioteche universitarie e dei Consigli regionali.

Donato Palombella | 2021 Maggioli Editore

49.00 €  46.55 €

Gli abusi edilizi

La linea di demarcazione tra un’opera edilizia legittima e una abusiva è spesso di dubbia determinazione: errare nell’individuare la fattispecie o il relativo procedimento può portare a gravi conseguenze giuridiche e giudiziarie, talvolta penali. Questa apprezzatissima Guida, aggiornata con il “Glossario di edilizia libera”, che riporta un elenco esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera, con i decreti SCIA 1 e SCIA 2 e con l’autorizzazione paesaggistica semplificata, dopo un’approfondita analisi delle tipologie edilizie, si sofferma sulla vincolistica, ossia quel sistema invisibile di vincoli che spesso si sovrappongono sullo stesso territorio per varie ragioni, la quale svolge un ruolo di primo piano nell’individuare, a parità di opera, quale atto abilitativo occorrerà conseguire e quali differenti conseguenze vi saranno, in caso di abuso, sul fronte penale e su quello della sanabilità. A tale proposito, il volume approfondisce anche i punti di contatto fra abusi edilizi, condono edilizio, accertamento di conformità e sanatoria giurisprudenziale. Completa di un ricco Formulario tecnico-legale, riportato anche online per la personalizzazione e la stampa e un Massimario delle più recenti sentenze in materia.Emanuele Montini, come avvocato si è specializzato nel settore edilizio-urbanistico e dell’ambiente. Consulente e docente presso diversi enti pubblici e privati, è stato vicepresidente della Commissione urbanistica del Comune di Roma, Capo Ufficio Legislativo di un organo parlamentare e Segretario Generale di Italia Nostra. 

Emanuele Montini | 2018 Maggioli Editore

52.00 €  49.40 €

[1]Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un’altra cosa.

La destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima.

[2] Ad esempio, è stata riconosciuta la natura di mera pertinenza ad un pollaio di dimensioni modeste, “misurando nella parte in laterizio mt. 1,80 di lunghezza, mt. 1,80 di larghezza e mt. 1,60 di altezza, mentre nella parte in rete metallica mt. 4,50 di lunghezza, mt. 2,80 di larghezza e mt. 2,00 di altezza. È pertanto evidente che il manufatto – per la sua funzione e la sua consistenza – non è idoneo ad incidere sul carico urbanistico della zona, né a modificare in modo rilevante l’assetto del territorio, con conseguente esclusione della necessità di apposito titolo edilizio”: TAR Liguria, sez. I, sent. 29 agosto 2020, n. 596.

[3] Cfr., ex multis, TAR Campania, Napoli, sez. III, sent. 9 settembre 2020, n. 3730.

[4] TAR Lazio, Latina, sez. I, sent. 7 ottobre 2021, n. 546.

[5] TAR Sicilia, Palermo, sez. III, sent. 13 febbraio 2015, n. 441.

[6] TAR Liguria, sez. I, sent. 21 luglio 2014, n. 1142.

[7] Art. 167. Ordine di rimessione in pristino o di versamento di indennità pecuniaria

[omissis]

  1. L’autorità amministrativa competente accerta la compatibilità paesaggistica, secondo le procedure di cui al comma 5, nei seguenti casi:
  2. a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;
  3. b) per l’impiego di materiali in difformità dall’autorizzazione paesaggistica;
  4. c) per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell’articolo 3 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

[omissis]

[8] TAR Campania, Napoli, sez. VII, sent. 16 marzo 2017, n. 1503; sent. 22 maggio 2018 n. 3358; TAR Lazio, Latina, sez. I, sent. 10 aprile 2019, n. 277.

[9]La realizzazione di una piscina non può essere attratta alla categoria urbanistica delle mere pertinenze, in quanto non è necessariamente complementare all’uso delle abitazioni e non è solo una attrezzatura per lo svago, ma integra gli estremi della nuova costruzione, in quanto dà luogo ad una struttura edilizia che incide invasivamente sul sito di relativa ubicazione, e postula, pertanto, il previo rilascio dell’idoneo titolo ad aedificandum, costituito dal permesso di costruire (TAR Campania, Napoli, sez. III, 7 gennaio 2020, n. 42; TAR Campania, Salerno, sez. II, 18 aprile 2019, n. 642)”: TAR Campania, Napoli, sez. VII, sent. 17 settembre 2020, n. 3875.

La realizzazione di una piscina non può essere attratta alla categoria urbanistica delle mere pertinenze, in quanto non è necessariamente complementare all’uso delle abitazioni e non è solo una attrezzatura per lo svago, ma integra gli estremi della nuova costruzione, in quanto dà luogo ad una struttura edilizia che incide invasivamente sul sito di relativa ubicazione, e postula, pertanto, il previo rilascio dell’idoneo titolo ad aedificandum, costituito dal permesso di costruire (TAR Campania, Napoli, sez. III, 7 gennaio 2020, n. 42; TAR Campania, Salerno, sez. II, 18 aprile 2019, n.642)”: così TAR Campania, Napoli, sez. VIII, nella sent. 21 dicembre 2020, n. 6324, secondo cui, conseguentemente, serve il permesso di costruire per una piscina delle dimensioni di mt 11,00×6,40x H. max 2,32.

Immagine: iStock/Dejan Marjanovic

Mario Petrulli

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento