Professionista che ha svolto attività col Comune non può essere responsabile dell’ufficio tecnico

In una delibera, l’Autorità elenca nel dettaglio quali sono gli aspetti che identificherebbero l’inconferibilità dell’incarico nei confronti di un tecnico che ha già svolto attività presso l’ente locale

Simona Conte 29/06/22
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Nella delibera ANAC n.272 del 7 giugno 2022 viene analizzato un caso di presunta inconferibilità dell’incarico di Responsabile del Settore Tecnico del Comune in seguito ad una segnalazione pervenuta all’Autorità.

La professionista coinvolta è un architetto che nei due anni antecedenti all’assunzione dell’incarico di Responsabile, avrebbe svolto diversi incarichi professionali a favore del Comune.

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Conseguentemente alla segnalazione, ANAC comunicava ai soggetti interessati l’avvio di un procedimento di vigilanza per possibile violazione dell’art. 4, co. 1, lett. c), del d.lgs. n. 39/2013 nel conferimento dell’incarico di Responsabile del Settore Tecnico comunale.

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La posizione dell’architetto

In propria difesa l’architetto prospettava l’inapplicabilità dell’articolo 4, comma 1, lett. c) del decreto 39/2013, in quanto gli affidamenti che farebbero ritenere inconferibile l’incarico di responsabile sarebbero stati effettuati nei confronti della società presso la quale l’interessata ricopriva l’incarico di direttore tecnico.

L’architetto precisava inoltre, nella nota del 14 marzo 2022 inviata all’ANAC, che l’unico incarico assegnatole personalmente aveva carattere personale ed era da ritenersi occasionale.

L’interessata, infine, indicava di aver reso noto al Comune, in occasione della procedura di conferimento per l’incarico di Responsabile, tutte le attività professionali svolte per l’ente, sia in proprio che come Direttore Tecnico della società.

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La posizione del Comune

Si legge nella delibera che, attraverso una nota, il Sindaco comunicava l’avvenuta risoluzione (per ragioni di opportunità e in forza del decreto sindacale) del rapporto di lavoro tra l’ente comunale e l’architetto.

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La posizione dell’ANAC

Alla luce dei fatti, per l’ANAC si è di fronte ad un’ipotesi di inconferibilità dell’incarico così come previsto dall’art. 4 del Decreto 39/ 2013: “a coloro che, nei due anni precedenti, […] abbiano svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall’amministrazione o ente che conferisce l’incarico, non possono essere conferiti – lettera c) – gli incarichi dirigenziali esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici che siano relativi allo specifico settore o ufficio dell’amministrazione che esercita i poteri di regolazione e finanziamento”.

Quindi dopo aver ripreso l’articolo 4, l’Autorità elenca nel dettaglio quali sono gli aspetti che identificherebbero l’inconferibilità, ovvero:

  •  l’aver svolto, nei due anni precedenti l’assunzione dell’incarico, in proprio attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall’amministrazione che conferisce l’incarico e
  • l’aver assunto un incarico dirigenziale esterno nella pubblica amministrazione che sia relativo allo specifico settore o ufficio dell’amministrazione che esercita i poteri di regolazione o finanziamento.

Inoltre ANAC, circa l’obbligo dichiarativo fa notare che nella sezione «Amministrazione Trasparente» del sito del Comune non sono state pubblicate:

  • le dichiarazioni dell’architetto sull’assenza di cause di inconferibilità/incompatibilità,
  • l’atto di conferimento dell’incarico.

L’ANAC pertanto non accoglie la argomentazioni difensive dell’architetto e definisce l’inconferibilità dell’incarico di Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune attribuito a favore dell’architetto.

>> Scarica la delibera ANAC <<

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Simona Conte

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