Nell’apparente libertà concessa dalle norme si annidano i dubbi applicativi: chiarimenti sul fotovoltaico

La previsione codicistica è sicuramente permissiva ma pone, al contempo, dei paletti alla realizzazione degli impianti. Ecco un’analisi

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(di P. Costantino) Per uno sviluppo serio e strutturato delle energie rinnovabili – come di tante novità che il Legislatore nazionale vuole introdurre e portare avanti – accompagnare l’elemento virtuoso ed ecologico ad un beneficio economico appare una strategia potenzialmente efficace, specialmente per i privati che intendono attivare questi sistemi principalmente per il proprio fabbisogno familiare.

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Le agevolazioni fiscali in vigore (anche) per tutto il 2022 favoriscono, tra gli altri, l’installazione nei condomini di impianti fotovoltaici che possono essere ammessi al superbonus 110%, cioè l’incentivo fiscale introdotto dal “decreto Rilancio” (DL 34/20, conv. in L. 77/20) che consente ai beneficiari di effettuare lavori di riqualificazione energetica, con effetto cd. trainante su altri interventi, quali la ristrutturazione edilizia (che va a godere del medesimo beneficio: cfr. Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 30/E_2020).

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Installazione pannelli: manutenzione ordinaria ma…

L’atteggiamento di favore normativo per tali interventi si rinviene anche guardando agli aspetti edilizi: l’installazione di pannelli solari rientra tra gli interventi di manutenzione ordinaria e, dunque, alle regole dell’attività edilizia libera eseguibili “senza alcun titolo abilitativo” (art. 6, DPR 380/01),

Fatte queste premesse di indubbia facilitazione, in sede condominiale l’art. 1122-bis, c.c., consente l’installazione di impianti a FER destinati al servizio di singole unità del condominio “sul lastrico solare, su ogni altra idonea superficie comune e sulle parti di proprietà individuale dell’interessato”, disponendo che nel caso in cui fossero necessarie modificazioni delle parti comuni, l’interessato “ne dà comunicazione all’amministratore indicando il contenuto specifico e le modalità di esecuzione degli interventi”.

L’argomento si sposta così in sede assembleare, che può prescrivereadeguate modalità alternative di esecuzione o imporre cautele a salvaguardia della stabilità, della sicurezza o del decoro architettonico dell’edificio” nonché provvedere “a richiesta degli interessati, a ripartire l’uso del lastrico solare e delle altre superfici comuni, salvaguardando le diverse forme di utilizzo previste dal regolamento di condominio o comunque in atto”, potendo infine “subordinare l’esecuzione alla prestazione, da parte dell’interessato, di idonea garanzia per i danni eventuali”.

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Attenzione ai paletti

La previsione codicistica, come si vede, è sicuramente permissiva (in linea con le altre norme citate) ma pone, al contempo, dei paletti alla realizzazione degli impianti, che oltre a non minare la stabilità delle strutture non devono pregiudicare il decoro dell’edificio né l’utilizzo (agevole) delle zone comuni da parte degli altri condomini.

Si tratta evidentemente di elementi di valutazione piuttosto ampi ma poco definiti né definibili a priori, per cui possono finire oggetto di contestazione in sede condominiale, prima, e giudiziale, poi, affidando quindi alla giurisprudenza il compito di chiarire i margini interpretativi lasciati dalla normativa.

Ed è così che una struttura in ferro posta a sostegno di pannelli solari, ammessa sul lastrico solare anche se posta a beneficio di un singolo condominio, è legittima se non lede il decoro dell’edificio “per visibilità, dimensioni, consistenza” oggettivamente riscontrabili (Trib. Milano n. 1259 del 9/2/2021; v. anche Cass. Civ., II, n. 851/2007).

Se però, una volta che l’assemblea abbia acconsentito all’installazione, il condomino non dovesse fornire gli elementi di conoscenza atti a poter qualificare l’intervento (tipo il progetto attuativo, con annessa documentazione grafica) l’assemblea potrebbe legittimamente vietare i lavori per l’installazione (cfr. Cass. Civ., II, ord. n. 28628/17 ), oppure potrebbe imporre all’interessato di prestare, in via preliminare, una particolare garanzia per i danni futuri causati dall’esecuzione di tali lavori (Trib. Milano n. 11707/14), senza mai, però, vietare totalmente i lavori, potendosi limitare soltanto ad imporre, eventualmente, il rispetto di particolari cautele laddove l’opera dovesse influire sulle parti comuni (Trib. Trapani, n. 337/18).

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