Polizze assicurative obbligatorie solo per il Superbonus e non per le altre asseverazioni

Le indicazioni nella circolare 19 del 27 maggio 2022 con la quale le Entrate fanno il punto su tutte le novità che si sono susseguite in questi ultimi mesi

Lisa De Simone 03/06/22
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Decisione a sorpresa dall’Agenzia delle Entrate: i professionisti non sono tenuti a stipulare polizze ad hoc per le asseverazioni a meno che non si tratti di Superbonus. Per tutti gli altri bonus casa, infatti, quest’obbligo non sussiste.

Le indicazioni nella circolare 19 del 27 maggio 2022 con la quale le Entrate fanno il punto su tutte le novità che si sono susseguite in questi ultimi mesi, e hanno portato all’introduzione di modifiche negli articoli 119 e 121 del decreto Rilancio.

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Asseverazione e casi di esclusione

Per prima cosa l’Agenzia ricorda che l’obbligo di asseverazione riguarda Superbonus, sia in caso di cessione del credito che per l’uso in dichiarazione.

È obbligatoria invece solo in caso di sconto in fattura o cessione del credito per il Bonus Facciate e gli Altri Bonus (ecobonus e bonus casa). Per questi ultimi peraltro vanno tenute presenti le esclusioni espressamente previste per:

  • opere classificate come “attività di edilizia libera” (art. 6 TUE, DM 2 marzo 2018 ”Glossario dell’edilizia libera”, normativa regionale);
  • interventi diversi dai precedenti di importo complessivo non superiore a 10.000 euro.

Quanto a quest’ultimo punto l’Agenzia ha chiarito una volta per tutte che:

  • il valore di 10.000 euro va riferito a tutte le spese agevolabili oggetto del titolo abilitativo, unico riferimento anche quando si tratta di un intervento realizzato in periodi d’imposta diversi;
  • in caso di lavori condominiali  va considerato l’importo complessivo agevolabile e non la parte di spesa imputata al singolo condomino.

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Polizze assicurative solo per il Superbonus

Quanto all’obbligo di stipulare polizze assicurative ad hoc ai fini delle asseverazioni, si tratta di un obbligo valido esclusivamente ai fini del Superbonus. La nuova disciplina relativa alle polizze assicurative introdotta dal decreto Sostegni-ter, che tra l’altro ha rivisto i massimali  – si legge infatti nella circolare – non è richiamata dall’articolo 121, comma 1-ter, lettera b), relativo ai  bonus diversi dal Superbonus, e quindi non è applicabile a questi ultimi.

Quindi anche se nella relazione illustrativa al decreto il governo sottolineava la necessità per gli asseveratori di stipulare una polizza assicurativa anche in questi casi, l’Agenzia ritiene che per i bonus diversi dal 110% l’obbligo di assicurazione non sussiste.

Quando invece le polizze sono obbligatorie sono ammesse diverse opzioni, ossia il professionista può, in alternativa, stipulare un contratto di assicurazione:

  • con massimale pari agli importi dell’intervento oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni (polizza single project);
  • per la responsabilità civile che preveda un massimale non inferiore a 500.000 euro specificamente destinato al rilascio delle asseverazioni o attestazioni, da integrare qualora non risulti capiente rispetto al valore degli interventi sottostanti alle asseverazioni e attestazioni rilasciate (polizza multiprogetto o a consumo);
  • specifico, ossia dedicato alla sottoscrizione di asseverazioni o attestazioni relative agli interventi rientranti nel Superbonus, con un massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro (polizza multiprogetto o a consumo).

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Sanzioni valide per tutti i bonus

Sono invece applicabili a tutti i bonus le nuove sanzioni introdotte dall’’articolo 28-bis del decreto Sostegni-ter che ha inserito nell’articolo 119  il comma 13-bis.1, il quale  prevede che sia punito, con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 euro a 100.000 euro, il tecnico abilitato che nelle asseverazioni di cui al comma 13 del medesimo articolo e al comma 1-ter, lettera b), dell’articolo 121:

  • espone informazioni false;
  • omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso;
  • attesta falsamente la congruità delle spese.

La pena è aumentata se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri.

Questa normativa, conclude l’Agenzia, in considerazione dell’espresso richiamo normativo, trova applicazione per le asseverazioni/attestazioni previste sia per il Superbonus sia per i bonus diversi.

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Il Decreto Aiuti-bis ha introdotto per i fornitori l’obbligo di asseverazione delle spese per tutti i bonus diversi dal Superbonus, al fine di limitare ai soli casi di dolo e colpa grave la solidarietà dei cessionari che acquistano i crediti stessi. Il pacchetto operativo è aggiornato con i contenuti della Circolare n. 33/E dell’Agenzia delle Entrate pubblicata il 6 ottobre 2022.L’asseverazione è prevista per i bonus in precedenza esclusi, come pure il visto di conformità.Nel pacchetto:- un’analisi delle disposizioni,- il facsimile dei modelli di asseverazione, compreso il nuovo modulo per gli interventi in edilizia libera- la guida alla compilazione- la normativa di riferimento e il testo della circolare AdE 33/2022Lisa De SimoneEsperta in materia legislativa, si occupa di disposizioni normative e di giurisprudenza di interesse per il cittadino. Collabora da anni con Maggioli Editore, curando alcune rubriche on line di informazione quotidiana con particolare attenzione alle sentenze della Corte di Cassazione in materia fiscale e condominiale.

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