Appalti pubblici: cosa cambia con il DL Aiuti

Analizziamo nel dettaglio i contenuti dell’articolo 26 del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50 e cosa accade al settore appalti pubblici con le nuove regole introdotte

Marco Agliata 31/05/22
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Nel percorso di definizione delle misure normative necessarie a fronteggiare l’anomalo incremento dei prezzi che ha interessato tutti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, rientra il decreto legge 17 maggio 2022, n. 50 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 114 del 17 maggio 2022 ed entrato in vigore il 18 maggio 2022.

In particolare, l’articolo 26 del decreto legge 50/2022, che contiene le disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori applicabili per il solo anno 2022, prevede una serie di elementi caratterizzati da una metodologia che utilizza come punto di riferimento per la quantificazione dei costi dei contratti il costituendo sistema dei prezzari che saranno emanati sulla base delle linee guida definite dall’ISTAT.

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Cosa prevede l’articolo 26

Analizzando i contenuti dell’articolo 26 risulta utile segnalare alcuni aspetti:

  • l’ambito di applicazione del decreto interessa tutti gli appalti pubblici aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021 (in considerazione del fatto che dal 27 gennaio 2022 è obbligatorio l’inserimento della clausola di revisione prezzi nei bandi di gara – articolo 29, comma 1, lettera a) del d.l. 4/2022 convertito dalla legge 25/2022);
  • tutti i nuovi prezzari regionali saranno aggiornati sulla base degli indici di incremento dei prezzi che saranno forniti dall’ISTAT;
  • nel corso del 2022 i prezzari regionali dovranno essere aggiornati entro il 31 luglio 2022;
  • gli stati di avanzamento lavori relativi alle lavorazioni contabilizzate dal 1° gennaio 2022 sono adottati anche in deroga delle specifiche clausole contrattuali, sulla base dei prezzari regionali aggiornati;
  • i maggiori importi derivanti dall’applicazione dei prezzari regionali aggiornati, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento delle risorse accantonate per imprevisti, utilizzando le somme derivanti dai ribassi d’asta o con istanze da presentare al Fondo di compensazione;
  • il relativo certificato di pagamento viene emesso contestualmente (al massimo entro 5 giorni) dall’adozione dello stato di avanzamento;
  • nelle more della determinazione dei prezzari regionali le stazioni appaltanti incrementano del 20 per cento le risultanze dei prezzari regionali aggiornati alla data del 31 dicembre 2021;
  • il pagamento viene effettuato, al netto delle compensazioni eventualmente già riconosciute o liquidate, ai sensi della lett. a), dell’art. 106, comma, 1, del d.lgs. 18/04/2016, n. 50, entro i termini di cui al primo periodo dell’articolo 113-bis, comma 1, del d.lgs. 50/2016, (30 giorni decorrenti dall’adozione di SAL);

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  • in caso di SAL già adottato o con certificato di pagamento già emesso, relativamente anche alle lavorazioni effettuate tra il 01/01/2022 e il 18/05/2022 (data di entrata in vigore del d.L. 50/2022), viene emesso, entro 30 giorni da tale ultima data, un certificato di pagamento straordinario con la determinazione, dell’acconto del corrispettivo di appalto relativo alle lavorazioni effettuate e contabilizzate a far data dal 01/01/2022, applicando i prezzari aggiornati;
  • l’art. 26, comma 2, del D.L. 50/2022 stabilisce che per l’anno 2022, le regioni, entro il 31/07/2022, procedono ad un aggiornamento periodico dei prezzari in uso al 18/05/2022, secondo le linee guida di cui all’art. 29, comma 12, del d.L. 4/2022. In caso di inadempienza da parte delle regioni, i prezzari sono aggiornati, entro i successivi 15 giorni, dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS);
  • i prezzari aggiornati si applicano anche per le procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente al 18/05/2022 e fino al 31/12/2022; inoltre, i prezzari aggiornati entro il 31/07/2022 cessano di avere validità entro il 31/12/2022 e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 31/03/2023 per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data;
  • fino al 31/12/2022, in relazione agli accordi quadro di lavori di cui all’art. 54 del d.lgs. 50/2016, già aggiudicati ovvero efficaci al 18/05/2022, le stazioni appaltanti, utilizzano i prezzari aggiornati nei modi indicati, fermo restando il ribasso formulato in sede di offerta dall’impresa aggiudicataria dell’accordo quadro medesimo;
  • l’art. 26, comma 1 del d.L. 50/2022 stabilisce inoltre quali risorse possono essere utilizzate per la copertura delle compensazioni e che sono:
    • risorse accantonate nel quadro economico per imprevisti fino al limite del 50%;
    • le somme derivanti dai ribassi d’asta;
    • le somme rese disponibili e relative ad altri interventi ultimati di competenza della stessa stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i collaudi.
  • Per gli interventi finanziati con le risorse previste per il PNRR e con il Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR la compensazione può essere effettuata a valere sulle risorse del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui all’articolo 7 comma 1 del d.l. 76/2020 convertito dalla legge 120/2020 istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a decorrere dall’anno 2020.

Quanto riportato impone una riflessione soprattutto per quegli interventi in procinto di andare in gara nel 2022 prima dell’emanazione dei prezzari regionali previsti entro il 31 luglio 2022 e predisposti secondo le linee guida redatte dall’ISTAT; per questi interventi il d.l. 50/2022 prevede la possibilità di incrementare fino al 20% le risultanze dei prezzari regionali aggiornati alla data del 31 dicembre 2022.

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Possibili problematiche

L’applicazione di questa opzione determinerebbe le seguenti problematiche:

  • accantonamento di una somma fino al 20% dell’importo dei lavori a base d’asta sicuramente ridondante rispetto alle necessità che potrebbero verificarsi nel corso del 2022 (stiamo considerando un importo calibrato su prezzari del 2021);
  • il rischio di veder ridurre lo stanziamento complessivo dell’intervento del 20% con la prospettiva di far confluire quelle risorse, sicuramente non utilizzate in buona parte, nelle economie da ribasso d’asta e quindi in una condizione non finalizzata alla realizzazione delle opere;
  • applicazione di una condizione fortemente penalizzante a due mesi dall’uscita dei nuovi prezzari che definiranno in modo certo i reali costi applicabili agli appalti.

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Guarda la video lezione sui criteri e le procedure di calcolo della compensazione.

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Foto: iStock.com/Greenseas

Marco Agliata

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