Crediti imposta energia per le imprese: Entrate pubblica nuovi chiarimenti per usufruirne

Attraverso le circolari del 13 maggio e dell’11 luglio 2022, Entrate chiarisce quali sono le condizioni per poter usufruire dell’agevolazione

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Aggiornamento del 12 luglio 2022: Dopo quella di maggio, ieri Entrare ha pubblicato la nuova circolare n. 25/E dell’11 luglio 2022, che fornisce ulteriori chiarimenti e risposte a quesiti in merito ai crediti d’imposta per acquisto di energia elettrica in favore di imprese “energivore” e “non energivore” relativi al primo e al secondo trimestre 2022 (contributo straordinario contro il caro bollette) >> leggila e scaricala qui

Questi gli argomenti principali che Entrate chiarisce nella nuova circolare:

  • Iscrizione nell’elenco delle imprese energivore con la sessione suppletiva
  • Rilevanza di imposte e sussidi
  • Vendita di energia elettrica senza ricorso alla rete pubblica
  • Obblighi/documenti certificativi
  • Fatture di cortesia
  • Effettività dei dati di consumo
  • Fatture emesse dopo il 31 dicembre 2022
  • Cedibilità del credito
  • Contributo straordinario ex articolo 37 del Dl n. 21/2022. Operazioni non soggette a Iva per carenza del presupposto territoriale

* 18 maggio 2022: L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una circolare (n. 13 del 13 maggio 2022) contenete chiarimenti sull’applicazione dei crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica relativi al primo e al secondo trimestre 2022, per imprese “energivore” e “non energivore”.

L’agevolazione a favore delle imprese energivore è stata oggetto degli ultimi Decreti: “Sostegni-ter” e decreti “Energia” e “Ucraina”, per attenuare gli effetti legati agli incrementi dei prezzi dell’energia e del gas naturale, correlati alla grave crisi internazionale in atto in Ucraina.

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Vediamo nel dettaglio cosa contiene la Circolare Entrate n.13 del 13 maggio 2022.

I riferimenti normativi

FiscoOggi ha riassunto i riferimenti normativi, attraverso i quali viene regolamentata l’agevolazione dei cediti d’imposta energia per le imprese.

Nel dettaglio:

  • l’articolo 15 del Dl n. 4/2022 (decreto “Sostegni-ter”) convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25/2022, prevede un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese energivore in proporzione alle spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica consumata nel I trimestre 2022;
  • l’articolo 4 del Dl n. 17/2022 (decreto “Energia”), prevede un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese energivore in proporzione alle spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica consumata nel II trimestre 2022;
  • l’articolo 3 del Dl n. 21/2022 (decreto “Ucraina”) in corso di conversione, prevede un contributo, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese in proporzione alle spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica consumata nel II trimestre 2022;
  • l’articolo 9 del decreto legge “Ucraina”, che prevede la cedibilità dei crediti d’imposta riconosciuti alle imprese energivore.

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I chiarimenti

Gli articoli oggetto dei chiarimenti da parte delle Entrate sono:

  • articolo 15 del decreto-legge n. 4 del 2022;
  • articolo 4 del decreto-legge n. 17 del 2022;
  • articolo 3 del decreto-legge n. 21 del 2022;
  • articolo 9 del decreto-legge n. 21 del 2022.

Articolo 15 decreto-legge n. 4 del 2022

In riferimento a tale articolo, Entrate spiega che le imprese “energivore” per poter beneficiare del credito d’imposta, oltre ad essere in possesso dei requisiti previsti all’articolo 3 del decreto del ministro dello sviluppo economico del 21 dicembre 2017, devono essere regolarmente inserite nel relativo elenco tenuto dalla Csea (Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali).

Altra condizione riguarda la media dei costi per kWh della componente energia elettrica, relativi all’ultimo trimestre 2021 (al netto delle imposte e degli eventuali sussidi) che deve essere superiore del 30% rispetto alla media di quelli relativi all’ultimo trimestre del 2019.

La Circolare fornisce inoltre chiarimenti in merito alla determinazione del credito d’imposta, pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022.

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Articolo 4 decreto-legge n. 17 del 2022

Entrate specifica che il credito d’imposta relativo alla produzione e all’autoconsumo dell’energia elettrica è determinato in riferimento al prezzo convenzionale della stessa, pari alla media, relativa al secondo trimestre 2022, del prezzo unico nazionale dell’energia elettrica.

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Articoli 3 e 9 decreto-legge n. 21 del 2022

Entrate in riferimento all’articolo 3 del decreto-legge n. 21 del 2022 specifica che tra i beneficiari rientrano le imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica – cosiddette imprese energivore e approfondisce il tema imprese costituite da poco e sull’utilizzo del credito d’imposta.

L’Agenzia precisa poi che i crediti utilizzabili entro il 31 dicembre 2022 sono cedibili:

  • solo per intero,
  • dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti,
  • senza facoltà di successiva cessione, resta però valida la possibilità di effettuare due ulteriori cessioni, successive alla prima, solo a favore di banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e imprese di assicurazione.

Attenzione però, perché nella Circolare viene precisato che in caso di cessione del credito d’imposta, le imprese beneficiarie devono richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d’imposta oggetto di cessione.

Si tratta della stessa disciplina relativa alla cessione regolamentata dall’articolo 121 del decreto legge n. 34/2020 (Dl “Rilancio”) valida per i Bonus Edilizi. Entrate precisa pertanto che per gli aspetti in comune compatibilmente alle situazioni, è previsto un rinvio ai chiarimenti forniti attraverso la circolare n. 16/2021.

Un tool a supporto delle imprese

Per la verifica dei requisiti e il calcolo automatico del credito d’imposta spettante fiscoetasse.com ha elaborato un utile tool in excel Calcolo credito imposta energia e gas (Excel)” con il calcolo viene fornito anche il codice tributo per l’eventuale compensazione in F24, nonché le indicazioni per l’eventuale cessione del credito.

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Foto:iStock.com/megaflopp

Redazione Tecnica

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