Fotovoltaico: autorizzazioni necessarie a seconda delle tipologie di impianto

In vista della conversione del Decreto Ucraina Bis, l’Ufficio Studi del Senato ha pubblicato una tabella riepilogativa di tutte le procedure necessarie per le autorizzazioni, con i relativi riferimenti normativi. Eccola

Lisa De Simone 16/05/22
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Un mix di misure per accelerare lo sviluppo della produzione di energia dai pannelli solari. Semplificazione di procedure, riduzione dei tempi e meno vincoli in assoluto.

Il nuovo testo del decreto Taglia Bollette, detto anche Ucraina Bis (decreto-legge n. 21/2022) che si appresta a diventare legge con il via libera definitivo da parte della Camera dà una forte spinta a questo tipo di impianti.

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Di seguito le principali novità.

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Moduli a terra con meno restrizioni

Per prima cosa troviamo l’ampliamento delle possibilità entro le quali realizzare impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra. In particolare in base alla nuova lista prevista dal decreto in assenza di vincoli ai sensi  del codice dei beni culturali e del paesaggio, si considerano aree idonee:

1) le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 300 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere;

2) le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 300 metri dal medesimo impianto o stabilimento;

3) le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 150 metri.

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Valutazione ambientale solo per gli impianti oltre i 20MW

Il secondo importante intervento raddoppia i limiti di potenza dell’impianto che rende obbligatoria la VIA.

Si prevede infatti l’obbligo non più a 10 MW ma, appunto, a 20 MW. In questo caso occorre un’autodichiarazione dalla quale risulti che l’impianto non si trova all’interno di aree fra quelle specificamente elencate e individuate come sensibili e vulnerabili dalle Linee guida per la costruzione di impianti.

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Tutte le norme in una tabella

In seguito alle ultime modifiche apportate l’Ufficio Studi del Senato ha pubblicato un’utilissima tabella riepilogativa di tutte le procedure necessarie per le autorizzazioni, con i relativi riferimenti normativi.

Provvedimento normativo Impianto

nuovo/

esistente

Modalità operative Potenza
(kW)
Procedura
DL n.77/2021, art. 31, co.7, che ha modificato la Tab. A D.lgs. n.387/2003 Nuovo Impianti al di sopra della soglia ex tab.A D.Lgs. n. 387/2003, come modificata dal DL n.77/2021 più di 50 AU
DL n.77/2021, art. 31, co.7, che ha modificato la Tab. A D.lgs. n.387/2003 Nuovo Impianti al di sotto della soglia ex tab. A D.lgs. n. 387/2003, come modificata dal DL n.77/2021 fino a 50 PAS
DL n.77/2021, articolo 31, co. 2, che ha introdotto il comma 9-bis, dell’articolo 6 del D.lgs. n. 28/2011 come sostituito dall’articolo 9, comma 1-bis del D.L. n. 17/2022 Nuovo Costruzione ed esercizio di impianti fotovoltaici e delle relative opere di connessione alla rete elettrica di alta e media tensione localizzati in aree a destinazione industriale, produttiva o commerciale nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento, per i quali l’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione abbia attestato l’avvenuto completamento delle attività di recupero e di ripristino ambientale previste nel titolo autorizzatorio nel rispetto delle norme regionali vigenti. fino a 20 PAS
Installazione impianti fotovoltaici da realizzare nelle aree idonee , comprese le aree dichiarate idonee ope legis(prima ancora dell’individuazione delle aree idonee), di potenza fino a 10 MW.

N.B. per gli impianti fino a 1 MW, l’articolo 12, comma 1-bis del D.L. n. 17/2022 prevede la DILA (cfr. infra).

fino a 10 PAS
Installazione impianti agro-voltaici che adottino soluzioni integrative innovative con montaggio dei moduli sollevati da terra con possibilità di rotazione (di cui all’articolo 65, comma 1-quater, del D.L. n. 1/2012 (L. n.27/2012), che distino non più di 3 chilometri da aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale.

 

PAS
Le soglie – di cui alla lettera b) del punto 2 dell’allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – per la verifica di assoggettabilità per i suddetti impianti alla valutazione di impatto ambientale di cui all’articolo 19 del medesimo decreto si intendono elevate a 20.000  purché il proponente alleghi una autodichiarazione dalla quale risulti che l’impianto non si trova all’interno di aree fra quelle specificamente elencate e individuate come sensibili e vulnerabili dalle Linee guida per la costruzione di impianti a FER (D.M. 10 settembre 2010).

Si potrà procedere a seguito della procedura di cui sopra con edificazione diretta degli impianti fotovoltaici in questione anche qualora la pianificazione urbanistica richieda piani attuativi per l’edificazione.

Oltre 20

 

verifica

assoggettabilità

a VIA

DL n.76/2020, articolo 56, comma 1, lett. d) che ha inserito l’articolo 6-bis nel D.lgs. n. 28/2011, poi modificato dall’articolo 32, comma 1-bis del D.L. n. 77/2021 Esistente Interventi su impianti esistenti e modifiche di progetti autorizzati che, senza incremento di area occupata dagli impianti e dalle opere connesse e a prescindere dalla potenza elettrica risultante a seguito dell’intervento:

impianti con moduli a terra: interventi che, anche a seguito della sostituzione dei moduli e degli altri componenti e mediante la modifica del layout dell’impianto, comportano una variazione delle volumetrie di servizio non superiore al 15% e una variazione dell’altezza massima dal suolo non superiore al 20%;

impianti fotovoltaici con moduli su edifici: interventi di sostituzione dei moduli fotovoltaici su edifici a uso produttivo, nonché, per gli edifici a uso residenziale, interventi che non comportano variazioni o comportano variazioni in diminuzione dell’angolo tra il piano dei moduli e il piano della superficie su cui i moduli sono collocati.

DILA
DL n.17/2022,

articolo 9, che modifica il comma 5 dell’articolo 7-bis del D.lgs. n. 28/2011 e articolo 10

Nuovo Installazione – anche nelle zone A degli strumenti urbanistici comunali (D.M. n. 1444 del 1968) – con qualunque modalità, di impianti fotovoltaici e termici sugli edifici, ivi compresi strutture, manufatti ed edifici già esistenti all’interno dei comprensori sciistici, come definiti alla voce 32 dell’allegato A al regolamento edilizio-tipo, o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici e la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica nei predetti edifici o strutture e manufatti, nonché nelle relative pertinenze, compresi gli eventuali potenziamenti o adeguamenti della rete esterni alle aree dei medesimi edifici, strutture e manufatti, sono considerate interventi è considerata intervento di manutenzione ordinaria e non sono subordinate all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, compresi quelli previsti dal Codice dei beni culturali e paesaggistici.

Ciò anche in presenza di installazioni su immobili soggetti a vincoli ai sensi dell’art. 136, comma 1, lettera c), del Codice (complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici) ai soli fini l’installazione di pannelli integrati nelle coperture non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici, eccettuate le coperture i cui manti siano realizzati in materiali della tradizione locale.

da 50 a 200 Comunicazione

preliminare

all’installazione

secondo

modello

unico nazionale

Nuovo Impianti fotovoltaici e termici indicati installati su immobili e in aree di cui all’articolo 136, comma 1, lett. b) (fatta salva l’eccezione suddetta) c) del Codice dei beni culturali e del paesaggio, quindi, ville, giardini e parchi, che si distinguono per la loro non comune bellezza, complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici.

Si deve trattare di aree e degli immobili come individuati mediante apposito provvedimento amministrativo ai sensi degli articoli da 138 a 141 del citato Codice, che disciplinano la procedura con la quale le aree e gli immobili sono dichiarati, con provvedimento regionale o del Ministero, di notevole interesse pubblico.

da 50 a 200 Autorizzazione 

da parte della

Autorità

competente

in materia

paesaggistica

Comunicazione

preliminare

all’installazione

secondo modello

unico nazionale

D.L. n. 17/2022, articolo 12, comma 1-bis  e comma 1-ter quater Nuovo e rifacimento integrale Impianti fotovoltaici di nuova costruzione e opere connesse nonché, senza variazione dell’area interessata, per il potenziamento, rifacimento integrale ricostruzione degli impianti fotovoltaici esistenti e delle opere connesse, nelle aree idonee, comprese le aree dichiarate idonee ope legis (prima ancora dell’individuazione delle aree idonee.

I regimi amministrativi qui introdotti si applicano, su richiesta del proponente, anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 17/2022.

E’ comunque fatto salvo quanto disposto da-gli articoli 6, comma 9-bis, 6-bis e 7-bis, comma 5, del D.lgs. n. 28/2011 

fino a 1 MW

da 1 MW e fino a 10 MW

Oltre 10 MW

DILA

PAS

AU

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Foto:iStock.com/

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