DURC di congruità per posa serramenti? No se il contratto è diverso da quello edile

La Commissione Nazionale delle Casse Edili fornisce ulteriori chiarimenti sul DURC di congruità attraverso una raccolta di FAQ

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Ulteriori chiarimenti arrivano dalla Commissione Nazionale delle Casse Edili (CNCE) sull’obbligo del DURC di congruità che ricordiamo essere diventato necessario dal 1° novembre 2021 per ogni cantiere pubblico e per quelli privati di importo superiore a 70mila euro.

Con il DURC di congruità viene denunciato un numero minimo di lavoratori per tipo di lavorazione > ne abbiamo parlato meglio in questo articolo <

La CNCE, con comunicazione n. 812 del 3 Maggio 2022 ha diffuso ulteriori FAQ tecnico/operative riguardanti la congruità della manodopera in edilizia di cui al D.M. n. 143/2021, ad integrazione delle precedenti comunicazioni.

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Nello specifico nel documento “FAQ congruità IV” vengono forniti diversi chiarimenti tra i quali quello sull’attività di montaggio di serramenti. Vediamo nel dettaglio la risposta alla domanda: Ai fini dell’applicazione dell’istituto della congruità della manodopera il montaggio di serramenti deve essere considerata attività edile?

Leggi anche: DURC di congruità obbligatorio per l’impresa: pena la decadenza dei Bonus Edilizi

Contratto diverso da quello edile? No DURC di congruità

La CNCE precisa nella raccolta FAQ che nel caso in cui venga effettuata una fornitura con posa in opera di serramenti da impresa che applica un contratto diverso da quello edile (ad es. metalmeccanico), tale attività di posa e i relativi costi di fornitura dei materiali non rileveranno ai fini dell’istituto della congruità della manodopera.

Invece nel caso in cui il montaggio dei serramenti venga eseguito dall’impresa edile affidataria che abbia acquistato la fornitura, l’attività di montaggio dei serramenti rientrerà nell’ambito dei lavori edili (Allegato X del D.Lgs. n. 81/2008 di cui all’art. 2 del DM n. 143/2021), con conseguente rilevanza della relativa manodopera ai fini dell’istituto della congruità e rilevando, altresì, il costo della fornitura del materiale (serramenti ricevuti dall’impresa non edile) nel costo dei lavori edili.

Allo stesso modo nel caso in cui l’impresa affidataria subappalti i lavori di montaggio dei serramenti ad altra impresa.

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Ulteriori chiarimenti

Nella raccolta FAQ vengono analizzati anche altri punti che riguardano la verifica della  congruità, in risposta alle due domande:

  1. nel caso in cui nel corso di un cantiere del sisma ci siano lavorazioni aggiuntive di importo pari o superiori a 70.000 euro che usufruiscono del bonus fiscale 110%, queste ultime lavorazioni a quale tipo di verifica di congruità saranno soggette?
  2. L’impresa non edile che inserisce un cantiere in CNCE_Edilconnect deve iscriversi presso la Cassa competente al rilascio della congruità?

Circa il primo punto la CNCE precisa che nel caso in cui un’azienda che abbia già lavori in corso per la ricostruzione sisma e acceda anche a quelli agevolati con Super Ecobonus attraverso la presentazione di una variante progettuale alla DNL
esistente, dovrà essere sottoposta alla verifica della congruità secondo la disciplina prevista per la congruità dei lavori di ricostruzione del cratere del sisma 2016 (Congruità Sisma).

In tal caso la richiesta di congruità effettuata al portale SICS, pertanto, dovrà essere riferita al nuovo importo lavori edili, così come modificato in corso di variante.

Sul secondo punto la CNCE precisa che la gestione della congruità prescinde dall’iscrizione in Cassa Edile/Edilcassa. Ove l’impresa legittimamente svolga attività diversa dall’edilizia, anche laddove sia affidataria di lavori che in tutto o in parte consistono in lavori edili che affida però, rispettivamente, totalmente o parzialmente a imprese subappaltatrici edili, non dovrà iscriversi in Cassa Edile/Edilcassa, fermo restando gli adempimenti in tema di congruità.

>> Scarica le FAQ CNCE del 3 maggio 2022 <<

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Redazione Tecnica

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