Asseverazione congruità spese: come regolarsi con il nuovo prezzario MiTE

Chiarimenti da ENEA: le indicazioni contenute nel decreto vanno utilizzate esclusivamente in riferimento ai costi dei beni finiti. Per manodopera e installazione l’asseverazione va fatta sulla base dei prezzari regionali o DEI

Lisa De Simone 21/04/22
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Asseverazione di congruità delle spese. Come regolarsi ora che è in vigore il nuovo prezzario del MiTE con i costi massimi? A spiegarlo lo stesso ministero in una serie di Faq pubblicate sul sito dell’ENEA.

Sostanzialmente la metodologia di calcolo non cambia: il decreto e proprio va utilizzato esclusivamente in riferimento ai costi dei beni finiti; per manodopera e installazione l’asseverazione va fatta sulla base dei prezzari regionali o DEI.

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Ecco le indicazioni in dettaglio.

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Asseverazione obbligatoria e casi di esclusione

La Faq 1 riguarda i casi di obbligatorietà delle asseverazioni. Il MiTE ribadisce che questa è obbligatoria:

  • per il Superbonus sia in caso di detrazione che per l’opzione per sconto in fattura o cessione del credito;
  • per il Bonus Facciate in caso di opzione per sconto in fattura o cessione del credito;
  • per gli altri Bonus Edilizi in caso di opzione per  sconto in fattura o cessione del credito, esclusi i lavori di edilizia libera e gli interventi di importo fino ai 10.000 euro.

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I beni compresi nel prezzo

Quanto ai costi veri e proprio con la Faq 2 si chiarisce che i costi esposti sono riferiti all’insieme dei beni che concorre alla realizzazione delle tipologie di intervento elencate in tabella.

Ad esempio: nel caso di isolamento di pareti disperdenti, la fornitura dell’isolante termico, del sistema di ancoraggio, tutti i materiali che concorrono alla realizzazione dell’intonaco esterno di copertura dell’isolante, la pavimentazione (non di pregio), le tegole, il controsoffitto della sola porzione isolata, etc; nel caso di infissi:  infisso, telaio, controtelaio, celetto, cassonetto, tapparella, rullo avvolgibile, avvolgitore, persiane e, ove previsto, componentistica dell’impianto elettrico, etc.; nel caso di impianti solari termici, la fornitura del pannello solare, sistema di montaggio, serbatoio di accumulo, componentistica dell’impianto idraulico e, ove previsto, dell’impianto elettrico, i sistemi di pompaggio, etc.. E così via via per i vari beni.

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Le voci da conteggiare a parte

Per le altre voci la Faq 3 rimanda: per l’IVA alla normativa in materia e ai relativi atti di interpretazione e applicazione dell’Agenzia delle entrate e per le spese professionali ai  massimali previsti dal decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016, recante approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione.

Infine i costi delle opere relative all’istallazione e quelli della manodopera devono essere calcolati con riferimento ai prezzari indicati all’articolo 3, comma 4, del DM costi massimi, ossia prezzari regionali e prezzari DEI.

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Nuovi prezzi per beni non presenti

La Faq 4 risolve il problema di eventuali beni non presenti nel prezzario. In questo caso è possibile determinare un “nuovo prezzo” sulla base di tutte le variabili che intervengono nella definizione dell’importo stesso.

In particolare, il tecnico dovrà fornire una relazione firmata da allegare all’asseverazione, con le le modalità utilizzate per la di determinazione delle voci di costo non comprese.

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La procedura di asseverazione

Quanto all’asseverazione vera e propria, con la Faq 5 si conferma che non ci sono innovazioni da questo punto di vista. Di conseguenza va sempre attuato un doppio controllo, sia rispetto ai prezzari, sia rispetto al DM costi massimi.

Il controllo rispetto ai prezzari comporterà la verifica della spesa sostenuta rispetto all’opera compiuta (fornitura e installazione); il controllo rispetto al DM costi massimi comporterà la verifica della spesa sostenuta rispetto alla sola fornitura dei beni. La spesa ammissibile sarà quindi pari al valore minore tra quella derivante dai due controlli e la spesa sostenuta.

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Le verifiche per l’Ecobonus

Infine la Faq 6 ricorda che per gli interventi di Ecobonus che non richiedono l’asseverazione delle spese sostenute è comunque necessario verificare il rispetto dei costi massimi specifici per tipologia di intervento, anche quando non è richiesta l’asseverazione del tecnico abilitato.

In questo caso ai fini della detrazione rileva il valore minimo tra quello indicato nella tabella e quello oggetto di fattura.

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