Decreto prezzi MiTE: cosa cambia dal 15 aprile

La differenza sostanziale riguarda l’obbligatorietà dell’uso del prezzario. E gli altri prezzari? Qui spieghiamo quando sono applicabili e raccogliamo in una tabella le modifiche all’allegato A del decreto requisiti tecnici

Lisa De Simone 11/04/22
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Il decreto del MiTE con il nuovo prezzario che entrerà in vigore dal 15 aprile, modifica l’allegato A del decreto Requisiti tecnici ecobonus del 6 ottobre 2020, specificando ulteriormente i casi di applicazione del nuovo prezzario.

Il decreto Requisiti prevede l’obbligo di allegare all’asseverazione relativa al risparmio energetico conseguito la dichiarazione sulla congruità delle spese quando l’asseverazione stessa non è sostituibile dal certificato del produttore e/o dell’installatore. Nella certificazione della congruità delle spese deve essere allegato anche il computo metrico.

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In sostanza la certificazione delle congruità delle spese:

  • è obbligatoria per tutti gli interventi per i quali è necessaria l’asseverazione del tecnico abilitato in riferimento ai risultati in termini di risparmio energetico conseguiti;
  • non occorre quando l’asseverazione del tecnico può essere sostituita da una dichiarazione del fornitore o dell’installatore in merito al rispetto dei requisiti richiesti per la detrazione.

Quando l’asseverazione non occorre:

  • l’ammontare massimo delle detrazioni fiscali o della spesa massima ammissibile è calcolato esclusivamente sulla base dei costi massimi indicati dall’allegato, senza computo metrico.

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Gli interventi interessati

Il decreto MiTE prevede che le disposizioni si applicano alla tipologia di beni individuata nell’allegato stesso sia in caso di fruizione diretta della detrazione sia di esercizio dell’opzione, per gli interventi per i quali la richiesta del titolo edilizio sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del decreto.

Gli interventi elencati sono quelli di:

a) recupero del patrimonio edilizio;
b) efficienza energetica;
c) adozione di misure antisismiche;
d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti;
e) installazione di impianti fotovoltaici;
f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici;
f-bis) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche con detrazione del 75 per cento.

Allegato A decreto Requisiti Ecobonus: come cambia

Testo previgente

13 Limiti delle agevolazioni

Testo in vigore dal 15 aprile

13 Limiti delle agevolazioni

13.1 Per gli interventi di cui all’articolo 119, commi 1 e 2 del Decreto Rilancio, nonché per gli altri interventi che, ai sensi del presente allegato prevedano la redazione dell’asseverazione ai sensi del presente allegato A da parte del tecnico abilitato, il tecnico abilitato stesso che la sottoscrive allega il computo metrico e assevera che siano rispettati i costi massimi per tipologia di intervento, nel rispetto dei seguenti criteri: 13.1 Ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese, il tecnico abilitato allega il computo metrico e assevera che siano rispettati i costi massimi specifici per tipologia di intervento di cui all’Allegato I per gli interventi di seguito indicati:

 

a) i costi per tipologia di intervento sono inferiori o uguali ai prezzi medi delle opere compiute riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti relativi alla regione in cui è sito l’edificio oggetto dell’intervento. In alternativa ai suddetti prezziari, il tecnico abilitato può riferirsi ai prezzi riportati nelle guide sui “Prezzi informativi dell’edilizia” edite dalla casa editrice DEI – Tipografia del Genio Civile; a) interventi di cui all’articolo 119, commi 1 e 2, del Decreto Rilancio;
b) nel caso in cui i prezzari di cui alla lettera a) non riportino le voci relative agli interventi, o parte degli interventi da eseguire, il tecnico abilitato determina i nuovi prezzi per tali interventi in maniera analitica, secondo un procedimento che tenga conto di tutte le variabili che intervengono nella definizione dell’importo stesso. In tali casi, il tecnico può anche avvalersi dei prezzi indicati all’Allegato I. La relazione firmata dal tecnico abilitato per la definizione dei nuovi prezzi è allegata all’asseverazione di cui all’articolo 8; b) interventi che ai sensi del presente Allegato prevedono l’asseverazione del tecnico abilitato;
c) sono ammessi alla detrazione di cui all’articolo 1, comma 1, gli oneri per le prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi, per la redazione dell’attestato di prestazione energetica APE, nonché per l’asseverazione di cui al presente allegato, secondo i valori massimi di cui al decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016 recante approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016. c) interventi di efficienza energetica di cui all’articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013, diversi da quelli di cui alla lettera b), che optano per le opzioni di cui all’articolo 121 del Decreto Rilancio.
13.2 Per gli interventi di cui al presente allegato A, per i quali l’asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione del fornitore o dell’installatore, l’ammontare massimo delle detrazioni fiscali o della spesa massima ammissibile è calcolato sulla base dei massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento di cui all’allegato I al presente decreto. 13.2 Per gli interventi diversi da quelli di cui al punto 13.1, l’ammontare massimo delle detrazioni fiscali o della spesa massima ammissibile è calcolato esclusivamente sulla base dei costi massimi specifici per tipologia di intervento di cui all’Allegato I.
13.3 Qualora la verifica ai sensi dei punti 13.1 o 13.2 evidenzi che i costi sostenuti sono maggiori di quelli massimi ivi indicati in relazione a una o più tipologie di intervento, la detrazione è applicata nei limiti massimi individuati dal presente decreto. 13.3 Qualora le verifiche effettuate ai sensi dei punti 13.1 o 13.2 evidenzino che i costi specifici omnicomprensivi per tipologia di intervento sostenuti sono maggiori di quelli massimi ammissibili definiti dal presente decreto, la detrazione è applicata entro i predetti limiti massimi.
13.4 Ai sensi dell’articolo 119, comma 15, del Decreto Rilancio sono ammessi alla detrazione di cui all’articolo 1, comma 1, gli oneri per le prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli 6 interventi, per la redazione dell’attestato di prestazione energetica APE, nonché per l’asseverazione di cui al presente allegato, secondo i valori massimi di cui al decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016 recante approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

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La differenza sostanziale tra le norme attuali e quelle che da applicare successivamente all’entrata in vigore del decreto del MiTE riguardano dunque l’obbligatorietà dell’uso del prezzario per tutti gli interventi di risparmio energetico per i quali è richiesta l’asseverazione del tecnico senza poter più fare riferimento ad altre tipologie di prezzario.

Gli altri prezzari restano solo per gli altri lavori che, come detto, non hanno impatto termico. In questi casi l’asseverazione certifica il rispetto dei costi massimi specifici calcolati utilizzando:

  • i prezziari predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome;
  • i listini delle camere di commercio competenti sul territorio ove è ubicato l’edificio;
  • i prezziari pubblicati dalla casa editrice DEI.

Nel caso in cui invece, nell’ambito di altri interventi siano inseriti dei beni che rientrano nell’allegato – ad esempio i nuovi infissi nell’ambito di una ristrutturazione, il prezzo massimo degli in fissi non può superare quello dell’Allegato.

Infine non è più ammesso il ricorso ai prezzi di mercato, in quanto questa possibilità era prevista dall’art. 119 del decreto Rilancio solo nelle more del varo del decreto del MiTE.

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Foto:iStock.com/PeopleImages

Lisa De Simone

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