Bonus Edilizi: cosa si intende per edificio esistente?

Con un’interrogazione sono stati richiesti chiarimenti interpretativi circa l’applicazione dei Bonus Edilizi. Ecco cosa ha risposto il Ministero dell’Economia e delle Finanze 

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Arrivano nuovi chiarimenti dal MEF – Ministero dell’Economia e delle Finanze per quanto riguarda i Bonus Edilizi. A dare delle risposte è il sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze, Federico Freni, che in commissione Finanze della Camera, fornisce delucidazioni sulla definizione di edificio esistente ai fini dell’accesso ai bonus edilizi, oltre a chiarire i requisiti per il riconoscimento del Sismabonus.

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Analizziamo nel dettaglio cosa è emerso dalla risposta all’interrogazione 5-07777 su: Chiarimenti in merito alla definizione di « edificio esistente » ai fini dell’accesso alle agevolazioni fiscali, che riportiamo di seguito.

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Cosa si intende per edificio esistente?

Attraverso l’interrogazione, sono stati richiesti chiarimenti interpretativi circa l’applicazione dei Bonus Edilizi (art.119 del decreto-legge 34 del 2020 e artt. 14 e seguenti del decreto-legge n. 63 del 2013).

Nello specifico, gli Onorevoli rilevano che la normativa citata fa esplicitamente riferimento agli interventi da effettuarsi su edifici esistenti e le circolari esplicative dell’Agenzia delle entrate specificano che la definizione di edificio esistente riflette l’intenzione del legislatore di non finanziare interventi su nuove costruzioni.

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Tuttavia per capire meglio come individuare un edificio esistente, viene richiesto se ai fini della qualificazione sia necessario il riferimento al titolo edilizio, oppure se il concetto di edificio esistente sia mutato negli anni consolidandosi in requisiti oggettivi dell’edificio validi a prescindere dal titolo urbanistico conseguito.

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Nell’interrogazione gli Onorevoli richiamano l’articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 che qualifica come interventi ristrutturazione edilizia anche gli interventi di demolizione e ricostruzione volti a trasformare organismi edilizi esistenti mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo in tutto o in parte diverso dal precedente.

Ecco cosa ha risposto il MEF.

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Esclusi gli interventi realizzati in fase di nuova costruzione

In risposta all’interrogazione il MEF ricorda che, in riferimento agli edifici rientranti nell’ambito applicativo delle detrazioni Superbonus, Ecobonus e Sismabonus, l’intervento agevolato deve riguardare edifici o unità immobiliari esistenti, non essendo agevolati gli interventi realizzati in fase di nuova costruzione.

Una condizione che risulta coerente con lo scopo di incentivare la riqualificazione urbanistica ed energetica del patrimonio edilizio esistente.

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Il MEF precisa che ai fini della verifica dell’esistenza dell’immobile, il parametro utilizzato è ordinariamente quello della iscrizione al Catasto (richiesta di accatastamento) in quanto solo a seguito di tale iscrizione un immobile assume rilevanza fiscale.

Pertanto essendo gli interventi agevolabili solo quelli di recupero del patrimonio edilizio, sono esclusi dalle agevolazioni tutti gli interventi qualificabili, in base alla normativa urbanistica, come nuova costruzione.

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Per il MEF, la qualificazione degli interventi edilizi non può che essere effettuata sulla base delle disposizioni contenute nel testo unico dell’edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, inoltre ai fini dell’accesso ai benefici fiscali, la qualificazione degli interventi effettuati è correlata al relativo titolo abilitativo.

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Redazione Tecnica

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