Tettoia, titolo edilizio necessario: da cosa dipende? Le ultime sentenze

Qual è il titolo edilizio necessario per poter realizzare legittimamente una tettoia? Dipende da una serie di fattori, vediamo quali sono e esaminiamo le ultime sentenze in merito

Mario Petrulli 25/03/22
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Nelle scorse settimane si sono avute alcune sentenze riguardanti un tema che spesso è stato oggetto di attenzione da parte della giurisprudenza, ossia il titolo edilizio necessario per poter realizzare legittimamente una tettoia.

Secondo quanto affermato dal TAR Campania, Salerno, sez. II, nella sent. 3 marzo 2022, n. 609, in linea di principio, si ritiene che, ai fini dell’esatta individuazione del titolo edilizio occorrente per la realizzazione di una tettoia, occorra sempre fare riferimento all’impatto effettivo che le opere generano sul territorio, con la conseguenza che si deve qualificare l’intervento edilizio quale nuova costruzione (con quanto ne consegue ai fini del previo rilascio dei necessari titoli abilitativi), laddove, avuto riguardo alla sua struttura e all’estensione della relativa area, esso si presenti idoneo a determinare significative trasformazioni urbanistiche ed edilizie.

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Tettoia, quale titolo edilizio? Fattori determinanti

Com’è noto, è dominante la considerazione per cui non è necessario che l’alterazione dell’assetto urbano avvenga mediante realizzazione di opere murarie; le opere preordinate a soddisfare esigenze non precarie sotto il profilo funzionale, incidenti sul tessuto urbanistico ed edilizio, a prescindere dal materiale impiegato – sia esso metallo, laminato di plastica, legno o altro materiale – sono subordinate al rilascio del titolo edilizio[1].

Gli interventi consistenti nell’installazione di tettoie o di altre strutture analoghe che siano comunque apposte a parti di preesistenti edifici come strutture accessorie di protezione o di riparo di spazi liberi, cioè non compresi entro coperture volumetriche previste in un progetto assentito, possono ritenersi sottratti al regime del permesso di costruire solo ove la loro conformazione e le loro ridotte dimensioni rendono evidente e riconoscibile la loro finalità di arredo o di riparo e protezione (anche da agenti atmosferici) dell’immobile cui accedono[2].

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Pertanto, quando le tettoie incidono sull’assetto edilizio preesistente, non possono essere considerate quali interventi di manutenzione straordinaria ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 380 del 2001[3], in quanto non consistono nella rinnovazione o nella sostituzione di un elemento architettonico, ma nell’aggiunta di un elemento strutturale dell’edificio con modifica del prospetto, perciò la relativa costruzione richiede il preventivo rilascio del permesso di costruire, non essendo assentibile con semplice DIA/SCIA, anche in ragione della perdurante modifica dello stato dei luoghi.

Solo allorquando assolvono la funzione di essenziale elemento di completamento della struttura edificata le tettoie possono ritenersi riconducibili al regime delle pertinenze urbanistiche. Pertanto, dette strutture possono ritenersi liberamente edificabili solo qualora la loro conformazione e le loro ridotte dimensioni rendano evidente e riconoscibile la loro finalità di arredo, riparo o protezione, anche da agenti atmosferici, e quando, per la loro consistenza, possano ritenersi assorbite, ovvero ricomprese in ragione della loro accessorietà, nell’edificio principale o nella parte dello stesso cui accedono[4].

Tanto premesso, i giudici salernitani hanno affermato che non è necessario il permesso di costruire per una tettoia in aderenza al fabbricato e che funge da copertura ad un forno ed un barbecue, per una superficie di 9,24 mq ed un’altezza massima di circa m. 2,70 ed un’altezza minima di circa 2,50 m, stante la sua natura pertinenziale, data dalla ridotta dimensione superficiale e volumetrica.

Tettoie che richiedono permesso di costruire

Diversamente, il TAR Basilicata, sez. I, nella sent. 7 marzo 2022, n. 182, hanno affermato che deve escludersi che una tettoia aperta su quattro lati e sostenuta da una struttura di ferro, con altezza pari circa a 12,00 mt, sia riconducibile alla nozione di pertinenza, non possedendone i requisiti dimensionali (trattasi di un’opera di non modesta estensione e di notevole impatto volumetrico) e funzionali (trattasi di un’opera non precaria o ornamentale, ma posta a servizio di un compendio produttivo e destinata a soddisfare esigenze durevoli). Il che la assoggetta, dunque, ed in coerenza con il consolidato orientamento giurisprudenziale[5], a preventiva autorizzazione secondo la disciplina del D.P.R. n. 380/2001.

Similmente, il TAR Campania, Salerno, sez. II, nella sent. 4 marzo 2022, n. 613, ha ritenuto che richiede il permesso di costruire la realizzazione di “Una tettoia con travi in legno di circa mq. 190 con copertura in tavolato e sovrastante incannucciata, retta perimetralmente da n. 10 colonne in calcestruzzo prefabbricato di altezza circa m. 3,00”. Secondo i giudici, la tettoia in questione, per le rilevanti dimensioni che la caratterizzano, nonché per la presenza di dieci colonne portanti in calcestruzzo prefabbricato, d’altezza altrettanto considerevole (tre metri), nonché del tetto in tavolato, è senz’altro “tale da arrecare una visibile alterazione dell’edificio (…) o, comunque, una durevole trasformazione del territorio con correlato aumento del carico urbanistico”.

Leggi altre sentenze dello stesso parere anche nell’articolo La tettoia richiede il permesso di costruire: le conferme da alcune recenti pronunce

In collaborazione con www.studiolegalepetrulli.it

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[1] Consiglio di Stato, sez. II, sent. 25 maggio 2020, n. 3329.

[2] TAR Campania, Napoli, sez. IV, sent. 14 maggio 2020, n. 1802); Salerno, sez. II, sent. 15 marzo 2021, n. 658, secondo cui “Gli interventi consistenti nell’installazione di tettoie o di altre strutture analoghe che siano comunque apposte a parti di preesistenti edifici come strutture accessorie di protezione o di riparo di spazi liberi, cioè non compresi entro coperture volumetriche previste in un progetto assentito, possono ritenersi sottratti al regime del permesso di costruire solo ove la loro conformazione e le loro ridotte dimensioni rendono evidente e riconoscibile la loro finalità di arredo o di riparo e protezione (anche da agenti atmosferici) dell’immobile cui accedono; tali strutture necessitano del permesso di costruire quando le loro dimensioni sono di entità tale da arrecare una visibile alterazione dell’edificio e alle parti dello stesso su cui vengono inserite o, comunque, una durevole trasformazione del territorio con correlato aumento del carico urbanistico. Alle condizioni descritte, infatti, la tettoia costituisce una nuova costruzione assoggettata al regime del permesso di costruire”.

[3] Testo Unico Edilizia.

[4] TAR Campania, Napoli, sez. VIII, sent. 1° ottobre 2021, n. 6146.

[5] Consiglio di Stato, sez. IV, sent. 22 agosto 2018, n. 5008; TAR Puglia, Lecce, sez. I, sent. 22 maggio 2018, n. 875; TAR Campania, Napoli, sez. II, sent. 26 novembre 2019, n. 5580.

Immagine: iStock/lisegagne

Mario Petrulli

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