Polizze asseverazioni Bonus Edilizi dopo il DL 13: cosa accade ai contratti già sottoscritti

Vediamo come si stanno muovendo alcune compagnie assicurative, cosa prevede il decreto correttivo al Sostegni-Ter e quali soluzioni può scegliere il professionista asseveratore

Simona Conte 14/03/22
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Il tema polizze e asseverazioni per i Bonus Edilizi ha generato non pochi dubbi tra i professionisti coinvolti negli interventi di adeguamento energetico e sismico agevolabili fiscalmente.

Ricordiamo che il Decreto-legge correttivo al Sostegni-Ter del 25 febbraio 2022, n. 13, pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2022 ha fatto molto parlare di sé già alla prima bozza, non solo perché modifica nuovamente la disciplina della cessione crediti, allentando la stretta e consentendo due ulteriori cessioni oltre alla prima, ma anche perché fornisce nuove indicazioni circa il massimale dell’assicurazione, per chi rilascia attestazioni e asseverazioni, che dovrà essere pari all’importo dei lavori eseguiti > ne abbiamo parlato meglio in questo articolo <

Il Decreto Correttivo, confluito nella Legge di Conversione del Sostegni-Ter, elimina al comma 14 dell’articolo 119 (del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77) l’indicazione sull’importo minimo di 500 mila euro e il requisito dell’adeguatezza rispetto al numero di attestazioni o asseverazioni rilasciate.

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Leggendo il testo, ciò significa che l’assicurazione dei tecnici dovrà essere commisurata all’importo dei lavori e il professionista tecnico è obbligato a stipulare specifica polizza professionale per ogni intervento agevolabile e che richiede asseverazione.

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Cosa accade ai contratti già stipulati prima dell’entrata in vigore del DL 13? Inoltre, le polizze dei professionisti asseveratori devono essere dedicate al singolo intervento o è possibile anche prevedere una polizza multi progetto?

Vediamo come si stanno muovendo alcune compagnie assicurative e cosa prevede la norma.

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Cosa accade alle polizze già sottoscritte

Con il cambio regole in corso potrebbe crearsi una fase di stallo legata al recepimento della nuova normativa. Il DL 13 è in vigore dal 26 febbraio 2022 quindi per le polizze già sottoscritte alla data in questione i contratti rimangono validi e non è necessario prevedere un aggiornamento.

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Le cose cambiano dal 26 febbraio 2022 in poi, in quanto le nuove polizze dovranno essere strutturate diversamente. C’è chi ancora nell’incertezza, e in attesa di maggiori chiarimenti e al momento preferisce sospendere il servizio.

Ad esempio sul sito della compagnia Marsh, circa la Polizza RC Professionale Asseveratore D.L.34/2020 compare la dicitura: “Con l’entrata in vigore del DL 13/2022 pubblicato in Gazzetta il 28.02.2022 abbiamo al momento sospeso la sottoscrizione della polizza RC ASSEVERATORI TECNICI prestata da AIG EUROPE SA. In attesa di conferme e delucidazione in merito ci stiamo nel frattempo attrezzando per proporre nuove polizze dedicate per ogni singolo lavoro/asseverazione”.

Ci sono altre compagnie che invece hanno riformulato le offerte e propongono “nuovi prodotti in compliance con la normativa Decreto Legge del 25/02/2022 n.13”.

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Polizza singolo o multi progetto

Le novità introdotte dal correttivo riguardano un solo punto del comma 14 dell’articolo 119 del Decreto Rilancio dove le parole “con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro” sono state sostituite dalle seguenti: “per ogni intervento comportante attestazioni o asseverazioni, con massimale pari agli importi dell’intervento oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni”.

Restano invece invariate le restanti indicazioni contenute all’interno dello stesso comma, pertanto sono da considerarsi ancora valide le polizze RC base dei professionisti che rispettano specifici requisiti (ovvero quelli indicati ai punti a) b) e c)).

Inoltre, leggendo il comma 14, si evince che il professionista può optare per una polizza dedicata alle attività con un massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, senza interferenze con la polizza di responsabilità civile.

Quindi resta valida per il professionista la possibilità di stipulare un contratto di polizza per singolo progetto (uno specifico lavoro) o multi progetto.

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Dubbi da sciogliere e l’insoddisfazione della Filiera delle Costruzioni

Restano tuttavia ancora dei dubbi da scogliere su quale sia la migliore strada da seguire. Intanto la Filiera delle Costruzioni ha trasmesso venerdì 4 marzo 2022 una serie di proposte condivise di subemendamenti al Decreto Sostegni-Ter, in alternativa alla richiesta di soppressione integrale del comma 2 dell’articolo 28-bis.

Tra le proposte vi è una che prevede: “Il massimale assicurativo per l’attività di asseverazione deve essere pari almeno al 10% del totale dell’importo complessivo degli interventi oggetto delle asseverazioni se l’ammontare degli stessi è inferiore a 5 milioni di euro IVA esclusa e pari almeno al 20% del totale dell’importo complessivo degli interventi oggetto delle asseverazioni se l’ammontare degli stessi è pari o superiore a 5 milioni di euro, IVA esclusa”.

Per la Filiera delle Costruzioni la modifica è necessaria perché il nuovo testo sulle assicurazioni rischia di far saltare la copertura assicurativa dei professionisti, generando ulteriore confusione nell’ordinamento perché la copertura assicurativa, come noto, costituisce un obbligo ineludibile per i professionisti. Un ulteriore proposta di emendamento prevede che restino comunque valide le polizze stipulate precedentemente al 26 febbraio 2022.

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