Imu, perchè la Chiesa non paga?

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Nel febbraio scorso il Parlamento ha approvato la proposta del governo Monti di applicare l’imposta sugli edifici ecclesiastici parzialmente utilizzati a fini commerciali. Dopo 7 mesi tutto tace e, in vista della scadenza della seconda rata dell’Imu prevista entro il 17 settembre 2012 (vedi “Imu prima casa, entro il 17 settembre la seconda parte dell’acconto“), il quotidiano economico Milano Finanza ha cercato di “svelare il mistero” sul mancato pagamento dell’imposta sui beni ecclesiastici.

Secondo il quotidiano MF dietro a questo ritardo c’è la mancanza dell’atto amministrativo del Tesoro che stabilisca quando l’attività “dichiarata” non profit è da considerarsi non commerciale e quanto debba essere versato al Fisco. Senza questo atto l’imposta non è quindi tecnicamente applicabile in quanto mancano le linee guida per stabilire che cosa deve essere sottoposto ad imposta e l’ammontare dovuto.

Va precisato che la normativa approvata dal Parlamento lo scorso febbraio è frutto di una politica “moderata”, al contrario di quanto chiedevano Idv e Lega Nord con i loro emendamenti presentati.

Ricordiamo che  l’eliminazione dell’esenzione Imu coinvolge la Chiesa Cattolica ma anche le attività commerciali di associazioni, fondazioni e partiti.

Per aiutare cittadini e professionisti a districarsi nella ‘giungla dell’IMU’, Ediltecnico.it ha predisposto questa pagina con tantissime informazioni, risorse, documentazione e software per il calcolo dell’IMU. Per rimanere informati in tempo reale sulle novità dell’ultima ora riguardanti l’Imposta Municipale Unica è possibile consultare il dossier Speciale IMU, aggiornato quotidianamente dalla redazione.

Calcolare la nuova IMU è facilissimo con il software gratuito predisposto da Ediltecnico.it, che si basa sulla seguente procedura di calcolo:
– la rendita catastale, recuperabile dall’atto di compravendita dell’immobile o sul sito dell’Agenzia del territorio, deve essere rivalutata del 5 per cento e poi moltiplicata per il coefficiente  portato da 100 a 160.

Al risultato si applica l’aliquota base:
– il 4 per mille per le prime case;
– il 7,6 per mille per le seconde.

 

Redazione Tecnica

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