Fornero non rivoluziona la Cassa integrazione nella Riforma lavoro 2012

Scarica PDF Stampa

Il 18 luglio è entrata in vigore la Riforma del Lavoro i cui contenuti prevedono alcune novità sulla Cassa integrazione. Come abbiamo visto nei giorni scorsi nel testo sono presenti anche novità relative alla Partita Iva per i professionisti e sulle diverse tipologie di collaborazione: la Riforma Fornero incide parecchio sulle modalità di determinazione di una collaborazione di lavoro come coordinata e continuativa o meno, in base ad alcuni criteri, dai quali sono escluse alcune tipologie di professionisti (leggi anche Riforma del lavoro Fornero, cosa succede alla Partita). Sono infine previste sanzioni pesanti per chi mantiene con un professionista una collaborazione coordinata e continuativa “mascherata” da collaborazione a Partita Iva.

Leggi anche I nuovi subordinati: i contratti atipici nella riforma del lavoro su Leggioggi.it.

Per quanto riguarda i licenziamenti la Riforma del Lavoro ha apportato alcune modifiche al licenziamento per motivi economici e ai licenziamenti collettivi. Per saperne di più leggi Riforma del lavoro 2012, come cambiano i licenziamenti con la Fornero).

Per quanto riguarda invece la disoccupazione viene istituita l’Aspi Assicurazione sociale per l’impiego, e per la gestione della disoccupazione, valida anche per le imprese edili e per l’edilizia tranne nel caso in cui la perdita del lavoro sia dovuta alla chiusura di un cantiere. A proposito di Aspi leggi anche Riforma lavoro 2012, disoccupazione e Aspi per l’edilizia.

Affrontiamo ora il tema Cassa integrazione, Cig e Cigs a partire dai contenuti della Riforma del lavoro 2012.
È stato eliminato l’articolo 3 della legge 223/1991 sulla regolamentazione straordinaria in caso di procedure concorsuali.
Per il resto, nei settori in cui sono già presenti Cig (Casa integrazione guadagni) e Cigs (Cassa integrazione guadagni straordinaria) restano nei settori in cui già sono previste.

La Cig non subisce modifiche, mentre è solo in parte rivista la Cigs, che:
– viene portata a regime in alcuni settori interessati solo attraverso misure transitorie;
– è prevista la soppressione in alcuni casi specificati dal testo della legge.

Le norme di estensione annuale della Cigs vengono allargate:
– per le agenzie di viaggio con oltre 50 dipendenti;
– per le agenzie di vigilanza oltre 15 subordinati;
– a tutte le imprese settore aereo.

Per i settori privi di cassa integrazione, alle realtà con più di 15 dipendenti la Riforma Fornero impone l’obbligo di costituzione di Fondi di solidarietà bilaterali per finanziare trattamenti di integrazione salariale per i casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa. I fondi saranno istituiti presso l’Inps sulla base di accordi collettivi da stipulare entro 6 mesi.
Per quei lavoratori beneficiari di una prestazione di sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro, il trattamento decade se i lavoratori stessi rifiutano di essere avviati a un corso di formazione o non lo frequentano con regolarità.

Per quanto riguarda le imprese che sono già soggette all’aliquota per il finanziamento dell’indennità di mobilità, gli accordi collettivi possono prevedere che il fondo di solidarietà sia finanziato, a partire dal 1° gennaio 2017, con un’aliquota contributiva nella misura dello 0,30%.
Per le imprese sotto i 15 dipendenti, esenti dall’obbligo di istituzione del fondo di solidarietà, le parti possono, nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, adeguare le fonti istitutive dei fondi bilaterali per assicurare ai lavoratori un sostegno al reddito nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, definendo aliquota non inferiore allo 0,20%.

Per i settori, tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali comunque superiori ai 15 dipendenti, non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale viene istituito, con decreto, un fondo di solidarietà residuale. Qualora invece sia il datore di lavoro a ricorrere alla sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, lo stesso dovrà versare un contributo aggiuntivo stabilito con i decreti attuativi ma non inferiore all’1,5% della retribuzione.

Tenendo in considerazione del contesto di crisi, la riforma allarga anche il Fondo di solidarietà per i mutui sulla prima casa: si prevede l’obbligo per le banche di sospendere l’ammortamento dei mutui nei casi in cui il mutuatario debba far fronte a:
– perdita o cessazione di lavoro subordinato o co.co.co.;
– morte o insorgenza di gravi infortuni.

A proposito della Riforma Fornero, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha già pubblicato una circolare esplicativa, la 18/2012.

Di Riforma del lavoro ha parlato anche Stefania Prestigiacomo, intervistata da Leggioggi.it.

Redazione Tecnica

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento