Attività edilizia, quando può definirsi libera?

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L’attività edilizia libera (art. 6 del Testo Unico dell’Edilizia) è sempre stata per me un argomento di notevole interesse pratico, perché spesso è labile ed incerto il confine fra ciò che si può costruire senza alcun titolo edilizio e ciò che deve essere assentito.

È importante, perciò, conoscere la casistica per poter risolvere i casi pratici che possono presentarsi (e vi assicuro che in numerose occasioni mi è capitato di dover rispondere a quesiti in materia!).

Vi segnalo, quindi, la recentissima sentenza del n. 3240 del 19 dicembre 2011 del TAR Lombardia, sez. II Milano, nella quale i giudici hanno individuato una serie di ipotesi concrete la cui realizzazione deve ritenersi libera:

  • un pozzetto di piccole dimensioni destinato ad accogliere le apparecchiature di allacciamento elettrico ed idraulico;
  • un serbatoio gasolio occupante una superficie di poco più di due metri quadrati, appoggiato al suolo;
  • un ripostiglio di circa 20 metri quadrati, realizzato con tubolari in ferro, appoggiato al suolo attraverso un pavimento di assi in legno;
  • una cisterna ed un generatore appoggiati al suolo e facilmente amovibili;
  • operazioni di livellamento del piano di campagna e posa di materiale inerte realizzati da un imprenditore agricolo per il passaggio dei mezzi agricoli e per il normale esercizio dell’impresa agricola;
  • un impianto irriguo formato da tubazioni appoggiate sul suolo.

Antonella Mafrica

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