Fondo prevenzione rischio sismico, 145 mln ripartiti fra le Regioni

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È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 138 del 15 giugno 2012 il decreto 16 marzo 2012 che ripartisce tra le Regioni le fonti finanziarie dell’annualità 2011 previste dal Fondo per la prevenzione del rischio sismico, creato a seguito del terremoto in Abruzzo e disciplinato dall’ordinanza 4007/2012 (leggi anche Rischio sismico, al via i contributi per gli interventi di prevenzione).

Le risorse ammontano a 145.100.000 euro e saranno disponibili per vari interventi:
1. Indagini di microzonazione sismica (leggi anche Territorio, puntare sugli studi di microzonazione sismica);
2. Interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione di edifici e opere infrastrutturali di proprietà pubblica,d’interesse strategico per finalità di protezione civile o rilevanza particolare per le conseguenze di un collasso, esclusi gli edifici scolastici, già destinatari di altri contributi pubblici;
3. Interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione di edifici privati.

Per la tipologia a), le risorse stanziate per il 2011 ammontano a circa 10 milioni di euro; per le categorie b) e c), le risorse sono pari a circa 130 milioni di euro. La parte restante del Fondo, assegnata ad altri interventi urgenti e indifferibili per la mitigazione del rischio sismico, è invece gestita a livello centralizzato dal Dipartimento della Protezione Civile.

Entro il 30 luglio 2012 ogni Regione comunicherà al Dipartimento della Protezione Civile la somma da destinare agli interventi di cui alla lettera c), corrispondente a una quota tra il 20% e il 40% del finanziamento ad essa assegnato per le tipologie b) e c). Si sottolinea che possono non attivare i contributi di cui alla lettera c) le Regioni che fruiscono di un finanziamento per le categorie b) e c) inferiore a 2.000.000 di euro, ai sensi dell’art. 2, comma 5, dell’Ordinanza.

I soggetti in posizione utile nella graduatoria dovranno presentare un progetto di intervento entro 90 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, per gli interventi di rafforzamento locale, e 180 giorni, per gli interventi di miglioramento sismico o demolizione/ricostruzione.

Per gli interventi di rafforzamento locale, si applicano i requisiti di cui agli articoli 9 e 11 dell’Ordinanza 4007/2012.

Nel caso di miglioramento sismico, il progettista deve dimostrare che, a seguito dell’intervento, si raggiunge una soglia minima del rapporto capacità/domanda pari al 60%, e comunque un aumento della stessa non inferiore al 20% di quella del livello corrispondente all’adeguamento sismico.

Gli interventi di demolizione e ricostruzione devono restituire edifici caratterizzati dagli stessi parametri edilizi dell’edificio preesistente, salvo il caso in cui siano consentiti dalle norme urbanistiche interventi di sostituzione edilizia.

I lavori dovranno iniziare entro 30 giorni dalla data nella quale viene comunicata l’approvazione del progetto e del relativo contributo ed essere completati entro 270, 360 o 450 giorni rispettivamente nei casi di rafforzamento locale, di miglioramento simico o di demolizione e ricostruzione. Tali termini sono indicati all’articolo 14 dell’Ordinanza.

Fonte Ance

Redazione Tecnica

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