Via libera alla riduzione contributiva per il settore edile

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Anche per l’anno 2011 è salvo lo sconto dell’11,50% per il settore edile. Con la circolare 154/2011 del 14 dicembre 2011, infatti, l’INPS ha diffuso le istruzioni operative per la determinazione della misura della riduzione contributiva, introdotta dall’art. 29 comma 2, del decreto legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito in legge 8 agosto 1995, n. 341.

 

Ricordiamo che il beneficio consiste in una riduzione contributiva (11,50%) sulla parte di contribuzione a carico dei datori di lavoro, esclusa quella di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, e si applica ai soli operai occupati con un orario di lavoro di 40 ore settimanali. Non spetta, quindi, per quelli occupati con contratto di lavoro a tempo parziale.

 

Circolare INPS n. 154 del 14 dicembre 2011, Determinazione per l’anno 2011 della misura della riduzione contributiva per il settore edile introdotta dall’art. 29 comma 2, del decreto legge 23.6.1995, n. 244, convertito in legge 8 agosto 1995, n. 341. Istruzioni operative

 

Al fine di godere dello sgravio fiscale è necessario che il richiedente sia in possesso del DURC e che esibisca un’autodichiarazione in cui attesti l’assenza, di condanne passate in giudicato per violazione delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro negli ultimi cinque anni.

Redazione Tecnica

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