Pagamenti P.A., ecco le modalità per la certificazione delle imprese

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E’ stato pubblicato nella G.U. n. 143 del 21 giugno 2012 il  decreto del 22 maggio 2012 del Ministero dell’economia e delle finanze, nell’ambito delle iniziative predisposte dal Governo per disciplinare i rapporti di credito e debito tra Pubblica Amministrazione e imprese fornitrici (vedi anche “Crediti imprese verso la p.a., la sintesi dei contenuti dei decreti“).

La certificazione così ottenuta, riguardante somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nazionali, potrà essere utilizzata per compensare debiti iscritti a ruolo alla data del 30 aprile 2012 per tributi erariali, regionali o locali, ma anche per quelli nei confronti di INPS o INAIL; per ottenere un’anticipazione bancaria (eventualmente anche assistita dalla garanzia del Fondo Centrale di Garanzia); per cedere il proprio credito.

La certificazione non pregiudica il diritto del creditore agli interessi relativi ai crediti.

Per l’invio delle domande i titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili rientranti nell’ambito di applicazione del decreto, in attesa che sia predisposta la prevista apposita piattaforma elettronica(all.3), potranno presentare all’amministrazione o ente debitore l’istanza di certificazione del credito utilizzando il modello allegato al decreto (all.1).

L’amministrazione o ente debitore, nel termine di 60 giorni dalla ricezione dell’istanza, certifica che il credito è certo, liquido ed esigibile, oppure ne rileva l’insussistenza o l’inesigibilità, anche parziale del credito.

Il riscontro effettuato dalle amministrazioni statali è verificato per quelle centrali dal coesistente Ufficio centrale di bilancio, per quelle periferiche dalla competente Ragioneria territoriale dello Stato.

La certificazione non può essere rilasciata qualora risultino procedimenti giurisdizionali pendenti, per la medesima ragione di credito.

Prima di rilasciare la certificazione, per i crediti di importo superiore a diecimila euro, l’amministrazione o ente debitore procede, ricorrendone i presupposti, alla prescritta verifica (decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602).

Nel caso di accertata inadempienza all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, la certificazione ne dà atto e viene resa al lordo delle somme ancora
dovute, il cui importo viene comunque indicato nella certificazione medesima.

Nel caso di esposizione debitoria del creditore nei confronti della stessa amministrazione, il credito può essere certificato, e conseguentemente ceduto o oggetto di anticipazione, al netto della compensazione tra debiti e crediti del creditore istante opponibile esclusivamente da parte dell’ amministrazione debitrice. L’amministrazione attribuisce un numero progressivo identificativo per ogni certificazione rilasciata.

Decorso il termine di 60 g. dalla presentazione dell’istanza senza che sia stata rilasciata certificazione, né sia stata rilevata l’insussistenza o l’inesigibilità del credito, anche parziale, il creditore può presentare istanza di nomina di un commissario ad acta alla competente Ragioneria Territoriale dello Stato, evidenziando il numero identificativo dell’istanza di certificazione presentata all’amministrazione o ente debitore.

Fonte: Governo

Redazione Tecnica

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