Rischio sismico, la sopraelevazione è legittima se resiste

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La Suprema Corte di cassazione, seconda sezione civile, con la sentenza n. 8643 del 30 maggio 2012, ha dichiarato che le leggi antisismiche vanno considerate integrative dell’art. 1227, comma 2, del Codice civile. Non osservarle significa determinare una presunzione di pericolosità che può essere vinta solo provando che la struttura portante e la parte sopraelevata sono in grado di resistere in caso di terremoto.
Nel caso analizzato, il proprietario di un appartamento, comprensivo dei piani primo e terra del condominio, contestava la non conformità alla normativa antisismica della sopraelevazione realizzata dalla proprietaria di un’altra unità immobiliare, che aveva ristrutturato il proprio immobile sopraelevando il sottotetto.

Leggi la sentenza della Corte di Cassazione.

Cosa dice la sentenza
La sopraelevazione deve essere considerata inidonea non solo nel caso in cui le strutture non consentano di sopportare il peso, ma anche quando non garantiscano di poter resistere all’urto di forze in movimento, come nel caso di terremoti.

Estratto dalla Sentenza: “Il divieto di sopraelevazione, per inidoneità delle condizioni statiche dell’edificio, previsto dall’art. 1127, secondo comma, c.c. va interpretato non nel senso che la sopraelevazione è vietata soltanto se le strutture dell’edificio non consentono di sopportarne il peso, ma nel senso che il divieto sussiste anche nel caso in cui le strutture son tali che, una elevata la nuova fabbrica, non consentano di sopportare l’urto di forze in movimento quali le sollecitazioni di origine sismica”.

E ancora: “Qualora le leggi antisismiche prescrivano particolari cautele tecniche da adottarsi, in ragione delle caratteristiche del territorio, nella sopraelevazione degli edifici, esse sono da considerarsi integrative dell’art. 1127, secondo comma, c.c. e la loro inosservanza determina una presunzione di pericolosità della sopraelevazione che può essere vinta esclusivamente mediante la prova, incombente sull’autore della nuova fabbrica, che non solo la sopraelevazione, ma anche la struttura sottostante sia idonea a fronteggiare il rischio sismico”.

Redazione Tecnica

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