Protezione Civile, le istruzioni operative di valutazione di agibilità

Scarica PDF Stampa

A seguito del terremoto in Emilia, la Protezione Civile ha diffuso le istruzioni operative per lo svolgimento delle attività di valutazione e verifica dell’agibilità degli edifici nel territorio dell’Emilia-Romagna (leggi anche Terremoto Emilia, la responsabilità per l’agibilità dei fabbricati).

Sono previste due tipologie di sopralluogo per la valutazione di agibilità degli edifici, distinte sulla base di quanto dichiarato dai cittadini nell’istanza di richiesta. In sintesi, le richieste di sopralluogo nelle quali viene indicato “nessun danno evidente” o “piccole lesioni” sono ispezionate dai VVF o dai tecnici disponibili presso i Comuni con un sopralluogo speditivo; invece, le istanze in cui si dichiarano “evidenti lesioni”, “crolli limitati” o “crolli estesi” agli edifici sono trattati a parte e saranno sottoposti a verifica con scheda AEDES (leggi il testo integrale delle istruzioni operative per la verifica di agibilità degli edifici).

Nel caso in cui un sopralluogo speditivo rivelasse una situazione peggiore di quanto dichiarato, saranno gli stessi VVF o i tecnici a richiedere una seconda verifica con la scheda AEDES.

La Protezione Civile specifica che entrambe le tipologie di sopralluogo per verificare l’agibilità degli edifici (speditiva o con scheda AEDES) non costituiscono certificazione di agibilità, né rappresenta una verifica di sicurezza, secondo quanto stabilito dalle Norme tecniche per le costruzioni (NTC2008).

“Il giudizio di edificio agibile significa”, puntualizzano le istruzioni della Protezione Civile, “che a seguito di una scossa successiva, di intensità locale non superiore alle precedenti, è ragionevole supporre che non ne derivi un incremento significativo del livello di danneggiamento generale”.

Per il giudizio di agibilità dei capannoni industriali e delle attività produttive, invece, le istruzioni rimandano a quanto disposto dalla Ordinanza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile, n. 2 del 2 giugno 2012 che presenta elementi di criticità su cui torneremo con successivi approfondimenti.

Il passaggio critico dell’o.P.C.M. del 2 giugno 2012 è il seguente “il titolare dell’attività produttiva, che è responsabile della sicurezza secondo il d.lgs. 81/2008, deve acquisire la certificazione di agibilità sismica a seguito della verifica di sicurezza prevista dalle norme sismiche vigenti, fatta da un professionista abilitato, e deve depositarla nel Comune territorialmente competente. Il provvedimento viene applicato nei comuni interessati dagli eventi sismici dal 20 maggio 2012 e che sono individuati nell’allegato 1 dell’ordinanza”.

Come scrive l’ing. Giacomo Mecatti sul blog dell’Associazione Diagnostica Edile:  “L’effetto dirompente sta appunto nell’obbligo di acquisire da parte del titolare dell’attività il certificato di agibilità sismica, il quale, da non confondersi con un semplice certificato di collaudo statico richiede sicuramente maggior impegno e competenze anche per i tecnici che lo dovranno rilasciare”.

“Altro aspetto non secondario”, continua l’ing. Mecatti, “è quello delle possibili tempistiche necessarie per tali valutazioni, in quanto parlando di attività produttive si va a scontrare la giusta ed indispensabile valutazione dell’agibilità, per garantire l’incolumità dei lavoratori, con la pur sempre necessaria tempistica di prove e indagini e stime”.

Redazione Tecnica

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento