Imu prima casa, il conteggio delle pertinenze e le detrazioni

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In vista della scadenza per il pagamento dell’acconto dell’Imu riportiamo alcune informazioni e indicazioni utili sul calcolo e il pagamento dell’imposta relativa alla prima casa e alle sue pertinenze.

Secondo le indicazioni del Ministero dell’Economia e Finanze l’abitazione principale consiste in:

-una sola unità immobiliare iscritta o iscrivibile in catasto;
-nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle accatastate nelle categorie:
– C/2: magazzini  e  locali  di deposito; cantine e  soffitte se  non unite all’unità immobiliare abitativa;
– C/6: stalle, scuderie, rimesse, autorimesse;
– C/7: tettoie.

Il contribuente può considerare come pertinenza dell’abitazione principale soltanto un’unità immobiliare per ciascuna categoria catastale, fino ad un massimo di tre pertinenze appartenenti ciascuna ad una categoria catastale diversa.

Se la soffitta e la cantina, entrambe classificabili in C/2, sono accatastate unitamente all’abitazione principale,   il contribuente può usufruire delle agevolazioni per l’abitazione principale solo per un’altra pertinenza classificata in C/6 o C/7.

L’Imu per la prima casa

L’aliquota per l’abitazione principale e per le relative pertinenze è pari a 0,4%, i comuni possono aumentarla o diminuirla sino a  0,2 punti percentuali per arrivare ad un’oscillazione tra 0,2% a 0,6%.

Le aliquote per l’abitazione principale e per le relative pertinenze si applicano anche:
– alla casa  coniugale assegnata all’ex coniuge;
–  e,   se il comune lo ha previsto nel proprio regolamento, all’abitazione non locata posseduta da anziani o disabili che risiedono in istituti di ricovero sanitario o cittadini italiani residenti all’estero.

Detrazioni per l’Imu sulla prima casa e le relative pertinenze

Per l’abitazione principale e per le relative pertinenze è riconosciuta, oltre all’aliquota ridotta, anche una detrazione pari a € 200 per il periodo durante il quale si protrae la destinazione.

Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in egual misura e proporzionalmente al periodo per il quale la destinazione stessa si verifica.

Ad esempio, se l’abitazione è posseduta da due coniugi che vi risiedono e dimorano per l’intero anno, a ciascuno di essi spetta la detrazione di € 100 (€ 200/2).

Se, invece, l’abitazione è posseduta da 4 soggetti passivi che vi risiedono e dimorano per l’intero anno, a ciascuno di essi spetta la detrazione di € 50 (€ 200/4).

Altri tipi di detrazione

La sola detrazione prevista per l’abitazione principale e per le relative pertinenze si applica altresì a:
– le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
–  gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o altrimenti denominati.

La detrazione maggiorata

La detrazione di € 200 è maggiorata di € 50 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, a condizione che lo stesso dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale (non è necessario che il figlio sia fiscalmente a carico).

La maggiorazione non può superare € 400 e, pertanto, l’importo complessivo della detrazione (€ 200) e della maggiorazione non può risultare superiore a € 600.

Come si calcola la maggiorazione

Il diritto alla maggiorazione spetta fino al compimento del 26° anno di età, per cui si decade dal beneficio dal giorno successivo a quello in cui si è verificato l’evento.

Per potere computare l’intero mese nel calcolo della maggiorazione, occorre che il compimento del 26° anno di età si verifichi dal 15° giorno del mese in poi e la nascita si sia verificata da almeno 15 giorni.

Se la dimora abituale e la residenza anagrafica sono in immobili diversi nello stesso territorio comunale

Se i componenti del nucleo familiare stabiliscono la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, l’aliquota e la detrazione per l’abitazione principale e per le relative pertinenze devono essere uniche per nucleo familiare indipendentemente dalla dimora abituale e dalla residenza anagrafica dei rispettivi componenti.

Come si calcola?

Per effettuare un rapido calcolo consigliamo il nostro software gratuito di calcolo.

Come si paga l’Imu per la prima casa e le relative pertinenze

Il versamento dell’IMU è effettuato in tre rate:
– la prima e la seconda rata in misura ciascuna pari ad un terzo dell’imposta calcolata applicando l’aliquota di base e la detrazione da corrispondere rispettivamente entro il 18 giugno e il 17 settembre;
– la terza rata è versata, entro il 17 dicembre, a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno con conguaglio sulle precedenti rate;

In alternativa il contribuente può effettuare il versamento dell’IMU in due rate:
– la prima rata entro il 18 giugno,    in misura pari al 50 % dell’importo ottenuto applicando le aliquote di base e la detrazione;
– la seconda rata, entro il 17 dicembre, a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno, con conguaglio sulla prima rata.

Come si compila il modello F24 semplificato?

Le indicazioni sui dati necessari e sui campi da compilare sono contenuti in “Imu, guida alla compilazione del modello F24 semplificato“.

Redazione Tecnica

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