La tutela del terzo di fronte ai titoli edilizi autodichiarati

Paola Minetti 08/05/12
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Il T.A.R. Veneto, con la sentenza 298 del 5 marzo 2012, torna ad affrontare il problema della tutela dei terzi di fronte ai titoli edilizi autodichiarati e lo fa in maniera, a mio avviso, del tutto originale ed autonoma.

Applica, infatti, le disposizioni innovative del Codice del Processo amministrativo e il comma 6 ter dell’articolo 19 della L 219/1990 secondo cui la SCIA non è direttamente impugnabile, poiché occorre impugnare il silenzio amministrativo avverso la richiesta di intervento del privato.

Il ricorrente aveva impugnato una DIA per ottenere l’annullamento della stessa e del silenzio formatosi per mancanza dell’espressione dei poteri inibitori dell’Amministrazione sulla stessa.

I Giudici veneti argomentano in maniera del tutto innovativa.

Anzitutto giudicano il ricorso inammissibile perché la normativa vigente non consente l’impugnazione del titolo per il silenzio formatosi sullo stesso.

Ricorda il TAR che già il Consiglio di Stato, nella Adunanza Plenaria 15/2011, ha ricordato che la natura giuridica della DIA non è quella di un atto che si formi per il silenzio tenuto dalla Pubblica Amministrazione sullo stesso e non è un atto a formazione progressiva. Per cui non vi è alcun assenso tacito alla attività del privato, ma un atto privato su cui l’amministrazione può esercitare dei poteri inibitori.

Qualora la P.A. non lo faccia, agendo con poteri di imperio e di autorità, il privato contro interessato, che si ritenga leso nei suoi interessi, può impugnare l’inerzia amministrativa, ma non può più, dopo quello che ha sostenuto il Consiglio di Stato, già richiamato, ma soprattutto dopo l’intervento legislativo sull’articolo 19 della L 241/90, impugnare il titolo per chiederne l’annullamento.

Il problema di fondo è quello di considerare ancora, oggi, la natura della DIA come un atto amministrativo.

Non ci si rassegna, dopo anni, a valutarla come atto del privato, come se questi non potesse dichiarare la compatibilità e la conformità del progetto con gli strumenti urbanistici, come se fosse solo la Pubblica Amministrazione a poter dichiarare che il privato può edificare con il progetto presentato.

Occorre un salto logico, occorre entrare in una diversa ottica che porti a ritenere che il privato può eseguire gli interventi edilizi e l’amministrazione deve controllare.

Il potere / dovere di controllo è il fulcro della attività amministrativa ed è questa attività che potrà essere valutata dai Giudici.

Non ci si deve fermare a quello che è stato detto e fatto negli ultimi anni: prima delle innovazioni giuridiche normative citate era corretto chiedere l’annullamento di un titolo; oggi la legge è cambiata, e non è più perdonabile non sapere cosa dicano i Giudici amministrativi sulla natura giuridica del titolo edilizio auto dichiarato e cosa imponga la legge sulla tutela dei terzi.

Ne va del diritto dei terzi alla tutela, che esiste ed è presente, ma va esercitato in forma corretta e non come ha fatto il ricorrente, nella sentenza in esame, che si è visto respingere, per inammissibilità, il ricorso avverso la DIA di un altro privato.

Il silenzio è direttamente impugnabile e, ricorda il TAR Veneto, in base al nuovo quadro normativo il terzo leso dagli effetti della DIA (ora SCIA) può giovarsi unicamente della azione avverso il silenzio, senza che possano esservi altri strumenti di tutela, diversi da quelli previsti dalla legge.

Paola Minetti

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