Il Coordinatore della sicurezza deve essere in cantiere sin dall’apertura

Se il coordinatore per la sicurezza fosse andato in cantiere sin dai primi giorni di apertura, si sarebbe accorto della presenza di quel muletto…

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Il coordinatore per la sicurezza sul lavoro in fase di esecuzione deve andare in cantiere sin dalla fase iniziale dei lavori, per verificare la rispondenza dell’organizzazione del cantiere con le soluzioni previste dal piano di sicurezza e coordinamento.

La Corte di Cassazione con la Sentenza 27 aprile 2017 (la n. 19970) ha condannato un coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. La domanda è: non avendolo il legislatore precisato, con quale frequenza il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione deve visitare il cantiere e in quale fase deve garantire la sua presenza?

Coordinatore sicurezza in cantiere: la sentenza

Il caso riguarda un incidente accaduto a un lavoratore infortunatosi per il ribaltamento in un fossato di un muletto utilizzato durante le operazioni di carico e scarico di materiali. Del fatto è stato dichiarato responsabile il Coordinatore della Sicurezza, che ha fatto ricorso ma i suoi motivi sono stati respinti e la sentenza di condanna è stata confermata.

Riassumiamo le motivazioni della Coorte. Il piano di sicurezza e coordinamento deve fare tutto ciò che è necessario per disciplinare le operazioni di carico e scarico, “tenendo in conto dei mezzi in dotazione del cantiere secondo il POS, soprattutto anche di eventuali evoluzioni nei lavori che vogliono eventuali modifiche, e far sì che le imprese esecutrici adeguino i rispettivi piani operativi di sicurezza alle modificate nei loro PSC”.

“Tra le indicazioni contenute all’interno del PSC, nella descrizione dell’allestimento, si fa menzione di un piano di scarico e stoccaggio del materiale attraverso un rullo compattatore, del quale non c’è traccia nel POS”, mentre nel POS dell’impresa esecutrice era previsto un autocarro e un autocarro con gru.

Il Coordinatore non è andato in cantiere durante le prime tre settimane di apertura e l’incidente è avvenuto poco tempo dopo l’inizio dei lavori “in un momento nel quale ben maggiore avrebbe dovuto essere l’attività di vigilanza, di verifica, anche eventualmente di sanzione”.

Se il coordinatore per la sicurezza si fosse infatti recato in cantiere sin dai primi giorni di apertura, si sarebbe accorto della presenza del muletto.

La condanna consiste in una sanzione di 2.000 euro per la violazione di cui agli artt. 92, comma 1, lett. b) e 91, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Oggi è il Click Day per la sicurezza sul lavoro

Ricordiamo che oggi, 19 giugno 2017 dalle 16 alle ore 16:30, è il click day per la sicurezza sul lavoro per il Bando ISI 2016: le imprese che hanno raggiunto (o superato) la soglia minima di ammissibilità potranno inviare la domanda di ammissione al contributo per la realizzazione di progetti di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro.

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Redazione Tecnica

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