Come demolire un abuso edilizio, ok dal Senato alla Legge: le 4 novità

Eccole: nuovi criteri per la demlizione e nuove priorità, precisazioni per i comuni, banca dati di abusi e fondo rotativo.

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Quattro le novità principali del ddl 580-B (detto ddl Falagna) sulle procedure di demolizione di un abuso edilizio, approvato ieri dal Senato in terza lettura. Ora il ddl torna alla Camera. Ma ecco le novità previste per ora.

Abuso edilizio, le priorità per demolire

1. L’indicazione dei criteri che le Procure dovranno utilizzare per individuare le demolizioni prioritarie. Restano le regole generali già esistenti, in più viene fissato un ordine di priorità degli interventi. Alcune procure già adottano questo tipo di metodologia.
Avranno priorità gli immobili di rilevante impatto ambientale o costruiti su area demaniale o su area soggetta a vincolo ambientale e paesaggistico, sismico, idrogeologico, archeologico o storico artistico. Poi, gli immobili che per rappresentano un pericolo per la pubblica o privata incolumità. In terzo luogo, gli immobili nella disponibilità di soggetti condannati per reati di associazione mafiosa o soggetti colpiti da misure prevenzione.

Infine, in linea generale, la priorità per la demolizione va agli immobili in corso di costruzione o non ancora ultimati alla data della sentenza di condanna di primo grado, e agli immobili non stabilmente abitati. Questo è il punto che ha scatenato più polemiche. Per due motivi. Uno: tutelare gli immobili stabilmente abitati potrebbe indurre chi realizza l’abuso edilizio ad occuparle per evitare la demolizione. Due: fissando a monte i criteri per definire la priorità di intervento, chi subisce una demolizione potrebbe contestare la posizione nell’ordine di priorità in cui è stato inserito.

Novità per i Comuni

2. Precisazioni per il Comune. La legge conferma che ogni anno, entro la fine dell’anno, il responsabile dell’ufficio deve trasmettere al prefetto l’elenco delle opere non sanabili. Devono essere opere per cui il responsabile dell’abuso edilizio non ha provveduto alla demolizione e al ripristino e deve essere scaduto il termine di 270 giorni entro cui il Comune è tenuto a concludere la demolizione.
Imprese private o di strutture operative del ministero della Difesa possono essere coinvolte per eseguire la demolizione.

Fondo rotativo per l’abuso edilizio

3. Per finanziare i Comuni per gli interventi ci sarà un fondo rotativo da 45 milioni di euro (articolo 3 del ddl), da combinare al plafond di Cassa depositi e prestiti, che invece è già attivo: gli enti locali hanno la possibilità di chiedere anticipazioni. Come s’integreranno i due strumenti?

Le richieste per l’erogazione dovranno includere documentazione contabile e amministrativa relativa alle demolizioni da eseguire. Le somme dovranno essere restituite dall’amministrazione attraverso un piano di ammortamento decennale. Comunque, un decreto indicherà come gestire lo strumento.

Il Governo ha già assicurato che il fondo sarà rifinanziato nelle prossime settimane. Ma alcune polemiche riguardano il fatto che i dieci milioni di euro all’anno non sarebbero sufficienti a sostenere un numero sufficiente di interventi sufficiente.

Banca dati delle opere abusive

4. Una banca dati nazionale delle opere abusive, per la mappatura trasparente del territorio e l’azione amministrativa trasparente (articolo 4) che sarà istituita presso il Mit. L’inserimento tardivo dei dati nella banca dati prevede una pena pecuniaria di mille euro, a carico del dirigenti inadempiente. L’Agenzia per l’Italia digitale disciplinerà le modalità di accesso e gestione.

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Abuso edilizio: le leggi già esistenti

La prima versione del Ddl era stata presentata a gennaio del 2014.

Dopo una maratona di oltre tre anni: le modifiche di ieri sono servite a sopprimere il riferimento ad alcuni anacronistici stanziamenti il 2016.

Le principali norme che regolano la materia sono attualmente inserite nel testo unico edilizia 308/2001 e contengono due vie per la demolizione:
– la competenza delle autorità amministrative (Comuni, Regioni e Prefetture), che possono agire nell’ambito delle loro attività di vigilanza sulle attività urbanistiche ed edilizie e ordinare la demolizione o l’acquisizione di un immobile abusivo al patrimonio pubblico;
– l’autorità giudiziaria, che agisce in presenza di una condanna definitiva del giudice penale per reati di abusivismo.

Redazione Tecnica

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