Serre fai da te stagionali: non servono titoli abilitativi

È la stagione giusta per costruire la tua serra fai da te mobile e stagionale: inizia pure, non devi chiedere nessun titolo edilizio

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Ecco anche questa settimana una selezione delle sentenze sull’edilizia, pubblicate nel corso della settimana scorsa. Gli argomenti sono: le serre fai da te mobili stagionali; l’annullamento del permesso di costruire; una difformità dell’ordinanza di demolizione; la villa di 19 vani non è un edificio unifamiliare; la natura del vincolo autostradale.

Serre fai da te stagionali, attività edilizia libera

Estremi della sentenza: Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 24 aprile 2017 n. 1912
Massima: Le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola, possono realizzarsi senza alcun titolo abilitativo

 

Le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola, possono realizzarsi senza alcun titolo abilitativo: quindi, ai fini di stabilire se sia o meno necessario un preventivo titolo abilitativo, è necessaria una valutazione in merito alla natura della serra che in concreto viene in rilievo, ossia se la stessa sia o no costruita con opere murarie rilevanti (v. sul punto di recente, per tutte, Cass. pen., sez. III, sent. 22 novembre 2016, n. 49602 e art. 6, comma 1, lettera e) del Testo Unico Edilizia – d.P.R. n. 380/2001).

Rientrano in detta categoria tre serre – di cui la prima composta da due campate delle dimensioni complessive di ca. 20,00 m x 24,00 m, la seconda composta da tre campate delle dimensioni complessive di ca. 30,00 m x 24,00 m e la terza delle dimensioni di ca. 10,00 x 30,00 –, munite di strutture portanti in acciaio appoggiate sul terreno, prive di qualsiasi zoccolo o altro elemento in muratura, ancorate nel terreno (per evidenti ragioni di sicurezza) con pilastrini perimetrali in ferro semplicemente conficcati nel suolo (senza opere di cementificazione o altro) per un profondità di ca. 50 cm e coperte da teli di nylon reclinabili e richiudibili in rapporto alle condizioni climatiche del periodo (di modo che il rivestimento può essere posizionato sulla sommità d’inverno, per riparare le piante dalle intemperie, e tolto nella bella stagione).

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Gli interventi edilizi: definizioni e titoli abilitativi – II edizione

Le recenti novità normative contenute nel c.d. Decreto SCIA 2 (decreto legislativo 25 novembre 2016 n. 222, Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124) hanno imposto un aggiornamento dell’e-book ed un rivisitazione del contenuto.L’occasione ha consentito, inoltre, di aggiungere alcuni nuovi riferimenti giurisprudenziali e modificare l’appendice normativa.Quale titolo edilizio deve richiedersi per trasformare una porta in una finestra? O per aggiungere un balcone ad una parete? O per rifare i servizi igienici ormai vetusti? O, ancora, per modificare la distribuzione interna dei locali dell’appartamento?Sono alcuni dei dubbi che possono accompagnare le decisioni di effettuare determinati interventi edilizi nella propria abitazione e che, se non correttamente risolti, possono comportare il pagamento di sanzioni e, in taluni casi, anche la demolizione di quanto realizzato.Questa Guida in formato ebook ha lo scopo di fornire indicazioni sulle diverse tipologie di interventi edilizi secondo la classificazione fornita dal Testo Unico Edilizia, sui titoli necessari da richiedere e sulle possibili sanzioniOgni capitolo si occupa di una diversa tipologia di intervento, evidenziando gli aspetti peculiari di ciascuno, con un linguaggio semplice ed uno stile agile e veloce e con la rassegna di relativa casistica.La struttura semplice e chiara e gli esempi riportati rendono l’opera utile al cittadino che, prima di effettuare un intervento, vuole informarsi e decidere con cognizione di causa; i riferimenti normativi e giurisprudenziali rendono l’opera interessante anche per gli uffici tecnici comunali e per i professionisti tecnici e legali nello svolgimento delle proprie funzioni e attività.Contiene una tabella riepilogativa per attività edilizia libera, Cila e Scia, aggiornata ai recenti decreti SCIA 1 e SCIA 2.Antonella Mafrica, Dottoressa in giurisprudenza, esperta in edilizia, urbanistica e diritto degli enti locali, collabora con siti giuridici (tra i quali www.ediliziaurbanistica.it) e società di consulenza; è coautrice, insieme a Mario Petrulli, di pubblicazioni per Maggioli Editore.Mario Petrulli, Dottore in giurisprudenza, abilitato alla professione di avvocato, esperto in edilizia, urbanistica e diritto degli enti locali; è coautore, insieme ad Antonella Mafrica, di pubblicazioni per Maggioli Editore.

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Villa di 19 vani: non è un edificio unifamiliare

Estremi della sentenza: TAR Toscana, sez. III, sent. 26 aprile 2017 n. 616
Massima: Una villa di 19 vani non è un edificio unifamiliare e non può godere dell’esenzione degli oneri concessori per un intervento di ristrutturazione

 

È vero che l’art. 17, comma 3, lett. b) del DPR n. 380 del 2001 prevede che il contributo di costruzione non è dovuto “per gli interventi di ristrutturazione e di ampliamento, in misura non superiore al 20%, di edifici unifamiliari”; tuttavia la giurisprudenza ha chiarito che la ratio che ispira la specifica esenzione ha un fondamento sociale, con l’effetto che la nozione di edificio unifamiliare non deve avere una accezione strutturale ma socio-economica, coincidendo con la piccola proprietà immobiliare, meritevole per gli interventi di ristrutturazione dell’abitazione di un trattamento differenziato rispetto alle altre tipologie edilizie (TAR Milano, sez. 2^, 10 ottobre 1996, n. 1480); ne consegue che la suddetta esenzione non può trovare applicazione per la ristrutturazione di una villa di 19 vani e superficie di mq 638,41.

Annullamento del permesso di costruire: comunicazione di avvio del procedimento

Estremi della sentenza: TAR Campania, sez. VIII Napoli, sent. 24 aprile 2017 n. 2227
Massima: L’annullamento del permesso di costruire necessita della comunicazione di avvio del procedimento

 

È ius receptum che i provvedimenti di secondo grado, quale è l’annullamento di un permesso di costruire, concretanti esercizio della c.d. autotutela decisoria, debbano essere preceduti dalla comunicazione di avvio del procedimento, venendo ad incidere su posizioni consolidate del privato, generate dall’avvenuto previo ottenimento di un provvedimento ampliativo (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, 10 dicembre 2014, n. 6476, Sez. II, 4 aprile 2014, n. 1944, T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, 16 maggio 2014, n. 1290, T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 9 dicembre 2013, n. 10596, Cons. Stato, Sez. I, 25 maggio 2012, n. 3060, Cons. Stato, Sez. IV, 28 febbraio 2012, n. 1112).

Gli atti di autotutela e di ritiro devono essere preceduti dalla comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 7 della L. n. 241/1990, in quanto un simile avviso ha la finalità di consentire, attraverso l’instaurazione di un contraddittorio con gli interessati, un’efficace tutela delle loro ragioni già nell’ambito del procedimento amministrativo e, al contempo, di fornire all’Amministrazione, con la rappresentazione di fatti e la proposizione di osservazioni da parte del privato, elementi di conoscenza utili all’esercizio del suo potere discrezionale, in funzione di una ponderata valutazione dell’interesse pubblico concreto ed attuale alla rimozione dell’atto (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 8 luglio 2014, n. 3804).

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Ordinanza di demolizione, quando è illegittima

Estremi della sentenza: TAR Campania, sez. I Salerno, sent. 27 aprile 2017 n. 784
Massima: Illegittima l’ordinanza di demolizione per difformità minime e parziali

 

È illegittima l’ordinanza di demolizione adottata ex art. 31 del D.P.R. n. 380/2001, nel caso in cui le difformità riscontrate dall’Amministrazione comunale consistano in un modesto aumento di volume e di altezza di piano rispetto alla consistenza dell’edificio come originariamente progettato – senza dare luogo a nuovi organismi edilizi autonomamente utilizzabili – e in una diversa conformazione delle tramezzature interne, non ricorrendo nella fattispecie l’ipotesi di intervento edilizio realizzato in totale difformità o con variazioni essenziali rispetto al titolo abilitativo, ma piuttosto quella delle opere edilizie eseguite in parziale difformità dal medesimo, sottoposta al più mite trattamento sanzionatorio previsto dall’art. 34 del D.P.R. n. 380/2001 (cfr., T.A.R. Napoli, (Campania), sez. II, 20/12/2016, n. 5867).

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Vincolo autostradale: ostativo al condono

Estremi della sentenza: TAR Veneto, sez. II, sent. 27 aprile 2017 n. 406
Massima: Il vincolo autostradale ha carattere assoluto ed è ostativo al condono

 

Il vincolo posto a protezione dell’autostrada ha carattere assoluto e prescinde dalle caratteristiche dell’opera realizzata (così Consiglio di Stato IV n° 347 del 2015): infatti, il vincolo posto a protezione dell’autostrada comporta l’inedificabilità assoluta perché altrimenti non sarebbe soddisfatta l’esigenza di sicurezza della viabilità e la possibilità di programmare opere pubbliche connesse con la rete autostradale.

Conseguentemente, non è possibile rilasciare il condono nel caso in cui l’area sia soggetta a vincolo che comporti l’inedificabilità.

In collaborazione con www.studiolegalepetrulli.it

Foto: giardinaggio.org

Redazione Tecnica

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