Crollo di un edificio: il progettista rispettoso delle regole vigenti all’epoca dei lavori non è responsabile

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Lo stabilisce la Cassazione con la sentenza n. 15138/2017 depositata il 27 marzo scorso: in caso di crollo di un edificio il progettista è imputabile esclusivamente per il mancato rispetto delle norme tecniche vigenti al momento del suo operato.

Oggetto della sentenza è il crollo, avvenuto nel 2004, di un edificio degli anni Sessanta in origine (1961-1962) costituito da un piano seminterrato e da un piano terreno rialzato, con destinazione residenziale. Lo stesso edificio era stato successivamente rialzato di 2 piani e tra il 1964 e il 1965 era stato effettuato un ampliamento del piano terra, su denuncia per opere edilizie presentata da un geometra.

Proprio quest’ultimo intervento può essere considerato l’antecedente causale del crollo, mentre non è emerso in modo chiaro un altrettanto rilievo causale delle opere realizzate nel 1988, sempre dallo stesso geometra.

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Se il progettista ha rispettato le regole vigenti all’epoca non è imputabile

Dato che al momento dei lavori di ampliamento del piano terreno erano vigenti regole tecniche del tutto diverse in tema di carichi massimi (molto prima del D.M. del 20.11.1987), il geometra che ha operato non può essere considerato responsabile del crollo in quanto aveva rispettato le regole dell’epoca, qualificabili come norme cautelari.

Redazione Tecnica

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