Nuovi obblighi per gli ascensori, il regolamento in vigore tra 7 giorni

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Nuovi obblighi per installatori, fabbricanti, importatori e distributori che dovranno garantire la conformità dell’ascensore: dal 30 marzo entrerà in vigore il nuovo Regolamento per la sicurezza degli ascensori, Regolamento che attua la direttiva 2014/33/Ue.

La CNA ha lamenta due cose: primo, l’assenza di norme sulle commissioni di esame per conseguire l’abilitazione alla manutenzione; secondo, l’assenza dell’obbligo di adeguare alle norme di sicurezza i circa 700.000 impianti di elevazione installati prima del 1999.

Cosa prevede il nuovo Regolamento per gli ascensori?

Il regolamento si applicherà agli ascensori installati permanentemente degli edifici e ai componenti di sicurezza, prodotti da un fabbricante nell’Unione europea oppure importati da un paese terzo. Si parla di ascensori permanenti perché infatti sono esclusi gli ascensori da cantiere, gli impianti a fune o quelli fini militari, per esempio.

Il provvedimento, grazie a nuovi standard di conformità e assicurare una concorrenza leale sul mercato dell’Unione e tenendo conto delle innovazioni in materia di accreditamento degli organismi di valutazione della conformità, di vigilanza e controllo del mercato per la commercializzazione dei prodotti e dei principi generali della marcatura CE, garantisce un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza.

I nuovi standard di conformità sono indicati nelle tabelle allegate al nuovo regolamento.

Scarica il nuovo regolamento per gli ascensori

I nuovi obblighi per i tecnici

Per installatori, fabbricanti, importatori e distributori ci sono nuovi obblighi. Gli installatori dovranno valutare la conformità dell’ascensore ai requisiti di salute e di sicurezza (secondo l’Allegato I) e conservare tutta la documentazione tecnica. I fabbricanti dovranno garantire che i componenti di sicurezza siano conformi e, in caso contrario, devono prevedere il ritiro. Gli importatori devono verificare, prima di immettere un componente di sicurezza sul mercato, che il fabbricante abbia eseguito la procedura di valutazione della conformità.

I requisiti di sicurezza necessari per gli ascensori

Nell’Allegato I (a pagina 29 dell’allegato) sono elencati tutti i requisiti che gli ascensori devono soddisfare. Eccone alcuni. Se l’ascensore è destinato al trasporto di persone e se le dimensioni lo permettono, la cabina deve essere progettata e realizzata in modo da non ostacolare o impedire l’accesso e l’uso da parte dei disabili.

Gli elementi di sospensione e di sostegno della cabina, devono ridurre al minimo il rischio di caduta della cabina

Se salta la luce, o si rompe un componente, l’ascensore deve essere dotato di dispositivi destinati ad impedire la caduta libera della cabina.

L’ascensore deve essere dotato di mezzi che consentano di liberare e di evacuare le persone imprigionate nella cabina e avere un collegamento permanente con un servizio di pronto intervento.

No alla verifica di sicurezza per quelli installati prima del ’99

Il Consiglio di Stato aveva dato, a settembre 2016, il via libera allo schema del nuovo regolamento ascensori, approvato il giugno precedente, che va a modificare il DPR 162/1999 e che riguarda gli ascensori finiti e installati e anche tutti i componenti di sicurezza per ascensori prodotti nell’UE o importati, come dicevamo.

La scelta di non adeguare gli ascensori installati prima del 1999 (in Italia circa 700 mila) dal punto di vista della sicurezza era stata confermata proprio quella volta: è stata sancita legittima perché la materia è disciplinata non dalla direttiva 2014/33/UE a cui si dà attuazione con il regolamento in questione, ma dalla Raccomandazione 95/216/CE che è atto non vincolante.

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Redazione Tecnica

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