Norme previste dal Nuovo Codice Appalti, cosa deve entrare in vigore?

Marco Agliata 22/03/17
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Il lungo e faticoso percorso del nuovo codice degli appalti sta generando una serie di incertezze caratterizzate da alcuni elementi di fondo che sono rappresentati dalla struttura di indirizzo del testo del d.lgs. 50/2016 (con la conseguente genericità normativa), dalla scelta di non utilizzare un unico regolamento attuativo ma una serie di norme secondarie (alcune – i decreti ministeriali – con valore regolamentare – altre le linee guida ANAC – con valore di orientamento interpretativo) e dai continui e pesanti rilievi del Consiglio di Stato sulle bozze di decreti attuativi e linee guida che generano tempi molto più lunghi per l’entrata in vigore dei provvedimenti.

Riferimenti, contenuti e data di entrata in vigore delle norme

Per facilitare una sintesi conoscitiva sullo stato di attuazione dei vari provvedimenti del codice viene riportata di seguito (oltre al riferimento sul decreto sulle nuove norme tecniche sulle costruzioni), una tabella di riepilogo contenente i riferimenti, i contenuti e la data dell’eventuale entrata in vigore delle singole norme di maggior interesse previste dal d.lgs. 50/2016.

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Nuovo correttivo: cosa deve essere approvato

La pluralità di soggetti coinvolti e il faticoso coordinamento degli atti da produrre ha già determinato due decreti correttivi (il primo di luglio 2016 soprattutto per una grande quantità di refusi del testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale) e il secondo, in arrivo, che introduce sostanziali integrazioni e riscritture di alcune parti.
Gli elementi di maggior interesse del nuovo correttivo, che non ha ancora concluso l’iter approvativo, riguardano:

Appalto integrato

L’attuale articolo 59 del codice, comma 1 già consentiva l’appalto integrato in alcune fattispecie (contraente generale, finanza di progetto, affidamento in concessione, partenariato pubblico-privato, contratto di disponibilità) il nuovo correttivo aggiunge anche la locazione finanziaria di cui all’articolo 187.

Sempre il nuovo correttivo inserisce, all’articolo 195, il limite di 150 milioni di euro per affidamenti a contraente generale quindi solo oltre tale limite sarà possibile, per gli affidamenti a contraente generale, utilizzare l’appalto integrato.

Per i commi 1-bis e 1-ter introdotti dal nuovo correttivo all’articolo 59, l’appalto integrato è possibile in presenza di elemento tecnologico prevalente o procedura di partenariato o nei casi di urgenza di cui all’articolo 63, comma 2, lett. c).

Se confermato, ci sarà un periodo transitorio che permetterà l’appalto integrato per quegli interventi i cui progetti preliminari o definitivi siano stati approvati prima della data di entrata in vigore del codice.

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Corrispettivo per servizi di ingegneria e architettura

La modifica del comma 8 dell’articolo 24 del codice rende obbligatoria l’applicazione del decreto sui corrispettivi (al momento quello in vigore è il d.M. 17 giugno 2016) per i servizi di architettura e ingegneria.

Il comma 8-bis dello stesso articolo 24 vieta alle stazioni appaltanti di subordinare la corresponsione del corrispettivo per i servizi di architettura e ingegneria all’ottenimento del finanziamento dell’opera progettata;

Non possono essere previste dalle stazioni appaltanti, quale corrispettivo per i servizi di architettura e ingegneria, forme di sponsorizzazione o rimborso ad eccezione di quanto stabilito nel solo ambito dei beni culturali dall’articolo 151.

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Gare con il progetto definitivo per interventi di manutenzione

Il nuovo comma 4 dell’articolo 216 prevede che fino alla data di entrata in vigore del decreto sui livelli della progettazione, i lavori di manutenzione ordinaria potranno andare in gara sulla base del progetto definitivo – in generale l’esecuzione dei lavori di manutenzione può prescindere dall’avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo.

Concorsi di progettazione

Per i concorsi il nuovo comma 4 dell’articolo 155 prevede che il concorrente sviluppi il documento di fattibilità delle alternative progettuali in sede di concorso concludendo, solo il vincitore, la seconda fase del progetto di fattibilità tecnica ed economica entro i 60 giorni successivi alla data di pubblicazione della graduatoria.

I successivi livelli di progettazione potranno essere redatti dalla stessa amministrazione o affidati, con procedura negoziata di cui all’articolo 63, comma 4, ai vincitori del concorso di progettazione se in possesso dei requisiti previsti.

Il subappalto

È interessato dalla modifica del comma 6 dell’articolo 105 che esclude l’obbligatorietà della comunicazione della terna dei subappaltatori in sede di offerta – tale comunicazione potrà essere richiesta dalla stazione appaltante qualora quest’ultima ritenga necessario conoscere anticipatamente i nominativi dei subappaltatori indicando la richiesta nel bando di gara.

Il testo del decreto correttivo dovrà ora affrontare l’esame delle Commissioni parlamentari competenti, della Conferenza Stato Regioni e del Consiglio di Stato. Bisognerà inoltre valutare i contributi depositati dagli operatori durante la consultazione che si è chiusa lo scorso 22 febbraio. A seguire dovrà esserci il secondo e definitivo esame del Consiglio dei Ministri che dovrà approvarlo entro il 19 aprile. A questo punto si tratterà di aspettare la scadenza indicata per verificare le eventuali integrazioni che potranno essere introdotte nei passaggi finali che non dovrebbero modificare di molto quanto definito alla data attuale.

Linee guida per i servizi di Ingegneria e Architettura

L’Ebook intende fornire una sintesi articolata contenente le indicazioni di carattere normativo esistenti, alla data attuale, all’interno del d.lgs. 50/2016 e delle nuove linee guida emanate dall’ANAC per i servizi di architettura e ingegneria con delibera 973 del 14 settembre 2016 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale serie generale n.228 del 29 settembre 2016.Oltre agli elementi strettamente legati a questa tipologia di servizi, il testo contiene commenti e indicazioni sui vari ambiti della definizione del progetto, dell’incarico professionale, dei livelli della progettazione (con i conseguenti elaborati) completati da una serie di analisi e valutazioni utili alla comprensione dei vari processi e delle attività da svolgere da parte dei soggetti coinvolti in questo ambito.Per facilitare la visualizzazione delle procedure indicate e delle attività da svolgere sono stati introdotti, oltre ai box di sintesi contenuti nelle linee guida per i servizi di architettura e ingegneria predisposte dall’ANAC, anche delle tabelle e grafici esplicativi dei vari passaggi da eseguire nello svolgimento delle attività che vanno dalla stesura del progetto alla sua validazione finale.Marco Agliata, Architetto, libero professionista, impegnato da più di venticinque anni nel settore della programmazione, esecuzione e monitoraggio di opere pubbliche e private, esperto di problematiche ambientali, energetiche e della sicurezza. Svolge attività di con- sulenza per Enti pubblici e privati sulla programmazione e monitoraggio delle risorse nazionali e comunitarie, progettazione, direzione lavori, attuazione, gestione e manutenzione degli interventi con particolare riguardo al recupero edilizio, difesa del suolo, valorizzazione territoriale e sostenibilità ambientale. È autore di numerosi volumi in materia di opere pubbliche e problematiche ambientali.

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