Recupero Seminterrati, nuove norme approvate in Lombardia

Lorenzo Vasta 14/03/17
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Aggiornamento del 14 marzo 2017, ndr: La Legge sul recupero seminterrati è stata pubblicata sul BURL, Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (leggi e scarica qui il testo: Legge Regionale 10 marzo 2017, n. 7 Recupero dei vani e locali seminterrati esistenti).

9 marzo 2017: Lo scorso 28 febbraio il Consiglio Regionale della Lombardia ha approvato a scrutinio segreto (con 37 voti favorevoli e 32 contrari) il progetto di legge sul recupero seminterrati. L’obiettivo della legge è quello di facilitare la ristrutturazione di ciò che già esiste, ma che non viene sfruttato, consentendo di recuperare i seminterrati per uso abitativo, commerciale o terziario.

Nel testo viene indicata l’esatta definizione di seminterrato, ovvero “il piano di un edificio il cui pavimento si trova a una quota inferiore, anche solo in parte, rispetto a quella del terreno posto in aderenza all’edificio, e il cui soffitto si trova, anche solo in parte, a una quota superiore rispetto al terreno posto in aderenza all’edificio”.

Recupero Seminterrati, i contenuti della legge

Al momento, le uniche indicazioni certe sulla Legge sono reperibili da Lombardia Quotidiano, giornale on-line curato dalla Struttura Stampa del Consiglio Regionale della Lombardia.

Uno dei parametri a cui il nuovo provvedimento permetterà di derogare è l’altezza dei locali da recuperare, che in ogni caso non potrà essere inferiore a 2,40 metri. Ogni intervento dovrà essere effettuato nel pieno rispetto di tutte le prescrizioni igienico-sanitarie e sarà possibile solo laddove i seminterrati siano posti in edifici già serviti da tutte le urbanizzazioni primarie. L’areazione e l’illuminazione dovranno essere garantiti, anche con impianti tecnologici. Gli interventi, inoltre, dovranno prevedere misure per il contenimento dei consumi energetici, con l’obbligo di realizzazione di idonee opere di isolamento termico.

Gli interventi potranno essere realizzati solo in edifici esistenti o in costruzione per cui sia stato già conseguito il titolo abilitativo edilizio. Le norme possono essere applicate agli immobili realizzati successivamente all’entrata in vigore della legge, ma solo se saranno decorsi almeno 5 anni dalla loro costruzione.

Un emendamento stabilisce, infine, che i vani e i locali seminterrati non potranno essere oggetto di mutamento di destinazione d’uso nei dieci anni successivi al conseguimento dell’agibilità, ogni cambio di destinazione d’uso sarà assoggettato al pagamento di un corrispettivo secondo quando già previsto nella legge n. 12 del 2005.

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La legge dovrebbe entrare in vigore al massimo a luglio, dopo che i Comuni, entro 120 giorni di tempo, avranno indicato ed escluso dall’ambito di applicazione parti del territorio per esigenze legate alla necessità di tutela paesaggistica o igienico-sanitaria, rischio idrogeologico e difesa del suolo. I Comuni potranno, tuttavia, aggiornare gli ambiti di esclusione anche dopo la scadenza dei 120 giorni, qualora in presenza di nuovi eventi alluvionali o a seguito di specifiche analisi di rischio geologico e idrogeologico locale).

Achille Colombo Clerici, presidente di Assoedilizia, commenta: “Si tratta di una legge di grande saggezza amministrativa che va nella direzione di rendere utilimente funzionali strutture edilizie già regolarmente esistenti, ma sottoutilizzate. In questo modo la legge ovvia ad un nonsenso. Si tratta infatti di intervenire per realizzare abitazioni o locali ad uso diverso dove già esistono spazi legittimamente costruiti: si amplia l’offerta di funzioni e non si consuma nuovo suolo. Calcoliamo che, nel tempo, potranno prevedersi circa 40 mila interventi ai sensi di questa legge”.

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Lorenzo Vasta

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