Quinto Conto Energia, un esame delle norme più critiche

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Desidero fare alcune riflessioni basate sulla bozza del decreto del quinto conto energia che è stato recentemente diffuso dal Ministero dello sviluppo economico, confidando comunque che siano apportati alcuni cambiamenti in sede di Conferenza Stato-Regioni.

Apertura del Registro GSE (art. 4, comma 2)
L’apertura del registro GSE primo semestre avverrà entro 10 gg. dalla pubblicazione delle regole applicative per l’iscrizione al registro GSE. La pubblicazione delle regole applicative avverrà entro 30 gg. dalla data di entrata in vigore del decreto quinto conto energia. Le domande di accesso al registro possono essere presentate entro 60 gg. dall’apertura.

Nell’ipotesi che il decreto sul quinto conto energia venga pubblicato il 15 maggio 2012, l’apertura del registro avverrà a 40 gg. dal 15 maggio 2012 [Best Scenario]. La chiusura del registro primo semestre avverrà entro 100gg dal 15 maggio 2012 [Best scenario] (fine agosto 2012). Entro 30 gg. dalla chiusura del registro il GSE pubblica la graduatoria [fine settembre 2012].

Smaltimento eternit (art. 4 comma 5 lettera c))
Il bonus per lo smaltimento eternit viene annullato e trasformato di fatto in uno dei criteri di priorità per l’accesso la registro. La conseguenza sarà la scomparsa del mercato DDS su coperture, in quanto l’overprice di investimento dovuto alla bonifica e rifacimento delle coperture non sarà possibile annullarlo nei 6/7 anni attuali grazie ai 5 c€/kWh incrementali alla tariffa. Inutile commentare il danno procurato all’ambiente per il mancato smaltimento eternit.

Accesso al registro (art.4 comma 5 lettera d))
A livello di criteri di priorità per l’iscrizione al registro viene introdotto il principio dell’autoriduzione tariffaria (asta al ribasso mascherata anche se vincolata ad un cap max di autoriduzione).

Art. 4 comma 5 lettera k)
Declassando al penultimo posto come criterio di priorità per l’accesso al registro la potenza nominale [kWp] si sfavorisce il concetto dell’implementazione della generazione distribuita all’interno del sistema elettrico italiano.

Art. 4 comma 7
Curioso che tra i criteri per l’accesso al registro riguardanti il fotovoltaico a concentrazione venga riconosciuto anche quello riportato alla lettera h) dell’art.4 comma 5. È noto infatti che il fotovoltaico a concentrazione come tutti i sistemi a concentrazione solare (compresi i sistemi termodinamici) vive dell’inseguimento solare di tipo monoassiale, biassiale o ibrido.

Art. 4 comma 10
No scorrimento graduatorie per nuova iscrizione al registro segue nuovo onere istruttorio.

Art. 4 comma 11
No mercato impianti virtuali. Ottimo.

Autoconsumo (art. 5 comma 1)
L’inoltro riferita alla tariffa premio sull’autoconsumo poteva essere evitato perché può generare confusione. Se esiste autoconsumo integrale esiste tariffa premio sull’autoconsumo che si somma al ricavo virtuale per il mancato costo di acquisto dell’energia elettrica e muore la tariffa onnicomprensiva. Se esiste autoconsumo parziale vivranno parzialmente sia la tariffa premio sull’autoconsumo che la tariffa onnicomprensiva.

Impianti fotovoltaici a terra (art. 6 comma 2 lettera g) punto IV)
Di fatto si nega l’incentivazione per impianti fotovoltaici a terra posizionati su cave o terreni industriali (conosciuti fino ad ora con il titolo II del d.m. 5 maggio 2011 e classificati all’art. 2 comma 1 lettera e) del decreto quinto conto energia). Per questa tipologia di fotovoltaico a terra saranno incentivati solo quelli su discariche esaurite o aree di pertinenza di discariche esaurite.

Art. 9 comma 1
Refuso [caratteristiche innovative]

LCPV (art. 9 comma 2 lettera c))
Viene fortemente penalizzato il fotovoltaico a bassa concentrazione (LCPV) per intenderci sistemi ad inseguimento solare monoassiale con a bordo moduli a concentrazione modello Solaria e simili con fattore di concentrazione < 10 soli. Si sancisce il declassamento dell’LCPV al PV.

Fotovoltaico a concentrazione (art. 9 comma 2 lettera d))
Di fatto il fotovoltaico a concentrazione con fc > 10 soli, per intenderci sistemi a media o alta concentrazione HCPV modello Amonix o simili, diventa l’unico sistema per sviluppare fotovoltaico multimegawatt a terra perché questa lettera permette incentivare gli impianti che utilizzino questa tecnologia anche se realizzati su terreni industriali o cave oltreché discariche esaurite.

Spese istruttorie (art. 10 comma 1)
Vengono introdotte spese di istruttoria per la pratica registro o richiesta tariffa incentivante. Se questo onere trasformasse il servizio GSE in un servizio rapido tali spese sarebbero benvenute. Vengono introdotti gli oneri di gestione pari a 0,1 c€/kWh. Divenendo il sistema feed-in tariff andando a morire il ritiro dedicato muore anche lo 0,5% del controvalore dell’energia iniettata in rete dovuto al GSE e di conseguenza il GSE introduce l’onere di gestione per la tariffa onnicomprensiva, ma lo fa aumentando gli oneri di gestione rispetto al RID di oltre il 100%. È possibile verificarlo con un semplice calcolo.

Concludendo questa sintetica analisi richiamo l’attenzione sull’opportunità di sviluppare fotovoltaico multimegawatt a terra su terreno agricolo avvalendosi esclusivamente del prezzo zonale orario senza tariffa incentivante.

In Spagna lo si sta già facendo con un primo impianto da 250 MWp ed in ottica 2013 probabilmente si registreranno i primi casi anche in Italia sempre che prima non intervenga il Ministero dell’Ambiente negando la possibilità di realizzare fotovoltaico multimegawatt a prescindere dalla struttura incentivante selezionata a supporto dell’investimento.

A tal proposito da questo link è possibile scaricare un piccolo studio che ho realizzato ricercando il costo all-in tale che la redditività dell’investimento al prezzo zonale orario si mantenga nell’intorno IRR%=8%.

Alessandro Caffarelli

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