Detrazione 50% acquisto casa in Classe A e B, la guida per utilizzarla

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La detrazione Irpef del 50% dell’Iva pagata per l’acquisto (avvenuto l’anno scorso) di abitazioni in classe A o classe B non è stata prorogata dalla Legge di Bilancio per il 2017. La bozza di modello 730 per il nuovo anno, da poco messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, prevede però il bonus. Ci sono quindi speranze che il Governo intervenga nella direzione della proroga.

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L’Ance ha fatto il punto sulle principali cose da sapere per non fare confusione, tendendo per buona la possibilità che la proroga dell’agevolazione sia ripresa e confermata dal Governo.

La detrazione 50% dell’Iva pagata per l’acquisto (avvenuto l’anno scorso) di abitazioni in classe A o classe B, secondo quanto indicato dalla legge di Stabilità 2016 (legge 208/2015), è fruibile in dieci quote annuali di pari importo.

Spiega l’Ance: “In base alla bozza del nuovo Modello 730/2017 le relative spese devono essere inserite nel rigo E59 della sezione III C relativa al quadro E (oneri e spese), come indicato anche dalle istruzioni alla compilazione”.

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Allora l’Ance risponde ai seguenti interrogativi:

– Come indicare lo sconto nella dichiarazione dei redditi?
– Cosa fare per le pertinenze?
– Come gestire il cumulo con il 50% legato alle ristrutturazioni?

Le pertinenze rientrano nella detrazione?

Le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate dicono che la detrazione va calcolata considerando il 50% dell’Iva pagata sull’intero acquisto, mettendo insieme unità abitativa + pertinenza.

L’agevolazione può essere quindi applicata anche alle pertinenze dell’abitazione, ma se nell’atto di acquisto è stata data indicazione dell’esistenza di un vincolo pertinenziale.

Questo bonus è cumulabile con quello sulle ristrutturazioni?

Non è possibile far valere due agevolazioni sulla stessa spesa. Però:

L’Ance dice che “all’importo dell’Iva per la quale il contribuente abbia fruito della nuova detrazione, non può essere applicata l’agevolazione prevista per le spese sostenute per l’acquisto o l’assegnazione di immobili facenti parte di edifici ristrutturati o quella prevista per l’acquisto di box posti auto pertinenziali”.

Facciamo riferimento alla circolare 20/E/2016. La detrazione Irpef del 50% per l’acquisto dell’abitazione in classe energetica A o B opera sull’intero importo dell’Iva sull’acquisto, mentre il bonus per la ristrutturazione opera sul 25% del prezzo d’acquisto, ed è compresa solo dell’Iva rimasta effettivamente a carico del contribuente (il restante 50%). Lo stesso vale per la pertinenza acquistata insieme all’immobile ristrutturato.

Comunque, per le prestazioni di servizi relative agli interventi di recupero edilizio, di manutenzione ordinaria e straordinaria, realizzati sugli immobili a prevalente destinazione abitativa privata, si applica l’aliquota Iva agevolata del 10%.

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Redazione Tecnica

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