Decadenza Permesso di costruire: serve la comunicazione di avvio procedimento?

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I lavori contenuti nel permesso di costruire debbono essere iniziati entro un anno dal rilascio del titolo abilitativo edilizio, ai sensi del comma 2, art. 15, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

Decorso tale termine, il permesso di costruire decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza venga richiesta una proroga. La pronuncia di decadenza di un permesso di costruire è opportuno che venga preceduta da comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Il permesso di costruire per l’esecuzione delle opere edilizie viene rilasciato, ai sensi dell’articolo 11, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, al proprietario dell’immobile o a chi ne abbia titolo per richiederlo. Continua a leggere..

La giurisprudenza di merito ritiene che: “riferendosi la misura di decadenza ad un titolo in virtù del quale sono comunque iniziate e si sono realizzate opere, una comunicazione di avvio del procedimento in cui fossero adeguatamente precisati i presupposti che inducevano l’amministrazione a ritenere invece il mancato inizio sarebbe stata in grado (oltre a fornire un adeguato preavviso a chi aveva confidato di operare secondo diritto in virtù della copertura fornita dal permesso e del silenzio tenuto dall’Amministrazione) di avviare un utile contraddittorio sui presupposti del provvedimento e di consentire alla stessa amministrazione di fornire un’adeguata motivazione a supporto della sua azione” (Consiglio di Stato, sez. III, 4 aprile 2013, n. 1870).

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In un caso reale il Consiglio di Stato ha ritenuto che la comunicazione di avvio del procedimento di decadenza è mancata, così come è mancata la comunicazione dei motivi ostativi rispetto all’istanza di variante.

Né appare che la violazione delle norme procedimentali di cui agli artt. 7 e 10 bis della legge n. 241 del 1990 possa essere supplita dalla indicazione contenuta nel provvedimento gravato nella quale si afferma che “le eventuali osservazioni e/o memorie scritte inerenti il procedimento in oggetto dovranno essere depositate entro e non oltre 10 gg dal ricevimento della presente”.

Il senso della previsione non è chiaro, essendo contenuto non in atto endo-procedimentale emesso nel corso del procedimento, bensì nel provvedimento finale, assunto al termine del procedimento, così che le osservazioni e memorie eventualmente presentate dal privato non avrebbero possibilità alcuna di essere valutate nel procedimento che è ormai chiuso, potendo al più condurre a una rivalutazione nell’ambito di nuovo e successivo procedimento di autotutela.

Nel permesso di costruire sono indicati i termini di inizio dei lavori previsti nel progetto e quelli per la loro ultimazione (tre anni dalla data di inizio). Accade spesso, però, che allo spirare dei tre anni i lavori in argomento non vengono ultimati.. Leggi anche Permesso di costruire, proroga: quando non è assolutamente possibile?

Si aggiunga che il richiamo alla sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, n. 4823 del 2015, contenuto nella memoria difensiva comunale a suffragio della condotta dell’ufficio, è anch’esso non convincente, quella pronuncia affermando la necessaria emanazione di atto formale di decadenza, che per quanto meramente dichiarativo ha comunque la funzione di far chiarezza nei rapporti tra le parti, ma non essendo da intendere come giustificativa di un contraddittorio “dopo il provvedimento”, bensì nell’utilità in sé del provvedimento anche meramente dichiarativo in quanto emesso in esito allo svolgimento di un contradditorio tra le parti.

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Redazione Tecnica

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