Design industriale, il diritto d’autore al Salone del mobile

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Al Salone del mobile 2012 si è parlato anche, oltre che di abbassamento dell’Iva al 4% sull’acquisto di mobili, di tutela della proprietà intellettuale del design industriale. Leggi l’articolo Design. Iva al 4, dal Salone del mobile l’appello di FederlegnoArredo

La tutela del Design Industriale ha per oggetto la forma esteriore di un prodotto e la sua decorazione bi o tridimensionale. Al titolare di un disegno (privativa bidimensionale) o modello (privativa tridimensionale) viene riconosciuto il diritto esclusivo di utilizzo di quella determinata forma o decorazione, a condizione che il disegno o il modello siano nuovi e abbiano carattere individuale.

Il problema del diritto d’autore sulle opere di design era già emerso all’inizio del 2012 a proposito del Milleproroghe. Leggi l’articolo Design, il Milleproroghe innesca la dura reazione delle Associazioni.

Il disegno o il modello non deve essere identico rispetto ad altri disegni o modelli già depositati o divulgati nel settore merceologico di riferimento, e l’impressione generale che il disegno o modello suscita nell’utilizzatore informato deve risultare diversa da quella suscitata da altri disegni o modelli del settore merceologico di riferimento.

Il titolare di un diritto di disegno o modello ha a disposizione un’ampia gamma di opzioni in ambito civile, penale o amministrativo azionabili nei confronti dei contraffattori. Queste opzioni sono:
– la possibilità di adire l’autorità giudiziaria civile al fine di ottenere anche in sede cautelare – e quindi molto velocemente – provvedimenti di sequestro o di inibitoria nei confronti dell’ulteriore produzione, commercializzazione, offerta pubblicitaria del disegno o modello in contestazione; – le  misure di pubblicazione della sentenza;
– il risarcimento dei danni subiti;
– il blocco delle importazioni alle frontiere per il tramite di apposite istanze depositate presso le autorità doganali.

Il tutto a livello italiano, dell’Unione Europea e nella generalità dei Paesi di interesse produttivo o commerciale.

Il diritto di disegno o modello si acquisisce in modo pieno con la registrazione, ma a certe condizioni è azionabile sin dalla data della domanda; in ambito Unione Europea, una forma più limitata di diritto su disegno o modello si acquisisce in via di fatto a partire dalla prima divulgazione di un prodotto che abbia le caratteristiche di novità e carattere individuale dianzi descritte. Questa è una conseguenza dell’attuazione della Direttiva Comunitaria sulla protezione dei disegni e modelli, Direttiva che ha avuto lo scopo di armonizzare le varie discipline nazionali in ciascun Paese membro dell’Unione Europea.
La medesima Direttiva ha altresì introdotto la possibilità di acquisire pieni diritti di disegno o modello, validi in tutti i 27 Paesi dell’Unione, grazie ad un solo atto amministrativo di deposito; questo diritto esclusivo di disegno o modello comunitario può essere fatto valere con una singola azione in tutto il territorio dell’Unione, con evidenti vantaggi non solo in termini di costi di deposito ma anche di maggior efficacia e minor costo di azionamento. È infine opportuno sottolineare che, ricorrendone i presupposti, la forma esteriore di un prodotto di design industriale può ricevere protezione tramite il deposito di un marchio tridimensionale, o grazie al diritto d’autore o ancora per il tramite di un modello di utilità. I disegni e modelli registrati sono beni immateriali dell’impresa che sono suscettibili di valorizzazione, di essere ceduti dietro corrispettivo, o di essere dati in licenza anche per raggiungere mercati altrimenti non sfruttabili.

Il design industriale attribuisce infatti valore sostanziale al prodotto, rendendolo più attraente agli occhi dei consumatori, e rafforzandone in modo assai significativo le probabilità di successo sul mercato. Acquisire un diritto esclusivo sulla forma del prodotto che ne determina il successo commerciale, ed impedirne la copia non autorizzata o la sua imitazione da parte di terzi sostiene la competitività, consente di rafforzare la posizione dell’azienda sul mercato e permette di recuperare gli investimenti realizzati per ideare, produrre, promuovere e distribuire il prodotto. Se pertanto è oggi più che mai vera quella notissima definizione del design per cui esso è intelligenza resa visibile, proteggere la manifestazione concreta di questa intelligenza tutelando l’innovazione nella forma dei prodotti di design industriale è un elemento chiave per proteggere la competitività delle aziende del nostro settore.
Ciò è confermato in pieno dai dati statistici dei depositi di disegni o modelli comunitari, che vedono costantemente al primo posto dal 2003 a oggi le domande relative a disegni e modelli del settore dell’arredamento (12,49% tra il 2003 e il 2009; 12,63% nei primi due mesi del 2010), seguite dalla moda (9,16% tra il 2003 e il 2009; 10,52% nei primi due mesi del 2010) e dell’industria degli imballaggi (7,06% nel periodo 2003-2009; solo 6,40% – e quinto posto – nei primi due mesi del 2010).

Fonte Ansa

Redazione Tecnica

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