Detrazione Box auto pertinenziale, 50% anche senza bonifico

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Con la circolare n. 43/E del 18 novembre 2016, le Entrate danno alle aziende le indicazioni utili per accedere all’agevolazione prevista (detrazione 50% per interventi di ristrutturazione) per l’acquisto di autorimesse e posti auto di pertinenza a immobili residenziali, anche a proprietà comune e anche se il pagamento non è stato fatto con bonifico. Naturalmente, serve dare garanzia di pagamento per fare in modo che i corrispettivi vengano inclusi nella contabilità dell’impresa: i contribuenti devono farsi rilasciare dal venditore una dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

Scarica la circolare n. 43/E del 18 novembre 2016

Detrazione 50% per acquisto di box auto pertinenziali

Il meccanismo dell’agevolazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, che ammettono anche gli interventi di realizzazione box auto pertinenziali, consente la detrazione del 36% delle spese sostenute dai contribuenti proprietari dell’immobile sul cui sono effettuati gli interventi. L’importo massimo è di 48 mila euro per unità immobiliare.

Come sappiamo, nel corso del 2016 la percentuale di detrazione è stata del 50%, con una spesa massima di 96 mila euro. La detrazione 50% è prevista dall’art. 16-bis del Tuir (Testo Unico delle Imposte sui Redditi DPR 22 dicembre 1986 n. 917, poi aggiornato) per le spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.

In base al provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 30 giugno 2010, una ritenuta alla fonte dell’8%, prevista dal DL n. 98/2011, va applicata anche alle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.

Tutte le informazioni sulla detrazione 50% per interventi di ristrutturazione

Cosa fare se non c’è il bonifico

Nel caso di pagamento non fatto con un bonifico, per sfruttare la detrazione del 50%, servono due cose:
– la spesa deve essere attesta da un atto notarile
– il contribuente deve farsi rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti che i corrispettivi sono stati inclusi in contabilità.

Anche in caso di bonifico bancario compilato in modo sbagliato, cioè in modo che non consente alle banche e a Poste italiane di effettuare la ritenuta d’acconto dell’8%, il contribuente ha ancora diritto all’agevolazione: basta una dichiarazione sostitutiva in cui il venditore sottoscrive di aver incluso le spese in contabilità.

Per tutte le informazioni sulle opere pertinenziali:

Redazione Tecnica

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