Permesso di costruire, impugnazione: chi può fare ricorso?

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Il rilascio di permesso di costruire per l’esecuzione di opere edilizie può essere impugnato da chi ha una posizione qualificata a ricorrere.

Ma, in realtà, chi è nella posizione qualificata di legittimazione a fare ricorso per il rilascio del permesso di costruire?

La giurisprudenza di merito ritiene che, sebbene l’articolo 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 “Licenza edilizia – Responsabilità comune del committente e dell’assuntore dei lavori” sia stato formalmente abrogato dall’articolo 136, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 380 del 2001, in ordine all’impugnazione dei titoli edilizi – secondo l’orientamento ormai consolidato del Consiglio di Stato, che da quella disposizione si sviluppa – deve essere riconosciuta una posizione qualificata e differenziata solo in favore dei proprietari di immobili siti nella zona in cui la costruzione è permessa e a coloro che si trovano in una situazione di “stabile collegamento con la stessa.

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Di conseguenza, è legittimato a impugnare il permesso di costruire ad altri rilasciato il soggetto in questa situazione che, dolendosi del mancato rispetto di una servitù di non edificazione gravante sul terreno della controparte e della perdita di valore di mercato dell’immobile di proprietà, censuri l’alterazione dello stato dei luoghi e la violazione dell’ordine urbanistico, indipendentemente dalla circostanza dell’aver fornito la prova che i lavori contestati abbiano provocato uno specifico danno e, in particolare, una diminuzione del valore economico dei beni, costituendo questa una questione di merito irrilevante sulla condizione dell’azione (Consiglio di Stato, sez. VI, 15 giugno 2010, n. 3744; sez. IV, 8 luglio 2013, n. 3596; sez. IV, 18 novembre 2014, n. 3596; sez. IV, 12 novembre 2015, n. 5160; sez. IV, 6 giugno 2016, n. 2395; sez. IV, 26 luglio 2016, n. 3330).

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In definitiva, non è consentito al giudice di anticipare alla fase dello scrutinio della sussistenza dell’interesse (e della legittimazione) a ricorrere la verifica del rispetto o meno dell’assetto prodotto dall’intervento contestato, perché è sufficiente l’astratta prospettazione della suscettibilità del contrasto con siffatto assetto ad arrecare pregiudizio a coloro che siano titolari di immobili ubicati nella zona ovvero che con la stessa abbiano comunque, anche a titolo diverso, uno stabile collegamento a consentire di riconoscerne l’interesse, oltre che la legittimazione attiva, al ricorso giurisdizionale avverso le scelte compiute (Consiglio di Stato, sez. IV, 12 giugno 2013, n. 3257).

Mario Di Nicola

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