Impianti termici: obbligo di libretto di impianto e gestione

Davide Galfrè 11/11/16
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I continui aggiornamenti normativi hanno reso sempre più complessa la conduzione degli  impianti termici per la generazione di calore, in particolare delle caldaie, stufe, termocucine e generatori di calore in generale.

La Legge 90/2013 ha aggiornato la definizione di “impianto”, entro cui ora rientrano, oltre alle caldaie tipiche come quelle a metano, a G.P.L. (murali o a basamento che siano) o le pompe di calore, anche tutte le stufe, i caminetti, le termocucine e qualunque sistema fisso in grado di generare calore e/o raffrescamento con una potenza al focolare maggiore di 5kW (o la cui somma sia superiore a 5kW).

Non è considerato “impianto” il sistema dedicato esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di una singola unità immobiliare ad uso residenziale o assimilabile (ad esempio i boiler).

Da questa definizione dipendono numerose questioni come, ad esempio, la necessità del libretto di impianto, la validità di un’APE, la necessità del progetto degli impianti nel caso di una nuova costruzione o modifica dell’esistente.

Per quanto riguarda gli Attestati di Prestazione Energetica (APE) occorre, vista la definizione, inserire nei calcoli per gli impianti anche le stufe, i caminetti e simili se fissi (in tutta franchezza non credo ne esistano di non fissi) e con potenza a focolare superiore o uguale a 5 kW.

La valutazione della potenza è piuttosto difficoltosa, dato che al momento non tutti i produttori forniscono dati precisissimi, ma in linea generale questi sistemi hanno potenza superiore a 5 kW. Per la validità dell’APE entra in gioco, invece, la necessità e la presenza del libretto dell’impianto (quando gli impianti oggetto di APE non ne sono dotati la stessa scadrà il 31/12 dell’anno successivo).

Prontuario alla compilazione dell’Attestato di Prestazione Energetica

Nuova certificazione energetica in vigore dal 29 giugno 2016L’ebook in pdf: “Prontuario alla compilazione dell’attestato di prestazione energetica” è un utile manuale per tutti i certificatori energetici. Offre indicazioni sulle procedure necessarie al fine di redigere l’attestato di prestazione energetica (APE), dalla fase di sopralluogo all’invio dello stesso agli uffici regionali competenti, secondo quanto stabilito dai decreti 26 giugno 2015 e con l’aggiornamento alle nuove UNI/TS 11300:2016 (parti 4-6) e UNI 10349:2016L’opera non è un semplice elenco di operazioni, ma fornisce un metodo che il certificatore può acquisire, al fine di produrre un valido e completo attestato di prestazione energetica.Guida alla Compilazione dell’APEAll’interno del testo i lettori troveranno una guida passo per passo sulle modalità di compilazione corretta dell’attestato con note esplicative e chiarimenti per i passaggi di più difficile interpretazione.Nel testo sono presenti strumenti operativi quali un essenziale prospetto che indica la necessità o meno di effettuare la stima dei consumi degli impianti (climatizzazione, produzione ACS, illuminazione, ventilazione, trasporto) per tipologia di edificio e un’utile check-list da utilizzare durante il sopralluogo obbligatorio. Sommario del Prontuario alla compilazione dell’attestato di prestazione energetica (per consultare l’indice clicca qui)Come redigere l’APEI dati contenuti nell’Attestato di Prestazione energeticaAnnunci commercialiDocumentazione da conservareSanzioniUNI/TS 11300 e UNI 10349 Sebastiano CicirielloIngegnere laureato presso il Politecnico di Bari in Ingegneria Edile-Architettura. Cofondatore dello studio associato di ingegneria “Diagnostica Monitoraggio e Progettazione” (www.associatidmp.it). Si occupa di tutti i temi legati alla diagnostica e monitoraggio energetico-strutturale degli edifici, al fine di realizzare interventi edilizi basati su modelli matematici ad alta efficienza energetica e sostenibilità ambientale. Consulente tecnico presso il tribunale di Trani, si occupa anche di prevenzione incendi

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Obbligo di libretto di impianto

Il libretto d’impianto è obbligatorio per ogni impianto ed è definibile come la carta d’identità dell’impianto e, a partire dal 2016, deve essere caricato online sul C.I.T. (Catasto Impianti Termici).

Nel libretto sono presenti tutti i dati fondamentali del generatore di calore quali il codice impianto, la potenza, il combustibile utilizzato, i rapporti di manutenzione ed efficienza eventualmente eseguiti.

Appurata la presenza del libretto di impianto occorre altresì verificarne la validità e la completezza: perché tutto sia completo è necessario che siano stati svolti tutti i controlli manutentivi e di efficienza necessari e che gli stessi siano riportati sul libretto stesso.

La cadenza dei controlli di efficienza energetica è dettata dall’allegato A del D.P.R. 74/2013, e tralasciando impianti particolari, si può fare riferimento al seguente elenco:

  • Generatore di calore con potenza P < 10 kW: NON OBBLIGATORI
  • Generatori di calore con 10 kW<P<100 kW
    • a gas metano o GPL: OGNI 4 ANNI
    • a combustibile liquido o solido: OGNI 2 ANNI
  • Pompe di calore/macchine frigorifere elettriche
    con 12 kW<P<100 kW: OGNI 4 ANNI

La cadenza dei controlli si dimezza quando la potenza dell’impianto è superiore a 100 kW. La grossa novità è, dunque, che anche caminetti, stufe e termocucine fisse con potenza superiore a 5 kW necessitano di libretto d’impianto ma solo se hanno potenza superiore a 10 kW necessitano dei controlli di efficienza energetica periodici.

Laddove, in presenza di un impianto come sopra definito, non sia presente il libretto dell’impianto debitamente compilato ed aggiornato, non si è in regola con la normativa e, nel caso di redazione di un APE (necessaria per un’eventuale compravendita, stipula di contratto di locazione etc.) la sua validità scadrà il 31/12 dell’anno successivo la redazione.

Leggi anche:

https://ediltecnico.it/32375/libretto-impianto-lemilia-romagna-redige-guida-compilazione/

Inoltre (ancor peggio), in caso di eventuali guasti o incidenti domestici le compagnie assicurative più attente potrebbero addirittura verificare la regolarità del libretto dell’impianto prima di rimborsare eventuali danni causati dal malfunzionamento di un impianto stesso.

E’ giusto precisare che non basta che il libretto dell’impianto sia cartaceo, ma è necessario che il libretto sia stato caricato dal responsabile sul portale online del Catasto Impianti Termici (C.I.T.).

I rapporti manutentivi (di solito annuali) consigliati dall’installatore o dal produttore del generatore, invece, sono controlli sul funzionamento e dell’impianto e sono obbligatori per legge (D.M. 37/2008) ma non devono obbligatoriamente essere riportati anche sul libretto dell’impianto.

Accensione riscaldamento: le limitazioni

In conclusione si ricorda che, sulla base del D.P.R. 74/2013, l’accensione degli impianti termici al fine di mantenere negli ambienti la temperatura di 20° (+ 2° di tolleranza) dipende dalla zona climatica in cui ricade il comune ove è ubicato l’immobile:

  • Zona A – massimo 6 ore al giorno dal 01/12 al 15/03
  • Zona B – massimo 8 ore al giorno dal 01/12 al 31/03
  • Zona C – massimo 10 ore al giorno dal 15/11 al 31/03
  • Zona D – massimo 12 ore al giorno dal 01/11 al 15/04
  • Zona E – massimo 14 ore al giorno dal 15/10 al 15/04
  • Zona F – nessuna limitazione

Le zone termiche sono state identificate sulla base di particolari calcoli che hanno tenuto conto delle temperature dell’ambiente esterno e della temperatura “tipo” di un ambiente riscaldato registrate durante il periodo convenzionale di riscaldamento, che hanno dato luogo ai cosiddetti “Gradi Giorno” (GG); più i gradi giorno sono elevati più le temperature saranno fredde.

Al solo titolo esemplificativo si segnala che non tutti i comuni prossimi a zone montuose sono in zona F; ad esempio località come Bergamo, Biella, Aosta o Bolzano sono classificati in zona E alla pari di Cesana e Ravenna; Cuneo e Belluno sono due esempi, invece, di comuni classificati in zona F.

Le limitazioni possono essere variate dai sindaci in casi di variazioni climatiche straordinarie e valgono per gli “impianti” come intesi in apertura di articolo. Ai sensi della vigente normativa, anche l’accensione di caminetti e stufe (considerati impianti alla stregua delle tipiche caldaie) deve avvenire nei limiti sopra indicati.

Davide Galfrè

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