Permesso di costruire, voltura: valutazione delle condizioni necessarie

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Con l’atto di vendita di un immobile o in presenza di successione, si ha la necessità di procedere alla voltura del titolo abilitativo edilizio.

L’atto di volturazione del permesso di costruire a favore del successore, a titolo universale o particolare, dell’originario concessionario, sebbene si caratterizzi come atto dovuto e privo di contenuto discrezionale deve necessariamente materializzarsi in un provvedimento scritto, dal quale risulti compiuto l’accertamento delle condizioni necessarie all’attuarsi della novazione soggettiva nel rapporto concessorio.

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In difetto del formale atto di volturazione, la vicenda successoria resta confinata, rispetto alla pubblica amministrazione, in un ambito privato tra il titolare originario della concessione ed il suo avente causa, con la conseguenza che quest’ultimo è privo di legittimazione in ordine alle azioni giudiziali relative al rapporto concessorio, risultando legittimato esclusivamente il titolare originario della concessione edilizia (Cassazione civile, sezioni unite, 22 ottobre 2003, n. 15812).

In un caso reale nella Regione Campania, il titolo abilitativo edilizio inizialmente rilasciato dalla pubblica amministrazione era basato su erronee attestazioni da parte del richiedente, circa la sussistenza dei requisiti, per poter beneficiare della modifica della destinazione d’uso, da volumetria esistente non residenziale, a volumetria residenziale, previsti dalla norma regionale di competenza.

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Quando l’illegittimità del titolo edilizio dipende dall’erronea rappresentazione della realtà in capo all’amministrazione procedente causata dal comportamento del richiedente (non importa se doloso o colposo), l’interesse pubblico concreto ed attuale all’annullamento dell’atto può ritenersi sussistente “in re ipsa”, non opponendosi a ciò posizioni di interesse del privato degne di particolare tutela. (T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I, 14 gennaio 2014, n. 1; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 4 aprile 2013, n. 841).

Per gli edifici a prevalente destinazione residenziale, nel rispetto delle prescrizioni obbligatorie delle norme sul piano casa della regione di riferimento, è consentita, in alternativa all’ampliamento della volumetria esistente, la modifica di destinazione d’uso da volumetria esistente non residenziale a volumetria residenziale per una quantità massima del venti per cento.

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In tale ambito, gli interventi straordinari di ampliamento fino al 20 per cento della volumetria esistente, sono consentiti solo con riferimento all’intero edificio e non anche a singole frazioni di esso, con la conseguenza che le richieste di interventi di ampliamento non possono essere formulate anche da proprietari di singole frazioni dell’immobile (Consiglio di Stato, Sez. IV, 6 marzo 2015, n. 1144).

Mario Di Nicola

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