Crediti Architetti, se non arrivi a 60 CFP c’è la censura o la sospensione

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Si sta avvicinando la scadenza del primo triennio di aggiornamento continuo obbligatorio: il 31 dicembre 2016. Il CNAPPC, svolgendo sempre il suo ruolo, poco simpatico ma effettivamente necessario, ha definito le sanzioni per gli architetti che al 31/12 non avranno completato il numero di crediti formativi professionali previsti.

Per farlo ha modificato il codice deontologico, precisamente l’articolo 9: per chi non raggiungerà i 60 CFP sono previste la censura (fino al 20% dei crediti mancanti, ovvero 12 CFP) e la sospensione (se mancano più di 12 CFP mancanti).

Per leggere lo schema esemplificativo del CNAPPC clicca qui.

Censura o sospensione per chi non raggiunge i 60 CFP

La censura è la dichiarazione formale delle mancanze commesse.

La sospensione non è la cancellazione dall’Albo. All’Albo si resta iscritti, e si continua a pagare regolarmente la quota annuale, ma bisogna interrompere temporaneamente la professione per un numero di giorni pari al numero di crediti mancanti. La sospensione dall’Albo impedisce l’esercizio della professione, ha conseguenze anche dal punto di vista previdenziale, perché “fa perdere, seppur temporaneamente, uno dei requisiti di iscrivibilità a Inarcassa”.

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Redazione Tecnica

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