Testo Unico Edilizia: in Sicilia più semplice ottenere il permesso in sanatoria

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Il 19 agosto scorso in Sicilia è entrata in vigore la Legge Regionale 16/2016 che recepisce il DPR 380 del 2001 (Testo Unico Edilizia). Ora, la Regione ha ripubblicato il testo integrato con le note per agevolare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Leggi il testo della Legge 16/2016 integrato con le note

Il testo della legge è formato da 30 articoli e contiene molte novità per l’edilizia siciliana, che si adegua dopo 15 anni alla legge nazionale. Analizzandolo, si nota però come il testo si discosti dal Testo Unico Edilizia per quanto riguarda il permesso in sanatoria.

Permesso in sanatoria: accertamenti di conformità

L’articolo 14 della Legge Regionale, in particolare, reca il “Recepimento con modifiche dell’articolo 36 ‘Accertamento di conformità’ del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380”, e stabilisce che in caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, il proprietario (responsabile dell’abuso o subentrato successivamente) può ottenere il permesso in sanatoria se l’intervento risulta conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento dell’istanza di sanatoria.

Si legge infatti: “In caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, ovvero in assenza di segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all’articolo 10, comma 4, o in difformità da essa, fino alla scadenza dei termini di cui agli articoli 31, comma 3, e 33, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come introdotti dall’articolo 1, nonché di cui all’articolo 13, comma 1, e comunque fino all’irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell’abuso, o l’attuale proprietario dell’immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della presentazione della domanda.

La Sicilia quindi in questo modo elimina il requisito della doppia conformità: per essere sanata, non è infatti richiesto che l’opera abusiva sia conforme anche alle regole vigenti quando l’intervento è stato realizzato.

Sappiamo infatti che, normalmente, si può ottenere il permesso di costruire in sanatoria a condizione che l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione del medesimo, sia alla data di presentazione della domanda.

Il rilascio del permesso in sanatoria sarà subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di costruzione in misura doppia, oppure, in caso di gratuità a norma di legge, in misura pari a quella prevista dall’articolo 7. In caso di intervento realizzato in parziale difformità, l’oblazione sarà calcolata con riferimento alla parte di opera difforme dal permesso. In questo quindi la Legge Regionale non si discosta da quella nazionale.

Redazione Tecnica

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