Decreto SCIA 2, OK in Conferenza Unificata: modifiche e tempistiche

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Il decreto legislativo Scia 2, ha ricevuto l’intesa da parte delle Regioni e degli Enti locali. La Conferenza Unificata ha chiesto alcune modifiche al testo e alle tabelle in cui si definiscono gli interventi edilizi e si specifica il titolo necessario per ciascuno di essi.

Ora il Governo deve decidere se accettare le modifiche o meno.

Le Regioni chiedono di fissare la scadenza al 30 giugno 2017 per l’adozione da parte delle Regioni e degli enti locali della nuova disciplina contenuta nel decreto Scia 2.

Scarica il documento uscito dalla Conferenza Unificata.

Cosa contiene la SCIA 2?

Potrebbe interessarti anche l’e-book di commento:

Decreto SCIA 2 Commento alle novità in edilizia dopo i decreti 126 e 222/2016

Dalla Riforma Madia per la riforma della pubblica amministrazione (legge 7 agosto 2015) hanno originato i decreti legislativi n. 126/2016 e n. 222/2016, meglio conosciuti come Decreti SCIA 1 (in vigore dal 28 luglio 2016) e SCIA 2 (in vigore dall’11 dicembre 2016). L’ebook commenta i contenuti di entrambi i decreti delegati che sono, per loro stessa natura, complementari e tutte le novità che influenzano la disciplina edilizia nel nostro Paese. Vengono esaminate le modifiche alla legge 241/1990 e al testo unico dell’edilizia (DPR 380/2001) con particolare attenzione al riordino del titoli edilizi (CILA, SCIA, Super SCIA, permesso di costruire, edilizia libera, segnalazione certificata di agibilità, ecc.) L’analisi evidenzia altresì i punti di contatto tra i due decreti legislativi per offrire al lettore una visione organica dei testi normativi. Andrea Ferruti, Avvocato del Foro di Roma, esperto di urbanistica ed edilizia privata. Autore di numerose pubblicazioni in materia, tutte pubblicate per Maggioli Editore…

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SCIA 2: le richieste delle Regioni

Condivisione delle linee generali

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome condivide in linea generale, il lavoro predisposto dal Governo per la ricognizione dei regimi, finalizzato a dare attuazione alla delega di cui all’art. 5 della L. 124/2015 ed alla previsione dell’art. 1, comma 2 del D.Lgs 126/2016.

La mappatura dei regimi, infatti, è uno strumento essenziale per dare certezze e orientare gli imprenditori nella fase di avvio, come durante l’esercizio dell’attività. A tal proposito, come evidenzia il Consiglio di Stato nel parere numero 1784 del 4 agosto 2016, il provvedimento “… realizza in ogni caso un riordino normativo, ancorché parziale: si è di fronte a quella che si potrebbe definire una forma di “codificazione soft”, ossia una raccolta organica e semplificata, anche se (per adesso) non esaustiva, di tutte le discipline vigenti dell’attività privata nei settori interessati.

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome condivide inoltre la necessità di considerare il decreto in esame il primo fondamentale momento di ricognizione della normativa vigente che dovrà essere completato e monitorato attraverso i decreti correttivi ed integrativi previsti ai sensi del comma 3 dell’art. 5 della Legge n. 124 del 2016, come indicato dallo stesso Consiglio di Stato.

Inoltre, apprezzabile, nell’impianto del decreto, è anche la previsione dell’art. 2, comma 6 secondo la quale, con decreto ministeriale, successivamente alla scadenza della delega e dei relativi correttivi, si procederà ad un periodico aggiornamento della Tabella A, sia per recepire modifiche legislative che interverranno, sia per introdurre casi non contemplati per mero refuso.

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https://ediltecnico.it/48290/autorizzazione-paesaggistica-semplificata-approvata-dal-consiglio-di-stato/

 

In seguito le obiezioni mosse dalla Conferenza Unificata alla SCIA 2.

Obiezione 1: salvare i regimi più semplificativi

Tuttavia, considerato che la tabella proposta in allegato allo schema di decreto contempla procedimenti di competenza regionale, coerentemente con le previsioni dell’art. 29 delle Legge n. 241 del 1990 dovrà essere esplicitato che sono fatti salvi i regimi amministrativi più favorevoli in termini di semplificazione, anche in considerazione dell’espresso richiamo nella delega ai principi e criteri direttivi desumibili dai principi del diritto dell’Unione europea, relativi all’accesso alle attività di servizi, e dei princìpi di ragionevolezza e proporzionalità.

Obiezione 2: la formazione

Si fanno proprie, inoltre, le considerazioni del Consiglio di Stato in merito alla rilevanza cruciale della fase attuativa che dovrà prevedere “adeguate iniziative – non normative- di formazione, comunicazione istituzionale, informazione” nonché dell’adeguamento dei sistemi informativi e dell’adozione di tutte le misure organizzative necessarie ad assicurare effettività alle disposizioni in materia di concentrazione dei regimi. In tale fase è essenziale il coinvolgimento di tutti i livelli di governo, anche nell’ambito delle attività dell’Agenda per la semplificazione 2015-2017.

Obiezione 3: richiamare il Fascicolo informatico d’impresa

Cogliendo le indicazioni del Consiglio di Stato, relative alla necessità di attuare una visione nuova della pubblica amministrazione, che si occupi con strumenti moderni e multidisciplinari di crescita e sviluppo, si ritiene importante richiamare uno strumento particolarmente rilevante in termini di semplificazione quale il Fascicolo informatico d’impresa, già previsto dallo schema di D.Lgs. sulle Camere di Commercio, che attua una gestione moderna ed efficiente della documentazione d’impresa riducendo gli oneri burocratici di allegazione a carico del privato.

Obiezione 3: distinzione più precisa tra SCIA edilizia e SCIA della legge 241/1990

Infine, ai fini del coordinamento tra la SCIA edilizia e la SCIA di cui all’articolo 19 della Legge 241/1990, si segnala l’opportunità di meglio chiarire, a partire dalle tabelle, la disciplina dei due istituti integrando l’ l’art. 2, comma 4, dello schema di D.Lgs., per far salve la SCIA alternativa al permesso di costruire (art. 23, comma 1, DPR 380/2001)e la SCIA condizionata all’acquisizione di atti di assenso, pareri o verifiche preventive, di cui all’art. 19 bis, comma 3, Legge 241/1990.”

Leggi Nuova SCIA in vigore dal 4 agosto, ecco come funziona

SCIA 2: le opinioni di Senato e Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato aveva già fatto sapere il suo parere prima della Conferenza Unificata. Infatti, quest’ultima, ha appoggiato e riproposto alcune richieste del Consiglio di Stato.

Il Parlamento sta concludendo il suo lavoro. Il 27 settembre si è concluso l’esame da parte dell’VIII commissione del Senato, con “osservazioni favorevoli con rilievi”. Segnalata l’esigenza di garantire il mantenimento di un regime dei controlli efficace da parte degli enti preposti nei casi in cui ciò sia richiesto dalle varie disposizioni con un adeguato sistema sanzionatorio, graduale e omogeneo su tutto il territorio nazionale.

SCIA 2: il problema del Glossario Unico Nazionale

I senatori sottolineano anche il rischio di generare confusione sul glossario unico nazionale. Da una parte, si rimanda al glossario unico nazionale del Mit, dall’altra s’impone alle amministrazioni di pubblicare il proprio glossario sul sito istituzionale. Questo potrebbe avere come conseguenza la proliferazione di nuove definizioni, contrastanti, e generare confusione.

È meglio “prevedere un termine più breve e stringente per l’adozione del glossario unico da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sopprimendo contestualmente la previsione dei glossari transitori delle singole amministrazioni e tenendo conto delle definizioni consolidate già presenti nelle normative vigenti”. Bisogna inoltre considerare che alcune nozioni tecniche adottate nelle normative regionali si sono consolidate e dovrebbero quindi essere confermate anche nel nuovo glossario nazionale.

A proposito di coordinamento con le norme regionali, l’ANCE ha di recente espresso la propria opinione. Leggi SCIA 2: serve coordinamento con le norme regionali, il monito dell’ANCE

 

Leggi anche l’articolo sull’approvazione del Governo sulla SCIA 2:

https://ediltecnico.it/42704/riforma-madia-scia-2-testo-approvato-dal-governo/

Decreto SCIA

Per quanto riguarda la SCIA, che è già in vigore e fa sempre parte della Riforma Madia, abbiamo analizzato articolo per articolo il decreto: clicca qui per leggere l’analisi approfondita

Redazione Tecnica

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