Riqualificazione energetica edifici pubblici: interventi ammessi, modalità di finanziamento e controlli

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Il 23 settembre 2016 è arrivato il via libera ai finanziamenti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici della Pubblica Amministrazione centrale. Il D.lgs. n. 102/2014, all’articolo 5 comma 2, ha stanziato 355 milioni di euro per gli anni 2014-2020.

Dopo l’emanazione del provvedimento sarà possibile avviare i progetti che sono stati presentati nel biennio 2014-2015 dalle PA centrali, per un valore complessivo di 70 milioni di euro.

Per il futuro: ogni anno, entro il 30 giugno, le PA devono fare proposte di intervento per la riqualificazione energetica dei immobili dalle stesse occupati, e le trasmettono, entro i quindici giorni successivi, al Ministero dello sviluppo economico. Le proposte devono essere formulate sulla base di diagnosi energetiche o fare riferimento agli interventi di miglioramento energetico previsti dall’Attestato di prestazione energetica.

Entro il 30 novembre, il Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e in collaborazione con l’Agenzia del demanio devono realizzare il programma di interventi per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale e, contemporaneamente, vanno promosse le attività di informazione e di assistenza tecnica alle pubbliche amministrazioni interessate.

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Interventi ammessi al finanziamento di riqualificazione

L’articolo 3 del decreto definisce un elenco non tassativo delle tipologie di interventi ammessi al finanziamento a condizione che si tratti di interventi di riqualificazione energetica. Lo stesso articolo al comma 2, prevede una clausola generale che consente di ammettere a finanziamento anche interventi di efficienza diversi purché conseguano una riduzione dei consumi di energia per illuminazione, riscaldamento e raffrescamento degli ambienti destinati ad uso di pubblico servizio. Inoltre è previsto che gli impianti di produzione di energia elettrica o termica possano essere finanziati per il soddisfacimento del fabbisogno per la climatizzazione, la produzione di acqua calda sanitaria, l’illuminazione e la ventilazione, valutato nell’ambito di un bilancio energetico mensile.

L’articolo 4 precisa che il finanziamento delle spese avviene nel rispetto dell’ordine della graduatoria prevista dall’articolo 7 dello stesso decreto.

Interventi non ammessi

  • gli immobili con superficie coperta utile totale inferiore a 250 mq;
  • gli immobili vincolati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nel caso in cui il rispetto di determinati requisiti minimi di prestazione energetica modifichi in maniera inaccettabile il loro carattere o aspetto;
  • gli immobili destinati a scopi di difesa nazionale, tranne quelli individuali o degli edifici adibiti a uffici per le autorità preposte alla difesa nazionale;
  • luoghi di culto.

Il Programma di riqualificazione energetica della Pubblica Amministrazione centrale (PREPAC) è finalizzato a efficientare all’anno almeno il 3% della superficie utile del patrimonio edilizio dello Stato, in base alla direttiva europea 2012/27 sull’efficienza energetica.

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Presentazione delle proposte di intervento

L’articolo 5 definisce il contenuto minimo di informazioni che le proposte di intervento devono contenere.

Modalità di finanziamento

L’articolo 10 disciplina le modalità di erogazione del finanziamento: i provvedimenti per l’erogazione delle somme necessarie all’esecuzione del programma sono adottati da ogni singola amministrazione competente nell’ambito delle rispettive dotazioni.

Il finanziamento erogato è cumulabile con altri incentivi pubblici nazionali, regionali e comunitari sino alla copertura massima del 100% della spesa complessivamente sostenuta dall’amministrazione beneficiaria.

Risorse per l’attuazione del programma di riqualificazione

L’articolo 2 stabilisce che le risorse per attuare il programma di riqualificazione sono quelle indicate all’articolo 5, commi 12 e 13, del decreto legislativo n. 102 del 2014. In particolare, tali risorse sono versate all’entrata del bilancio dello Stato, per l’importo di 5 milioni di euro nell’anno 2014 e di 25 milioni di euro nell’anno 2015. Lo stesso stanziamento può essere integrato:
– fino a 25 milioni di euro annui per il periodo 2015-2020;
– fino a 20 milioni di euro per l’anno 2014 e fino a 30 milioni di euro annui per il periodo 2015-2020.

Attività di controllo

L’articolo 13 definisce le attività di controllo sui progetti finanziati, tramite verifiche documentali e/o ispezioni in situ dal Ministero responsabile, con il supporto di ENEA, GSE e ISPRA, selezionando i progetti attraverso un metodo a campione.

All’articolo 14 sono indicati i casi di revoca del finanziamento, in particolare è prevista la revoca in caso di violazione di una delle prescrizioni indicate nelle convenzioni, in caso di violazione della normativa in materia di appalti pubblici e di affidamento e nel caso di accertamento della non corrispondenza del progetto di riqualificazione energetica.

Redazione Tecnica

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