Referendum 4 dicembre SI o NO: cosa cambia per i Professionisti

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Aggiornamento del 5 dicembre. Al Referendum Costituzionale ha vinto il NO. Ecco cosa NON cambia per Professionisti, Beni Culturali, Ambiente, Territorio e Sisurezza sul Lavoro.

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Il referendum costituzionale 2016 si terrà dopodomani, domenica 4 dicembre: con il quesito saremo chiamati a decidere se confermare o meno la Legge di Riforma Costituzionale 2016, che tocca anche l’Ordinamento delle Professioni, promossa da Maria Elena Boschi e già approvata dal Parlamento.

Scarica QUI il testo della Legge

Questo tipo di Referendum, previsto dall’art. 138 della stessa Costituzione italiana, servirà infatti per confermare l’approvazione parlamentare, avvenuta senza il raggiungimento della soglia prescritta di parlamentari.

Non c’è quorum: quindi, anche se non andrà a votare nenanche il 50% + 1 della popolazione italiana, il risultato varrà lo stesso.

La Riforma Costituzionale 2016 prevede modifiche che toccano, per quello che riguarda la nostra Professione, prima di tutto l’Ordinamento Professionale. Ci sono novità anche in termini di ambiente, infrastrutture, sicurezza sul lavoro. Vediamo innanzitutto i sondaggi. Poi vediamo proprio, se vince il si o il no, come cambiano le cose interessanti per i Professionisti del mondo dell’edilizia e correlati.

Il Referendum del 4 dicembre 2016 è importante, neanche il Terremoto l’ha fatto saltare!

Sondaggi sul Referendum Costituzionale 2016

Per quanto riguarda i sondaggi del referendum costituzionale, danno il 55% per il NO e il 45% per il SI. Ma ultimente i sondaggi non hanno funzionato tanto bene… Guardiamo quindi le ricerche che vengono fatte su Google. Anche Google Trends, però dà in vantaggio la ricerca “no referendum” rispetto a “si referendum“, come si può vedere nell’immagine in apertura dell’articolo. Allo stesso modo, è in vantaggio la chiave di ricerca “referendum no” rispetto a “referendum si“:

2-goggle-trends-referendum-no-si

Ma le ricerche su Google possono essere fatte anche solo per informarsi: non è detto che se una persona ricerca “referendum si” abbia deciso o deciderà di votare SI. Quindi, non possiamo trarre indicazioni di voto da questi dati.

Occupiamoci, piuttosto, di quello che cambia nelle materie che ci competono se vince il SI e cosa succede se vince il NO al Referendum Costituzionale di lunedi 4 dicembre 2016 (dopodomani!).

Referendum 4 dicembre

Cosa cambia per i Professionisti?

Parliamo anche di ambiente, sicurezza e infrastrutture

La Riforma Costituzionale 2016 prevede modifiche che toccano, per quello che riguarda la nostra Professione, prima di tutto l’Ordinamento Professionale. Ci sono novità anche in termini di ambiante, infrastrutture, sicurezza sul lavoro.

Ma partiamo dall’inizio e vediamo come cambiano le cose interessanti per i Professionisti del mondo dell’edilizia e correlati. La riforma prevede diverse modifiche, come il superamento il bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, l’abolizione del Consiglio nazionale per l’economia e il lavoro (CNEL) e la revisione del Titolo V della Costituzione. È quest’ultimo aspetto quello su cui ci concentriamo, perché riguarda, in sintesi, le competenze e le autonomie di Stato e Regioni.

Ti ricordi?

https://ediltecnico.it/50101/referendum-salta-terremoto-si-no-no-definitivo/

Con questo referendum costituzionale si deciderà quindi se far passare sotto la competenza esclusiva dello Stato delle materie che, attualmente, sono di legislazione concorrente tra Stato e Regioni.

Tra queste troviamo materie importanti, come prima di tutto l’ordinamento delle professioni, ma anche per il governo del territorio, le infrastrutture strategiche, la sicurezza sul lavoro, la Protezione Civile, la ricerca tecnologica e la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali.

Referendum costituzionale, se vince il Sì:

La Legge di Riforma Costituzionale è stata redatta nella generale ottica di semplificazione su cui l’attività governativa si sta ultimamente concentrando (la Riforma Madia che abbiamo affrontato diffusamente ne è un ulteriore esempio).

La Riforma Madia ha modificato la disciplina edilizia (i vari permessi, dichiarazioni, segnalazioni, certificazioni per fare i lavori edilizi) con i decreti SCIA 1 e SCIA 2:

quali cambiamenti ci sono stati?

In caso di vittoria del Sì al Referendum, e quindi di abolizione del bicameralismo perfetto, si avrà quindi una semplificazione (e, in teoria, velocizzazione) dell’iter legislativo (art. 70): il Senato continuerà ad essere coinvolto, ma le leggi saranno, di fatto, approvate solo dalla Camera.

Con la modifica del titolo V, e, più nello specifico, dell’art. 117, cambierebbe anche la potestà legislativa, ovvero la competenza a legiferare (che può essere: esclusiva dello Stato, residuale delle Regioni, o concorrente tra Stato e Regioni – lo Stato detta i principi generali, la Regione legifera in base alle sue specificità territoriali).

In molte materie, ora di legislazione concorrente, nel tempo si sono create sovrapposizioni e conflitti. Tra queste, che con la vittoria del sì al Referendum Costituzionale 2016 diventerebbero di esclusiva legislazione statale, troviamo:

  • Formazione professionale all’Articolo 30, comma 1. Promozione dello sviluppo economico locale e organizzazione in ambito regionale dei servizi alle imprese e della formazione professionale;

Art. 30 (Modifica all’articolo 116 della Costituzione) della Riforma Costituzionale

1. All’articolo 116 della Costituzione, il terzo comma e’ sostituito dal seguente: “Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui all’articolo 117, secondo comma, lettere l), limitatamente all’organizzazione della giustizia di pace, m.), limitatamente alle disposizioni generali e comuni per le politiche sociali, n), o), limitatamente alle politiche attive del lavoro e all‘istruzione e formazione professionale, q), limitatamente al commercio con l’estero, s) e u), limitatamente al governo del territorio, possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, anche su richiesta delle stesse, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 119, purché la Regione sia in condizione di equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio. La legge è approvata da entrambe le Camere, sulla base di intesa tra lo Stato e la Regione interessata”.

  • ordinamento delle professioni e della comunicazione, Articolo 31 (punto t) e formazione professionale (punto 0)

Art. 31 (Modifica dell’articolo 117 della Costituzione) della Riforma Costituzionale

1. L’articolo 117 della Costituzione è sostituito dal seguente:

Art. 117. – La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonchè dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea e dagli obblighi internazionali. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
(…)
o) previdenza sociale, ivi compresa la previdenza complementare e integrativa; tutela e sicurezza del lavoro; politiche attive del lavoro; disposizioni generali e comuni sull’istruzione e formazione professionale;

(…)
t) ordinamento delle professioni e della comunicazione;

(…)

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in materia di rappresentanza delle minoranze linguistiche, di pianificazione del territorio regionale e mobilità al suo interno, di dotazione infrastrutturale, di programmazione e organizzazione dei servizi sanitari e sociali, di promozione dello sviluppo economico locale e organizzazione in ambito regionale dei servizi alle imprese e della formazione professionale; salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche, in materia di servizi scolastici, di promozione del diritto allo studio, anche universitario; in materia di disciplina, per quanto di interesse regionale, delle attivita’ culturali, della promozione dei beni ambientali, culturali e paesaggistici, di valorizzazione e organizzazione regionale del turismo, di regolazione, sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale, delle relazioni finanziarie tra gli enti territoriali della Regione per il rispetto degli obiettivi programmatici regionali e locali di finanza pubblica, nonche’ in ogni materia non espressamente riservata alla competenza esclusiva dello Stato.

Ma cosa significa avere “potestà legislativa esclusiva”? Significa che Stato o Regioni (a seconda) possono legiferare (emanare norme legislative e regolamentari) con l’unico vincolo del rispetto della Costituzione, dell’ordinamento comunitario e degli obblighi internazionali.

  • disposizioni generali e comuni sul governo del territorio; sistema nazionale e coordinamento della protezione civile (punto u);
  • produzione, trasporto e distribuzione nazionali dell’energia (punto v);
  • infrastrutture strategiche e grandi reti di trasporto e di navigazione di interesse nazionale e relative norme di sicurezza; porti e aeroporti civili, di interesse nazionale e internazionale (punto z);
  • tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici; ambiente ed ecosistema; ordinamento sportivo; disposizioni generali e comuni sulle attività culturali e sul turismo (punto s, attualmente è di competenza esclusiva dello stato solo la “tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali”)
  • disposizioni generali e comuni sull’istruzione; ordinamento scolastico; istruzione universitaria e programmazione strategica della ricerca scientifica e tecnologica (punto n, attualmente sono di competenza esclusiva solo le “norma generali sull’istruzione”);
  • previdenza sociale, ivi compresa la previdenza complementare e integrativa; tutela e sicurezza del lavoro; politiche attive del lavoro; disposizioni generali e comuni sull’istruzione e formazione professionale (punto o, attualmente è di competenza esclusiva solo “previdenza sociale”).

Spetterà alle Regioni la potestà legislativa, tra le altre cose, in materia di:

  • pianificazione del territorio regionale e mobilità al suo interno;
  • disciplina, per quanto di interesse regionale, delle attività culturali, della promozione dei beni ambientali, culturali e paesaggistici;
  • valorizzazione e organizzazione regionale del turismo.

Referendum Costituzionale, se vince il NO:

Se vince il NO al Referendum del 4 dicembre (i sondaggi danno favorito il NO ma visti gli ultimi episodi siamo spinti a crederci poco..) è molto semplice: rimane tutto uguale e i cambiamenti sopra elencati non valgono.

Redazione Tecnica

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