Nuovo regolamento ascensori, ok dal CdS: no adeguamento sicurezza se installati prima del ’99

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Il Consiglio di Stato ha dato il via libera allo schema del nuovo regolamento ascensori, approvato lo scorso giugno, che andrà a modificare il DPR 162/1999 e che riguarderà gli ascensori finiti e installati e anche tutti i componenti di sicurezza per ascensori prodotti nell’UE o importati. Ne abbiamo parlato qui.

La scelta di non adeguare gli ascensori installati prima del 1999 (in Italia circa 700 mila) dal punto di vista della sicurezza è stata confermata: è stata sancita legittima perché la materia è disciplinata non dalla direttiva 2014/33/UE a cui si dà attuazione con il regolamento in esame, ma dalla Raccomandazione 95/216/CE che è atto non vincolante.

Leggi e scarica QUI il parere del CDS

Leggi e scarica QUI la bozza non ancora in vigore

Nonostante questo aspetto, che ha destato non poche polemiche, il CdS si raccomanda con il Governo di intervenire con urgenza sulla sicurezza, che è e deve rimanere una priorità.

È necessario infatti evitare di “correre il rischio che una significativa differenza degli standard di sicurezza tra vecchi e nuovi impianti sia percepita come un’ingiustificata discriminazione che patiscono i proprietari di edifici acquistati in epoca più antica, legata a un mancato adeguamento alle nuove norme di sicurezza”.

Il nuovo regolamento ascensori prevede una serie di obblighi per tutti gli attori coinvolti nel settore (fabbricanti, importatori, distributori e installatori).
“Il fabbricante e l’installatore, possedendo le conoscenze dettagliate relative al processo di progettazione e produzione, si trovano nella posizione migliore per eseguire la procedura di valutazione della conformità. La valutazione della conformità resta quindi obbligo esclusivo del fabbricante o dell’installatore.”

Gli importatori si devono assicurare di “immettere sul mercato componenti di sicurezza per ascensori conformi alle prescrizioni stabilite e di non immettere sul mercato componenti di sicurezza per ascensori che non sono conformi a tali prescrizioni o presentano un rischio” e che “siano state effettuate le procedure di valutazione della conformità e che la marcatura dei componenti di sicurezza per ascensori e la documentazione elaborata dai fabbricanti siano a disposizione delle autorità nazionali competenti a fini di controllo”.

Il distributore a sua volta “deve agire con la dovuta cautela per garantire che la manipolazione del componente di sicurezza per ascensori non incida negativamente sulla sua conformità“.

“I distributori e gli importatori, vista la loro vicinanza al mercato, sono coinvolti nei compiti di vigilanza del mercato svolti dalle autorità nazionali competenti e devono essere pronti a parteciparvi attivamente, fornendo a tali autorità tutte le informazioni necessarie sui componenti di sicurezza per ascensori in questione”.

Redazione Tecnica

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